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Appunti di normativa del lavoro

 

Il rapporto di lavoro subordinato

 

Il lavoro dipendente è la forma di collaborazione di maggiore diffusione.

Oltre il 90 per cento delle collaborazioni sono ancora costituite da attività di lavoro dipendente.

Le ragioni di tale estensione traggono origine da motivi storici e politici che riguardano tutta l'Europa ed in particolare i paesi di lingua latina, ma anche da ragioni di reciproca convenienza tra datori di lavoro e dipendenti.

I primi vedono definiti i parametri di comportamento e preorganizzate le linee di contrattazione economica, i secondi acquisiscono una continuità di occupazione sostanzialmente stabile nel tempo che garantisce loro sicurezza e assistenza.

I primi ricevono una prestazione perdurante nel tempo, senza bisogno di dover cercare di volta in volta le risorse necessarie alle varie attività aziendali, i secondi ricevono un compenso continuativo e non riducibile nel tempo.

Per tale ragione il rapporto di collaborazione viene definito un contratto sinallagmatico, ovvero un contratto con cui entrambe le parti traggono beneficio dalla reciproca, seppure differente, impostazione contrattuale.

 

Nel diritto romano, da cui il nostro diritto trae origine, il rapporto di collaborazione dipendente risulta inserito nel contratto di opere e cioè, una serie ripetuta di attività (che differisce dal contratto di opera che è l'accordo con cui una parte si impegna a produrre un bene o a fornire un servizio predefinito).

Tali considerazioni sono preliminari per la individuazione della reale natura del rapporto di lavoro dipendente rispetto a qualunque altro rapporto di collaborazione o attività.  Così sintetizzata, la differenza tra un rapporto di lavoro dipendente e uno di lavoro autonomo potrebbe risultare estremamente semplicistica e ovvia.   In realtà la identificazione di un rapporto di lavoro dipendente si è fatta sempre più complessa e difficile per la molteplicità di situazioni che possono essere individuate nella attuale organizzazione del lavoro.

Si pensi ad esempio alla collaborazione coordinata e continuativa che costituisce analoga forma di continuità di servizi e di attività ripetute nel tempo, oppure ad attività miste tra studio e lavoro, quali gli stages e le borse di studio, oppure attività di amministratore e consigliere di azienda con prestazioni continuate nel tempo.

La numerosa giurisprudenza in proposito ha stabilito ad esempio alcuni concetti ormai assodati e solo apparentemente antitetici tra loro:

 

a)      non basta definire un rapporto di collaborazione come dipendente o autonomo per avere la certezza che la collaborazione venga riconosciuta come tale

b)      nel caso di situazioni di difficile interpretazione i giudici accettano la volontà delle parti come elemento di definizione del tipo di collaborazione.

c)      nessuno può essere contemporaneamente dipendente e datore di lavoro, nella stessa organizzazione

d)      va sempre garantita la parte contrattuale più debole

e)      il rapporto di collaborazione dipendente presuppone una subordinazione al datore di lavoro.

 

Da tali principi possiamo desumere che la principale natura del rapporto di lavoro dipendente è definita da una serie di comportamenti del collaboratore nei confronti dell'organizzazione e della organizzazione nei confronti del collaboratore che reciprocamente si condizionano.  Nessuno di tali elementi, preso a se stante è sufficiente a dare una risposta esaustiva alla domanda di classificazione del rapporto, ma ciascuno si rafforza con gli altri, determinando un insieme caratteristico e vincolante.

 

a)      in primo luogo l'orario di lavoro, definito da accordi sindacali o dal datore di lavoro stesso all'atto della costituzione della azienda.  Il collaboratore dipendente è tenuto alle registrazioni obbligatorie che definiscano la sua prestazione lavorativa in termini precisi. Anche quando viene concessa la possibilità di avere un orario di lavoro elastico, mediante forme di flessibilità di orario, comunque rimane definito un orario complessivo di lavoro (sia esso giornaliero, settimanale o mensile) entro il quale la prestazione deve comunque essere contenuta e definita.  Fa parte della gestione dell'orario di lavoro anche la fruizione di ferie e permessi retribuiti, di cui il datore di lavoro può accettare o chiedere la modifica delle richieste del collaboratore. Fa parte dell'orario di lavoro anche la prestazione di lavoro straordinario, richiesto dal datore di lavoro e a cui il dipendente non po’ opporsi se è stato motivato da ragioni tecniche produttive e organizzative obiettive.

b)      In secondo luogo la mansione svolta, che definita e concordata all'atto della assunzione, deve adattarsi alle esigenze organizzative della azienda e può essere modificata dal datore di lavoro, purchè vengano rispettate le condizioni retributive e la parità di posizione organizzativa.

c)      In terzo luogo la definizione di un compenso predeterminato nel tempo e relativamente indipendente dalla prestazione resa. Questo elemento è caratteristico di altre situazioni collaborative.  Tuttavia nel rapporto di collaborazione dipendente la instaurazione di elementi retributivi determinati da una normativa complessa con maturazione di compensi differiti nel tempo, con regole specifiche di comportamento amministrativo, con documentazione fiscale e contributiva aderente alle disposizioni di legge, determina e rafforza il concetto di appartenenza ad un determinato tipo di collaborazione.

d)      In quarto luogo la subordinazione del dipendente al datore di lavoro o alla organizzazione di cui fa parte.  Tale aspetto si conferma attraverso una struttura organizzativa di tipo gerarchico alla quale dare riscontro dei risultati della collaborazione.  La subordinazione comporta anche la possibilità che il datore di lavoro vieti al dipendente di svolgere una determinata attività o ne limiti il comportamento.  La subordinazione va peraltro interpretata in relazione al minore o maggiore grado di prestazioni espletate nonché al livello della professionalità svolta dal collaboratore.  E' quindi un principio relativo, adattabile alla complessità della organizzazione ed alla funzione svolta dal collaboratore.

e)      Infine l'assoggettamento al potere disciplinare del datore di lavoro, inteso come possibilità di adozione da parte di quest'ultimo di comminare sanzioni, in caso di comportamenti del collaboratore difformi al codice di comportamento, determinato dalla legge o da regolamenti aziendali, nonché a norme di sicurezza nei confronti del collaboratore stesso o dei colleghi di lavoro.

 

Gli elementi sopra riportati comportano, come contropartita, che il datore di lavoro eserciti un potere di controllo sulla attività aziendale, tale per cui non si dia luogo a dubbi sulla attività dei collaboratori e sulla separazione tra questi ed altre forme di collaborazione, che non siano caratterizzate da tali elementi identificativi.

 

L'assenza di controllo, da parte del datore di lavoro, non è scusabile e tutta la giurisprudenza è orientata a censurare tale omissione, condannando le forme di attività più ambigue ad una naturale attrazione al rapporto di collaborazione dipendente.

bisogna pensare che sia sufficiente definire la natura del rapporto su un contratto scritto.   Nella giurisprudenza italiana è essenziale, più che la volontarietà delle parti, la natura concreta del rapporto. Per cui, anche in presenza di accordo scritto, che determini una collaborazione autonoma, non seguita da comportamenti confirmatori della volontà espressa nel documento scritto, il giudice potrebbe disconoscere il tipo di contratto.

 

Tale comportamento tende a garantire la parte contraente più debole, che, con testimonianze o documenti accessori, può dimostrare che l'accordo scritto è stato disatteso da un comportamento, di fatto, volto a modificare la natura del rapporto stesso.

 

Tuttavia anche la giurisprudenza si sta orientando a dare valore alla volontà delle parti, riconoscendo, soprattutto in assenza di prove contrarie, la documentazione contrattuale scritta all'inizio della collaborazione come vincolante e confermante la effettiva tipologia del rapporto.

 

Per la stessa ragione per cui il datore di lavoro deve esercitare il potere di controllo sulla attività della sua organizzazione, viene esclusa ogni forma di collaborazione dipendente, per chi non abbia una attività rientrante nelle caratteristiche sopra riportate ed in particolare per chi svolge di fatto il ruolo di datore di lavoro.  Chi esercita effettivamente il potere di legale rappresentanza ed il potere gerarchico, in azienda, non può essere controllore di se stesso e, quindi, la giurisprudenza, di fatto, ha da tempo escluso che il datore di lavoro possa assumere per se inquadramenti propri del rapporto di lavoro dipendente (ad esempio la dirigenza che comunque costituisce una forma di collaborazione dipendente, sia pure particolare)

 

Nelle organizzazioni societarie, il ruolo del datore di lavoro è espresso dalla figura dell'amministratore unico o del presidente del consiglio di amministrazione o di chi nel consiglio svolge il ruolo di rappresentante legale della organizzazione.  Ma altresì  chi abbia potere di alienare beni aziendali o quote della azienda significative del patrimonio aziendale, in quanto l'uso di tali poteri costituisce una posizione talmente forte da condizionare la stessa organizzazione aziendale.

 

Parimenti viene esclusa in linea di principio ogni attività di lavoro dipendente per chi svolge attività professionale rientrante in albi istituzionalmente costituiti.   Il termine "in linea di principio" non è casuale, in quanto alcuni albi non escludono affatto la possibilità di una coesistenza del rapporto professionale con il rapporto di collaborazione dipendente, mentre altre escludono nel loro statuto ogni forma che non sia puramente di lavoro professionale (es. avvocati)

 

In tali casi quindi bisogna che il datore di lavoro presti la massima attenzione alla natura ed alla prestazione della collaborazione resa

 

In linea di principio, invece, nessuna normativa limita un collaboratore dipendente ad avere altre collaborazioni con altre aziende o ad assumere in altre aziende o nella stessa funzioni e cariche sociali anche rappresentative.

In entrambi i casi l'impresa o comunque il datore di lavoro deve essere consenziente.

Una attività accessoria alla principale, infatti, costituisce una modifica del patto con cui il collaboratore riserva al datore di lavoro le sue energie, al fine di raggiungere il compito che gli è stato dato e deve quindi trovare la disponibilità del datore di lavoro naturale.

Assumere cariche sociali per l'impresa o per il gruppo (come consigliere di amministrazione o amministratore delegato) non fa venire meno la possibilità di coesistenza di un rapporto di collaborazione dipendente, a condizione che le cariche assunte non assorbano a tal punto da diventare l'elemento di collaborazione esclusivo o che i poteri conferiti non siano tali da rientrare nella straordinaria situazione di disporre o condizionare il patrimonio aziendale.

 

A cura di:
Carlo Bussolati

Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com