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Appunti di normativa del
lavoro
La cessazione di un rapporto
di lavoro costituisce un fatto emotivamente drammatico, sia che il rapporto di
collaborazione si interrompa per iniziativa del datore
di lavoro, che per iniziativa del dipendente.
Sotto l’aspetto emotivo, peraltro, insistono decisioni di carattere
tecnico che comportano, per le parti interessate, molteplici variabili, in
merito ai diritti e doveri spettanti.
Innanzitutto, occorre
precisare che anche la risoluzione del rapporto costituisce un fatto
contrattuale, perfino quando è disposta
unilateralmente da una delle due parti.
Le situazioni a cui si può
assistere di fatto sono le seguenti:
a)
risoluzione per iniziativa del dipendente
b)
risoluzione per iniziativa della azienda
c)
risoluzione consensuale tra le parti
La risoluzione si attiva
sempre per iniziativa di una delle parti, che dichiara
l’intento di chiudere la collaborazione in corso, ma poi può pervenire ad una
diversa soluzione.
Un caso a parte è costituito
dalla risoluzione collettiva del rapporto messa a in
atto dal datore di lavoro per riduzione di personale. Tale argomento peraltro non trova spazio
nella presente trattazione.
L’efficacia dell’atto è raggiunta quando la controparte riceve la comunicazione di
risoluzione. Pertanto, se è il
dipendente a dare disdetta, il fatto raggiunge pieno compimento
quando il datore di lavoro legge la lettera di dimissioni. Se è il datore a dare disdetta, l’atto giunge
a perfezionamento quando il dipendente riceve la
lettera di licenziamento. Tuttavia
mentre il datore di lavoro ha una sede e collaboratori che di
fatto non possono esimersi dal ricevere la comunicazione, il dipendente
potrebbe trovarsi in situazioni a causa delle quali la lettera non viene
materialmente letta.
Ad esempio il dipendente non
ritira la lettera consegnatagli dal datore, obbligandolo ad inviare per
raccomandata, la comunicazione. Tali
fatti trovano conclusione o nel ritiro della raccomandata e quindi nel
perfezionamento dell’atto o nell’invito dell’ufficio postale che richiede al
dipendente di ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale, non avendolo
trovato a casa. Una interpretazione
comunque diffusa in giurisprudenza, ritiene comunque per conosciuta la lettera
raccomandata non ritirata dal dipendente. Da questa interpretazione
deriva il perfezionamento virtuale dell’atto e quindi la sua conclusione.
Nella disciplina italiana non
è esplicitamente previsto che il rapporto di collaborazione debba concludersi con un atto scritto. Tuttavia ragioni pratiche
portano necessariamente a definire per iscritto l’intenzione di risolvere il
rapporto. L’atto scritto consente
di definire la data certa della risoluzione, la conferma della propria volontà,
la prova che la controparte ha ricevuto la comunicazione.
Le norme di tutela del
dipendente impongono al datore di lavoro di specificare i motivi della risoluzione,
mentre nulla precisano per quanto riguarda la
risoluzione da parte del dipendente.
Sebbene formalmente il datore di lavoro possa richiedere le ragioni
delle dimissioni, i motivi espressi dal dipendente possono essere inconsistenti
e il datore di lavoro non può far valere alcuna azione
o penale. Al contrario, le motivazioni
da parte del datore di lavoro devono essere espresse in modo esplicito e tale
da non consentire dubbi sulle ragioni della risoluzione. Le cause addotte devono rientrare in precise
situazioni, pena l’annullamento dell’atto.
La risoluzione può essere
intimata per giusta causa o per giustificato motivo.
La prima situazione da luogo alla immediata cessazione del rapporto e per fatti tali che impediscono la prosecuzione
del rapporto di lavoro, in quanto, sono di tale gravità, da porre a repentaglio
la salute personale o dei colleghi o da causare turbativa all’interno della
azienda. Pur nella necessità di rifarsi
alle situazioni espresse dai contratti collettivi ed alle disposizioni di
legge, a titolo di esempio, si citano cause quali
ingiurie e percosse ai compagni, al datore o a dirigenti, oppure l’aver
intrapreso azioni di sabotaggio o danneggiamento del patrimonio aziendale o
anche solo di pericolo latente in dispregio a norme di sicurezza.
La seconda situazione si
presenta in quanto siano stati espressi motivi gravi che, peraltro, consentono
la prosecuzione del rapporto per il periodo di preavviso o il pagamento della indennità sostitutiva dello stesso. I contratti collettivi, eventualmente
integrati da regolamenti disciplinari, dispongono e regolano la materia. La quasi totalità delle situazioni di
risoluzione per giustificato motivo è riconducibile a situazioni disciplinari o
al ripetersi di esse.
La ripetizione di più di tre infrazioni disciplinari, con provvedimenti
che comportino ammonizione scritta, multa o sospensione, nell’arco di due anni,
possono comportare la risoluzione per giustificato
motivo.
La risoluzione del rapporto
comporta la liquidazione di tutto quanto il dipendente deve ricevere dal datore
di lavoro per quanto maturato in funzione della anzianità
di sevizio prestata.
Quindi, oltre all’ultima
retribuzione percepita ed alle competenze dell’ultimo periodo di paga,
competono anche i ratei delle mensilità aggiuntive maturate
e ancora non liquidate, come i giorni di ferie e i permessi retribuiti maturati
ed ancora non goduti.
Alcuni contratti in passato
condizionavano il pagamento di tali competenze differite al superamento del
periodo di prova, ma la maggior parte si è orientata a rendere godibili tali
diritti anche durante tale periodo o al termine della
mancata conferma.
Oltre a tali competenze
spetta il Trattamento di fine rapporto, maturato per i mesi di servizio
prestati con 15 o più giorni di calendario.
Infine, in caso di
risoluzione da parte del dipendente o del datore di lavoro, per giustificato
motivo, è dovuto il periodo di preavviso o una
indennità corrispondente pari alla retribuzione spettante per il suddetto
periodo, maggiorata di quanto matura nel periodo stesso (mensilità aggiuntive e
premi).
Possiamo quindi avere tre
situazioni:
a)
Risoluzione
consensuale tra le parti
i.
nessuna delle due parti in via di principio è tenuta a
prestare o liquidare il preavviso, essendo reciproca la risoluzione del
rapporto
ii.
nulla vieta che le due parti si accordino in maniera
diversa
b)
Risoluzione del
dipendente
i.
Il dipendente
deve al datore di lavoro un periodo, pari al preavviso stabilito dai contratti,
durante il quale il datore di lavoro può provvedere alla sostituzione del
dipendente dimissionario
ii.
Se il dipendente se ne va senza prestare il periodo di
preavviso, il datore di lavoro può trattenergli il valore retributivo
corrispondente al periodo di preavviso non prestato. Il suddetto valore, sempre comprensivo di
mensilità aggiuntive maturabili nel periodo, sarà una trattenuta sulla
retribuzione netta percepita dal dipendente, non essendo questi né tenuto a
pagare i contributi né a versare imposte per conto del datore di lavoro.
iii.
Peraltro il
datore di lavoro potrebbe di sua iniziativa liberare il dipendente dal prestare
il periodo di preavviso (perché non ne ha bisogno o perché l’atteggiamento del
dipendente risulta poco produttivo durante il periodo
di dimissioni) In tale caso è il datore di lavoro che deve pagare il preavviso
al dipendente.
c)
Risoluzione del
datore di lavoro
i.
Il datore deve
consentire al dipendente di prestare il preavviso, di modo da disporre di un tempo necessario a trovare un posto di lavoro
sostitutivo. Alcuni contratti collettivi
consentono al dipendente di usufruire di permessi per accedere
a colloqui di selezione con altri datori.
ii.
In alternativa al preavviso prestato, il datore può liquidare
la retribuzione corrispondente al periodo, comprensiva di quanto in maturazione
nello stesso periodo.
Durante il periodo di
preavviso comunque è vietata la fruizione di giorni di
ferie. Tale principio trova attuazione
nella totalità dei contratti collettivi e trova ragione nella necessità di
tutelare il dipendente da eventuali vessazioni del datore di lavoro, che
imporrebbe di godere dei giorni di ferie non usufruiti
anziché liquidarli e pagare il dipendente del corrispondente diritto al
preavviso pagato.
Se il preavviso è prestato,
inoltre, il dipendente matura altri giorni di ferie,
nella misura corrispondente al rateo dei mesi di servizio prestati in
preavviso.
La cessazione del rapporto
comporta un minimo di comunicazioni.
All’Inail,
se il dipendente è soggetto a rischio infortuni e da luogo al pagamento del
premio assicurativo, va comunicata la avvenuta cessazione del rapporto entro
l’ultimo giorno di lavoro.
Alla sezione circoscrizionale
di collocamento va inviata una comunicazione entro 5 giorni successivi al giorno di cessazione.
Al dipendente vanno
consegnati : libretto di lavoro, modello CUD, altri
documenti consegnati dal dipendente per provare il diritto ad agevolazioni
(come la documentazione per assegni familiari), la dichiarazione sui permessi
parentali usufruiti, nonché la certificazione al diritto della indennità di
disoccupazione, su modello DS22, qualora il dipendente ne faccia richiesta.
A cura di:
Carlo Bussolati
Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com