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Appunti di normativa del lavoro

 

 

NUOVE FORME DI COLLABORAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE

 

Con il 1996 è stato di fatto dato pieno riconoscimento alle collaborazioni parasubordinate che, attraverso la contribuzione obbligatoria INPS e con la definizione del ruolo di collaboratori coordinati e continuativi hanno ottenuto autorizzazione a poter collaborare con le imprese in piena autonomia gestionale.

 

Nel 2001 tale figura di collaboratori ha fatto un ulteriore passo verso la regolarizzazione del loro ruolo con l'applicazione di un regime fiscale analogo a quello dei lavoratori dipendenti.  Il vantaggio evidente, per i collaboratori con prestazioni maggiormente saltuarie, è di essere di fatto esonerati dall'imposta dal momento che le detrazioni superano l'IRPEF calcolata. Prima di tale disposizione, la tassazione di acconto al 20% li obbligava ad essere facilmente in credito di imposta.

 

Le imprese possono così disporre, di una assistenza precisa, sovente qualificata, per venire incontro alle loro attività.  In altre parole possono essere flessibili nella gestione delle forze di collaborazione che necessitano loro per risolvere i numerosi problemi che ogni impresa deve affrontare.

 

La figura del collaboratore coordinato e continuativo nasce nel 1973, nell'ambito della elencazione delle attività alle quali si deve applicare l'allora neonata IRPEF, l'imposta sulle persone fisiche che manda in pensione il precedente regime fiscale.

Originariamente tale figura era prevista solo per  collaboratori di riviste, giornali e biblioteche, per i sindaci e gli amministratori di società che non svolgessero attività come professionisti e per poche altre posizioni.

 

Lo sviluppo di tali forme di collaborazione nelle imprese ha impegnato il legislatore a considerare in forma più ampia tale figura professionale.  L'imprenditore deve peraltro evitare la confusione di tale figura autonoma con la prestazione di lavoro subordinato.  Con la prima forma, infatti, il collaboratore si impegna a svolgere un compito ben determinato, in un arco di tempo predefinito, con autonoma organizzazione di tempo e in parte anche di mezzi e strumenti di lavoro.  Con la seconda, invece, il lavoratore dipendente si subordina alla azienda ad alla sua organizzazione mettendo le proprie risorse fisiche e mentali a disposizione del datore di collaborazione.   Per la prima forma il collaboratore, terminato il suo compito termina anche la collaborazione, con la seconda il dipendente rimane a disposizione del datore di lavoro avendo un contratto generalmente a tempo indeterminato ed essendo la sua attività disposta dalle indicazioni e dagli ordini del datore di lavoro.

 

Chi può essere definito collaboratore coordinato e continuativo

Ogni situazione  va vista in base al reale apporto di collaborazione onde evitare confusioni con figure di lavoro subordinato.

In via esemplificativa possono essere definiti collaboratori coordinati e continuativi :

 

a)      i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale

b)      gli amministratori e i sindaci di società (quando non svolgono tale attività come professionisti abilitati da ordini professionali e coperti da cassa di assistenza)

c)      i professionisti con cassa previdenziale, limitatamente ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale

d)      i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e simili, tranne i casi in cui si rientri nel "diritto di autore"

e)      i partecipanti a collegi e commissioni

f)       procacciatori di affari non iscritti alla cassa commercianti

g)      coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa senza vincolo di subordinazione

h)      coloro che svolgono attività sportive, quando non rientrano nell'obbligo contributivo dell'ENPALS

i)        pensionati che svolgono lavoro non dipendente

 

Non possono entrare tra i collaboratori coordinati e continuativi ed essere soggetti al contributo :

 

a)      gli agenti e rappresentanti

b)      i professionisti per attività connesse con la loro professione (ad esempio commercialisti che assumono cariche sociali di sindaco o amministratore o svolgono attività di consulenza alle imprese)

c)      i procacciatori di affari iscritti alla cassa commercianti

d)      le attività del tutto occasionali

 

La contribuzione obbligatoria

Le persone che rientrano tra forme di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette a contribuzione obbligatoria da versare all'INPS.  L'Istituto Nazionale Previdenza è l'ente che raccoglie i contributi di tutte le categorie obbligate alla copertura previdenziale (artigiani, commercianti, lavoratori dipendenti).

 

L'aliquota contributiva di riferimento è il 13% per la generalità dei collaboratori.  In considerazione di particolari valutazioni di carico previdenziale la aliquota viene ridotta al 10% per coloro che svolgono attività coordinata e continuativa essendo pensionati, artisti o prosecutori volontari di altre forme contributive.

 

Di tali percentuali i due terzi è a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del collaboratore.

 

Lo schema seguente riporta la sintesi di tale situazione:

 

Tipo di collaboratore

Aliquota di riferimento

Quota a carico azienda

Quota a carico collaboratore

Normale

13%

8,66%

4,33%

Pensionato, artista o prosecutore volontario

10%

6,66%

3,33%

 

L'azienda provvede a versare la contribuzione complessiva  all'INPS attraverso i canali bancari, come per i compensi dei dipendenti.

 

La iscrizione del collaboratore

Il collaboratore che intende sviluppare una collaborazione coordinata e continuativa nei confronti di una azienda, si deve iscrivere all'INPS.   L'iscrizione all'INPS è effettuata attraverso un modulo che raccoglie i dati del collaboratore.  L'istituto di previdenza successivamente,  assegna un codice identificativo personale che contraddistingue i versamenti contributivi a favore dello singolo collaboratore.

 

A differenza di ogni altra forma contributiva la azienda non deve effettuare a sua volta alcuna iscrizione agli enti previdenziali.   Deve solo provvedere al pagamento dei contributi e alla fine dell'anno solare riepilogare la situazione contributiva e fiscale del dipendente con un modello (sistema GLA per INPS e 770 per le imposte)

 

Altre competenze

Ogni compenso percepito in denaro o in natura dal collaboratore è soggetto ad imposte e contributi.

Per i rimborsi spese si fa riferimento alle regole definite per i dipendenti.

L'uso della autovettura concessa dalla società al collaboratore non è oggetto di imposte se utilizzata ai soli fini della attività svolta.  Se invece viene utilizzata anche per uso personale va assoggettata a  contributi e imposte su valori convenzionali.

 

Alcuni compensi sono esclusi dalla base imponibile contributiva in quanto derivanti da attività non connesse con la collaborazione coordinata e continuativa, come ad esempio i diritti di autore derivanti da opere di ingegno.

 

Elaborazione ed adempimenti operativi

Fin dal 1 Gennaio 2000 tali collaboratori vanno iscritti ad INAIL, qualora la loro attività rientri tra quelle per le quali INAIL ha previsto un rischio assicurato.

Obbligato ad adempiere a tale iscrizione è il datore di collaborazione, che dovrà anche effettuare la denuncia annuale delle retribuzioni e versare i relativi contributi.

Anche per la contribuzione INAIL i due terzi sono a carico ditta e un terzo a carico collaboratore.

Il datore di lavoro deve inoltre registrare i dati individuali del collaboratore nel libro matricola, come per tutti gli altri dipendenti.

Dal 1 Gennaio 2001 è inoltre previsto che il datore di lavoro inserisca i compensi erogati e le relative trattenute sui documenti paga previsti per i collaboratori dipendenti.

 

Sintesi

La figura del collaboratore coordinato e continuativo presenta dei vantaggi indubbi per la impresa, che può adottare meccanismi di flessibilità del lavoro, riduzione dei costi, elasticità di gestione.

D'altro canto occorre evitare eccessi di utilizzo e confusioni di ruolo che aumenterebbero per la impresa i rischi connessi ad un contenzioso che sarebbe indubbiamente pericoloso.

 

A cura di:
Carlo Bussolati

Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com