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Appunti di normativa del
lavoro
NUOVE FORME DI
COLLABORAZIONE A FAVORE DELLE IMPRESE
Con il 1996 è stato di fatto
dato pieno riconoscimento alle collaborazioni parasubordinate che, attraverso
la contribuzione obbligatoria INPS e con la definizione del ruolo di
collaboratori coordinati e continuativi hanno ottenuto autorizzazione a poter
collaborare con le imprese in piena autonomia gestionale.
Nel 2001 tale figura di
collaboratori ha fatto un ulteriore passo verso la regolarizzazione del loro ruolo con l'applicazione
di un regime fiscale analogo a quello dei lavoratori dipendenti. Il vantaggio evidente, per i collaboratori
con prestazioni maggiormente saltuarie, è di essere di fatto
esonerati dall'imposta dal momento che le detrazioni superano l'IRPEF
calcolata. Prima di tale disposizione, la tassazione di acconto
al 20% li obbligava ad essere facilmente in credito di imposta.
Le imprese possono così
disporre, di una assistenza precisa, sovente
qualificata, per venire incontro alle loro attività. In altre parole possono essere flessibili
nella gestione delle forze di collaborazione che necessitano
loro per risolvere i numerosi problemi che ogni impresa deve affrontare.
La figura del collaboratore
coordinato e continuativo nasce nel 1973, nell'ambito della elencazione
delle attività alle quali si deve applicare l'allora neonata IRPEF, l'imposta
sulle persone fisiche che manda in pensione il precedente regime fiscale.
Originariamente tale figura
era prevista solo per collaboratori
di riviste, giornali e biblioteche, per i sindaci e gli amministratori di
società che non svolgessero attività come professionisti e per poche altre
posizioni.
Lo sviluppo di tali forme di
collaborazione nelle imprese ha impegnato il legislatore a considerare in forma
più ampia tale figura professionale.
L'imprenditore deve peraltro evitare la confusione di tale figura autonoma
con la prestazione di lavoro subordinato.
Con la prima forma, infatti, il collaboratore si impegna
a svolgere un compito ben determinato, in un arco di tempo predefinito, con
autonoma organizzazione di tempo e in parte anche di mezzi e strumenti di
lavoro. Con la seconda, invece, il
lavoratore dipendente si subordina alla azienda ad
alla sua organizzazione mettendo le proprie risorse fisiche e mentali a
disposizione del datore di collaborazione.
Per la prima forma il collaboratore, terminato il suo compito termina
anche la collaborazione, con la seconda il dipendente rimane a disposizione del
datore di lavoro avendo un contratto generalmente a tempo indeterminato ed
essendo la sua attività disposta dalle indicazioni e dagli ordini del datore di
lavoro.
Chi può essere definito
collaboratore coordinato e continuativo
Ogni situazione va vista in base al
reale apporto di collaborazione onde evitare confusioni con figure di lavoro
subordinato.
In via esemplificativa
possono essere definiti collaboratori coordinati e continuativi :
a)
i professionisti sprovvisti di cassa previdenziale
b)
gli amministratori e i sindaci di società (quando non
svolgono tale attività come professionisti abilitati da ordini professionali e
coperti da cassa di assistenza)
c)
i professionisti con cassa previdenziale, limitatamente
ai redditi di natura autonoma esclusi dal contributo della cassa previdenziale
d)
i collaboratori a giornali, riviste, enciclopedie e
simili, tranne i casi in cui si rientri nel "diritto di autore"
e)
i partecipanti a collegi e commissioni
f)
procacciatori di affari non iscritti alla cassa commercianti
g)
coloro che svolgono attività di collaborazione coordinata e
continuativa senza vincolo di subordinazione
h)
coloro che svolgono attività sportive, quando non rientrano
nell'obbligo contributivo dell'ENPALS
i)
pensionati che svolgono lavoro non dipendente
Non possono entrare tra i
collaboratori coordinati e continuativi ed essere soggetti al contributo :
a)
gli agenti e rappresentanti
b)
i professionisti per attività connesse con la loro
professione (ad esempio commercialisti che assumono cariche sociali di sindaco
o amministratore o svolgono attività di consulenza alle imprese)
c)
i procacciatori di affari iscritti alla cassa
commercianti
d)
le attività del tutto occasionali
La contribuzione
obbligatoria
Le persone
che rientrano tra forme di collaborazione coordinata e continuativa sono
soggette a contribuzione obbligatoria da versare all'INPS. L'Istituto
Nazionale Previdenza è l'ente che raccoglie i contributi di tutte le categorie
obbligate alla copertura previdenziale (artigiani, commercianti, lavoratori
dipendenti).
L'aliquota contributiva di
riferimento è il 13% per la generalità dei collaboratori. In considerazione di particolari valutazioni
di carico previdenziale la aliquota viene ridotta al
10% per coloro che svolgono attività coordinata e continuativa essendo
pensionati, artisti o prosecutori volontari di altre forme contributive.
Di tali percentuali i due
terzi è a carico del datore di lavoro e un terzo a
carico del collaboratore.
Lo schema seguente riporta la
sintesi di tale situazione:
|
Tipo di collaboratore |
Aliquota di riferimento |
Quota a
carico azienda |
Quota a carico
collaboratore |
|
Normale |
13% |
8,66% |
4,33% |
|
Pensionato, artista o prosecutore
volontario |
10% |
6,66% |
3,33% |
L'azienda provvede
a versare la contribuzione complessiva
all'INPS attraverso i canali bancari, come per i compensi dei
dipendenti.
La iscrizione del collaboratore
Il collaboratore che intende
sviluppare una collaborazione coordinata e continuativa nei confronti di una azienda, si deve iscrivere all'INPS. L'iscrizione all'INPS è effettuata
attraverso un modulo che raccoglie i dati del collaboratore. L'istituto di previdenza successivamente, assegna un codice identificativo personale
che contraddistingue i versamenti contributivi a favore dello singolo
collaboratore.
A differenza di ogni altra forma contributiva la azienda non deve
effettuare a sua volta alcuna iscrizione agli enti previdenziali. Deve solo provvedere al pagamento dei
contributi e alla fine dell'anno solare riepilogare la situazione contributiva
e fiscale del dipendente con un modello (sistema GLA per INPS e 770 per le
imposte)
Altre competenze
Ogni compenso percepito in
denaro o in natura dal collaboratore è soggetto ad imposte e contributi.
Per i rimborsi spese si fa
riferimento alle regole definite per i dipendenti.
L'uso della
autovettura concessa dalla società al collaboratore non è oggetto di
imposte se utilizzata ai soli fini della attività svolta. Se invece viene
utilizzata anche per uso personale va assoggettata a contributi e imposte su valori convenzionali.
Alcuni compensi sono esclusi
dalla base imponibile contributiva in quanto derivanti da attività non connesse
con la collaborazione coordinata e continuativa, come ad esempio i diritti di autore derivanti da opere di ingegno.
Elaborazione ed
adempimenti operativi
Fin dal 1 Gennaio 2000 tali
collaboratori vanno iscritti ad INAIL, qualora la loro attività rientri tra quelle
per le quali INAIL ha previsto un rischio assicurato.
Obbligato ad
adempiere a tale iscrizione è il datore di collaborazione, che dovrà anche
effettuare la denuncia annuale delle retribuzioni e versare i relativi
contributi.
Anche per la contribuzione
INAIL i due terzi sono a carico ditta e un terzo a
carico collaboratore.
Il datore di lavoro deve
inoltre registrare i dati individuali del collaboratore nel libro matricola,
come per tutti gli altri dipendenti.
Dal 1 Gennaio 2001 è inoltre
previsto che il datore di lavoro inserisca i compensi erogati e le relative
trattenute sui documenti paga previsti per i
collaboratori dipendenti.
Sintesi
La figura del collaboratore
coordinato e continuativo presenta dei vantaggi indubbi per la
impresa, che può adottare meccanismi di flessibilità del lavoro,
riduzione dei costi, elasticità di gestione.
D'altro canto occorre evitare
eccessi di utilizzo e confusioni di ruolo che
aumenterebbero per la impresa i rischi connessi ad un contenzioso che sarebbe
indubbiamente pericoloso.
A cura di:
Carlo Bussolati
Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com