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Appunti
di normativa del lavoro
La forma del contratto di
collaborazione (parte 2).
La stesura di un contratto di
collaborazione, come abbiamo visto nella prima parte, è una operazione
alquanto complessa e articolata, che richiede di precisare vari punti in modo
preciso e ordinato. E' pertanto
necessaria la massima attenzione al progetto contrattuale che si sta definendo.
Il numero dei contratti di assunzione, ad esempio, non è uno solo, bensì almeno 7
(solo per il lavoro dipendente) ai quali si aggiungono quelli per la
prestazione coordinata e continuativa, procacciamento di
affari, agenzia, borsa di studio, stage ed esecuzione di opera che sono specifici
dei rapporti parasubordinati o autonomi.
Contratto di
impegno all'assunzione (per un periodo successivo)
Contratto di
assunzione a tempo indeterminato
Contratto di
assunzione a tempo determinato o a termine
Contratto di
assunzione a tempo parziale o part-time
Contratto di
attività ripartita o Job sharing
Contratto di
assunzione per distacco all'estero
Contratto di
assunzione per formazione e lavoro
Le variazioni dei contratti posso essere per :
Variazione retributiva
Variazione di
inquadramento o livello
Variazione di prestazione di
lavoro (part-time o job sharing)
In più ci sono clausole
accessorie, quali:
Clausola di reperimento o
reperibilità
Clausola di missione,
trasferta, trasferimento
Clausole di
indennità di disagio particolari (come sottosuolo, lavori pesanti,
disagio, turni ecc)
Anche la risoluzione del rapporto, come abbiamo visto è un
contratto e quindi possiamo avere:
Risoluzione per licenziamento
in tronco o giusta causa
Risoluzione per giustificato
motivo
Risoluzione per accordo consensuale
Tutti i termini sopra
riportati non sono certo esaustivi, ma solo indicativi delle situazioni
prevalenti.
La realtà è molto più
complessa ed articolata e richiede anche a volte la stesura di clausole
specifiche.
Rimanendo nei
contratti base quindi, possiamo dire che l'elemento essenziale del
contratto è l'oggetto dello stesso che dovrebbe essere iscritto nella parte
iniziale del testo.
Es: Oggetto: Contratto a tempo indeterminato
Oggetto: Contratto a termine
Nella stesura di un contratto
standard è bene fare seguire all'oggetto una frase indicativa del tipo di accordo che si sta scrivendo
Es: La presente per
confermarle, a seguito degli accordi verbali intercorsi, la sua assunzione
presso la nostra società alle seguenti condizioni
Seguono le condizioni e le
indicazioni richieste anche dalla commissione UE
a)
identità del datore di lavoro
b)
luogo di lavoro
c)
data di inizio del rapporto
d)
orario di lavoro
e)
inquadramento contrattuale (livello) e qualifica
f)
le mansioni svolte
g)
il numero di matricola attribuito al dipendente
h)
il compenso pattuito
i)
durata delle ferie ed altre riduzioni di attività
j)
durata del periodo di preavviso in caso di cessazione del
rapporto
a cui si aggiungono per l'Italia il numero di mensilità contrattuali e le
clausole per la risoluzione del rapporto
Per quanto attiene alla
retribuzione ci sono almeno tre tendenze:
a)
la prima è quella di precisare un valore mensile lordo
che costituisce la retribuzione mensile contrattuale di riferimento tra le
parti, eventualmente precisando che viene corrisposto al netto di trattenute di
legge.
Esempio:
Le verrà corrisposta in via posticipata la
retribuzione mensile lorda di Lit.
……………………… da corrispondersi
mensilmente in via posticipata per il numero di mensilità contrattuali.
b)
la seconda è quella di definire il valore mensile ma
farlo seguire dalla suddivisione dei valori contrattuali assegnati in base al
livello di appartenenza
Es :
Le verrà corrisposta in via posticipata la retribuzione mensile lorda di
Lit. ……………………… da corrispondersi mensilmente in via
posticipata per il numero di mensilità contrattuali la cui composizione, in
funzione del livello assegnato è la
seguente:
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Descrizione |
Valori lordi |
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Minimo Tabellare |
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Contingenza |
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Terzo elemento |
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Indennità funzione |
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Superminimo |
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TOTALE LORDO MESE |
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Il superminimo è un valore di adeguamento tra gli elementi espressi dal contratto
collettivo e la retribuzione lorda concordata
c)
la terza è quella di indicare un valore annuo lordo
complessivo. Tale situazione è
consigliabile applicarla al personale dirigente (e di solito viene di fatto applicata a tali qualifiche) o al personale
impiegatizio direttivo. E' una soluzione
che esce dagli schemi di diretta impostazione contrattuale collettiva e che può
portare a qualche problema interpretativo o di abuso
da una delle due parti contraenti. Ed
esempio, ci possono essere problemi interpretativi, se succede che il contratto
collettivo venga rinnovato nel corso dell'anno. Chi si pone a carico la differenza, il
dipendente perché è stato concordato un emolumento annuo, oppure l'azienda perchè adegua di sua spontanea volontà il contratto
individuale?
Generalmente da evitare ogni
riferimento alla retribuzione netta, le variabili contributive e fiscali, possono
incidere notevolmente nel caso in cui vi sia una
dinamica di appesantimento degli oneri contributivi e fiscali, viceversa in
caso di diminuzione degli stessi oneri, l'azienda non ne ricava alcun
beneficio, visto che comunque contrattualmente e per giurisprudenza prevalente,
la retribuzione del dipendente non può diminuire (e per il diritto la
retribuzione è sempre la retribuzione lorda ultima percepita)
Possono far seguito, invece, clausole di definizione dell'assorbibilità del superminimo. L'istituto del superminimo sarebbe di per se sempre assorbibile, salvo quando non ne sia stata
dichiarata esplicitamente l'inassorbibilità.
Per assorbibilità
si intende che la variazione dei valori contrattuali
collettivi (come i minimi tabellari) va diminuire il
superminimo mantenendo così inalterata la retribuzione lorda.
In realtà le possibilità di assorbimento del superminimo si sono ridotte
notevolmente. Per tutti i contratti collettivi gli scatti
e le loro variazioni sono esplicitamente inassorbibili. Il valore della contingenza è congelato da
tempo, ma comunque le variazioni sarebbero inassorbibili. Gli
ultimi contratti collettivi, quando rinnovano la parte economica, precisano che
la variazione dei minimi è assorbibile, solo a condizione che sia stata data una anticipazione con clausola di assorbibilità.
Quindi non varrebbero gli assorbimenti sul superminimo
esistente all'atto dell'assunzione.
L'assorbibilità
pertanto rimane generalmente possibile per le variazioni contrattuali di inquadramento o di qualifica ed eventualmente estensibile
on clausole particolari alla variazione del contratto collettivo. Pertanto è sempre opportuno definire comunque clausole di assorbibilità. Anche quando il datore di lavoro concede, comunque, ogni variazione del contratto collettivo ad
incremento della retribuzione lorda.
Alla fine del contratto, è
bene inserire frasi relative alle condizioni di
risoluzione del rapporto ed il riferimento a regolamenti aziendali, qualora
esistenti. E' anche opportuno, stabilire
il contratto collettivo, applicato in azienda (salvo che l'azienda
non intenda realizzare proprie clausole per i principali istituti previsti dai
contratti collettivi.
Le clausole speciali possono
essere inserite prima di tale ultimo punto.
Abbiamo già citato il periodo
di prova:
Es:
il rapporto di collaborazione è soggetto ad un periodo di prova di …………. giorni lavorativi.
Durante tale periodo è facoltà di entrambe le
parti di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso né indennità.
Il termine giorni lavorativi
differisce dal termine giorni di calendario e pertanto
occorre prestare la massima attenzione alla definizione dei contratto
collettivo. Ogni situazione di miglior
favore è sempre rispettata, ma viceversa ogni situazione in contrasto con il
contratto collettivo o con la legge può essere causa di numerosi problemi.
Per bonus, premi e
partecipazioni agli utili o provvigioni ci sono frasi apposite
che devono garantire i termini concordati, impedendo peraltro la richiesta di
automatismi o diritti acquisiti.
In particolare, alcuni
istituti, come le provvigioni, possono comportare una ricaduta sulle mensilità
aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti, pertanto occorre redigere, in
maniera opportuna, l'accordo, onde evitare l'insorgere di costi indiretti e indesiderati.
A cura di:
Carlo Bussolati
Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com