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Appunti di normativa del lavoro

 

La forma del contratto di collaborazione (parte 2).

 

La stesura di un contratto di collaborazione, come abbiamo visto nella prima parte, è una operazione alquanto complessa e articolata, che richiede di precisare vari punti in modo preciso e ordinato.  E' pertanto necessaria la massima attenzione al progetto contrattuale che si sta definendo.

 

Il numero dei contratti di assunzione, ad esempio, non è uno solo, bensì almeno 7 (solo per il lavoro dipendente) ai quali si aggiungono quelli per la prestazione coordinata e continuativa, procacciamento di affari, agenzia, borsa di studio, stage ed esecuzione di opera che sono specifici dei rapporti parasubordinati o autonomi.

Contratto di impegno all'assunzione (per un periodo successivo)

Contratto di assunzione a tempo indeterminato

Contratto di assunzione a tempo determinato o a termine

Contratto di assunzione a tempo parziale o part-time

Contratto di attività ripartita o Job sharing

Contratto di assunzione per distacco all'estero

Contratto di assunzione per formazione e lavoro

 

Le variazioni dei contratti posso essere per :

Variazione retributiva

Variazione di inquadramento o livello

Variazione di prestazione di lavoro (part-time o job sharing)

 

In più ci sono clausole accessorie, quali:

Clausola di reperimento o reperibilità

Clausola di missione, trasferta, trasferimento

Clausole di indennità di disagio particolari (come sottosuolo, lavori pesanti, disagio, turni ecc)

 

Anche la risoluzione del rapporto, come abbiamo visto è un contratto e quindi possiamo avere:

Risoluzione per licenziamento in tronco o giusta causa

Risoluzione per giustificato motivo

Risoluzione per accordo consensuale

 

Tutti i termini sopra riportati non sono certo esaustivi, ma solo indicativi delle situazioni prevalenti.

La realtà è molto più complessa ed articolata e richiede anche a volte la stesura di clausole specifiche.

 

Rimanendo nei contratti base quindi, possiamo dire che l'elemento essenziale del contratto è l'oggetto dello stesso che dovrebbe essere iscritto nella parte iniziale del testo.

 

Es:           Oggetto: Contratto a tempo indeterminato

     Oggetto: Contratto a termine

 

Nella stesura di un contratto standard è bene fare seguire all'oggetto una frase indicativa del tipo di accordo che si sta scrivendo

 

Es:  La presente per confermarle, a seguito degli accordi verbali intercorsi, la sua assunzione presso la nostra società alle seguenti condizioni

 

 

Seguono le condizioni e le indicazioni richieste anche dalla commissione UE

a)      identità del datore di lavoro

b)      luogo di lavoro

c)      data di inizio del rapporto

d)      orario di lavoro

e)      inquadramento contrattuale (livello) e qualifica

f)       le mansioni svolte

g)      il numero di matricola attribuito al dipendente

h)      il compenso pattuito

i)        durata delle ferie ed altre riduzioni di attività

j)        durata del periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto

a cui si aggiungono per l'Italia  il numero di mensilità contrattuali e le clausole per la risoluzione del rapporto

 

Per quanto attiene alla retribuzione ci sono almeno tre tendenze:

a)      la prima è quella di precisare un valore mensile lordo che costituisce la retribuzione mensile contrattuale di riferimento tra le parti, eventualmente precisando che viene corrisposto al netto di trattenute di legge.

Esempio: Le verrà corrisposta in via posticipata la retribuzione mensile lorda di Lit.  ………………………  da corrispondersi mensilmente in via posticipata per il numero di mensilità contrattuali.

 

b)      la seconda è quella di definire il valore mensile ma farlo seguire dalla suddivisione dei valori contrattuali assegnati in base al livello di appartenenza

Es : Le verrà corrisposta in via posticipata la retribuzione mensile lorda di Lit.  ………………………  da corrispondersi mensilmente in via posticipata per il numero di mensilità contrattuali la cui composizione, in funzione del livello assegnato  è la seguente:

 

Descrizione

Valori lordi

Minimo Tabellare

 

Contingenza

 

Terzo elemento

 

Indennità funzione

 

Superminimo

 

TOTALE LORDO MESE

 

 

Il superminimo è un valore di adeguamento tra gli elementi espressi dal contratto collettivo e la retribuzione lorda concordata

 

c)      la terza è quella di indicare un valore annuo lordo complessivo.  Tale situazione è consigliabile applicarla al personale dirigente (e di solito viene di fatto applicata a tali qualifiche) o al personale impiegatizio direttivo.  E' una soluzione che esce dagli schemi di diretta impostazione contrattuale collettiva e che può portare a qualche problema interpretativo o di abuso da una delle due parti contraenti.  Ed esempio, ci possono essere problemi interpretativi, se succede che il contratto collettivo venga rinnovato nel corso dell'anno.  Chi si pone a carico la differenza, il dipendente perché è stato concordato un emolumento annuo, oppure l'azienda perchè adegua di sua spontanea volontà il contratto individuale?

 

Generalmente da evitare ogni riferimento alla retribuzione netta, le variabili contributive e fiscali, possono incidere notevolmente nel caso in cui vi sia una dinamica di appesantimento degli oneri contributivi e fiscali, viceversa in caso di diminuzione degli stessi oneri, l'azienda non ne ricava alcun beneficio, visto che comunque contrattualmente e per giurisprudenza prevalente, la retribuzione del dipendente non può diminuire (e per il diritto la retribuzione è sempre la retribuzione lorda ultima percepita)

 

Possono far seguito, invece, clausole di definizione dell'assorbibilità del superminimo.  L'istituto del superminimo sarebbe di per se sempre assorbibile, salvo quando non ne sia stata dichiarata esplicitamente l'inassorbibilità.

Per assorbibilità si intende che la variazione dei valori contrattuali collettivi (come i minimi tabellari) va diminuire il superminimo mantenendo così inalterata la retribuzione lorda.

 

In realtà le possibilità di assorbimento del superminimo si sono ridotte notevolmente. Per tutti i contratti collettivi gli scatti e le loro variazioni sono esplicitamente inassorbibili.  Il valore della contingenza è congelato da tempo, ma comunque le variazioni sarebbero inassorbibili.  Gli ultimi contratti collettivi, quando rinnovano la parte economica, precisano che la variazione dei minimi è assorbibile, solo a condizione che sia stata data una anticipazione con clausola di assorbibilità. Quindi non varrebbero gli assorbimenti sul superminimo esistente all'atto dell'assunzione.

 

L'assorbibilità pertanto rimane generalmente possibile per le variazioni contrattuali di inquadramento o di qualifica ed eventualmente estensibile on clausole particolari alla variazione del contratto collettivo.   Pertanto è sempre opportuno definire comunque clausole di assorbibilità.  Anche quando il datore di lavoro concede, comunque, ogni variazione del contratto collettivo ad incremento della retribuzione lorda.

 

Alla fine del contratto, è bene inserire frasi relative alle condizioni di risoluzione del rapporto ed il riferimento a regolamenti aziendali, qualora esistenti.  E' anche opportuno, stabilire il contratto collettivo, applicato in azienda (salvo che l'azienda non intenda realizzare proprie clausole per i principali istituti previsti dai contratti collettivi.

 

Le clausole speciali possono essere inserite prima di tale ultimo punto.

Abbiamo già citato il periodo di prova:

Es: il rapporto di collaborazione è soggetto ad un periodo di prova di …………. giorni lavorativi.  Durante tale periodo è facoltà di entrambe le parti di risolvere il rapporto di lavoro senza preavviso né indennità.

 

Il termine giorni lavorativi differisce dal termine giorni di calendario e pertanto occorre prestare la massima attenzione alla definizione dei contratto collettivo.  Ogni situazione di miglior favore è sempre rispettata, ma viceversa ogni situazione in contrasto con il contratto collettivo o con la legge può essere causa di numerosi problemi.

 

Per bonus, premi e partecipazioni agli utili o provvigioni ci sono frasi apposite che devono garantire i termini concordati, impedendo peraltro la richiesta di automatismi o diritti acquisiti.

In particolare, alcuni istituti, come le provvigioni, possono comportare una ricaduta sulle mensilità aggiuntive, le ferie e i permessi retribuiti, pertanto occorre redigere, in maniera opportuna, l'accordo, onde evitare l'insorgere di costi indiretti e indesiderati.

 

A cura di:
Carlo Bussolati

Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com