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Appunti di normativa del lavoro

 

La forma del contratto di collaborazione (parte 1).

 

Nello studio del diritto molta importanza riveste la analisi della forma che deve avere il contratto stipulato tra le parti.

Per forma del contratto si intende la modalità con cui viene definito l'accordo tra le parti.

La forma può essere verbale o scritta o sancita da atti di volontà (un contratto si può perfezionare anche solo per effetto di azioni comportamentali reciproche, tra i due contraenti, che esprimono la volontà di confermare o negare un determinato diritto o accordo).

Il diritto del lavoro non fa eccezione a tale principio, sia pure con la attenzione particolare che il nostro legislatore ha adottato su tale delicata area, che è influenzata, oltre che da fatti economici, anche da aspetti sindacali, politici e di pubblica sicurezza (codice civile, disposizioni di legge in generale).

In linea di principio e di diritto la legislazione Italiana, in materia di contratti di lavoro, non esprime esigenze specifiche particolari ed ammette anche l'accordo verbale o la semplice manifestazione di volontà nella stipulazione di un rapporto di collaborazione.  Fanno eccezione alcune clausole o istituti contrattuali di cui verranno date successivamente opportune indicazioni.

Tale fattispecie, lungi dall'essere una agevolazione, costituisce invero un pericolo latente per tre principi affermatisi giurisprudenzialmente nel tempo:

a)      salvo diversa dimostrazione, il rapporto tra le parti deve essere provato dai fatti, più che dalle asserzioni delle due parti in causa;

b)      il compenso dovuto è determinato da ciò che il collaboratore fa effettivamente e quindi dalle mansioni di fatto espletate; nella incertezza il giudice può decidere la opportuna valutazione secondo equità;

c)      ciò che viene concordato tra le parti fa fede, salvo che non emergano fatti che ravvisino frode da parte di uno dei due contraenti

 

Occorre quindi da parte delle imprese la massima attenzione alla instaurazione di rapporti di collaborazione non definiti nel contenuto, nella forma e nei termini contrattuali. 

Da tali situazioni possono emergere situazioni di diritto di fatto acquisite e non più modificabili successivamente.

Capita sovente che il datore di lavoro, per varie considerazioni, a volte anche umanitarie, dia occupazione in forma irregolare (senza quindi le necessarie comunicazioni ufficiali e senza contratto) a persone che ritiene degne di fiducia e che intende provare, per un periodo preliminare alla vera e propria assunzione.  Quando, successivamente, cercherà di dare un contenuto al rapporto, magari attraverso la regolarizzazione contrattuale ed amministrativa, potrà trovarsi nella poco felice situazione di uno stato di fatto (pienamente tutelato dalla normativa) che già ha consolidato un rapporto ormai divenuto ufficiale.   In questa situazione i rischi sono molteplici e possono riguardare sia la natura del rapporto in essere con il dipendente come anche la possibilità di sanzioni amministrative.

 

E' quindi opportuno che venga sempre concordato tra le parti un contratto scritto che definisce il tipo di collaborazione e le regole applicabili.

 

Indipendentemente dalla stipulazione di un vero e proprio contratto, la normativa attuale richiede la forma scritta obbligatoria per determinate situazioni contrattuali, pena la nullità dell'accordo verbale convenuto.

 

Le clausole che necessariamente devono essere definite per iscritto sono:

a)      La definizione di un periodo di prova, all'inizio del rapporto di collaborazione,  durante il quale sia reciproca la risoluzione (ancorché venga richiamata l'applicazione di un contratto collettivo tra le parti, la clausola .del periodo di prova deve essere espressamente definita per iscritto)

b)      La apposizione di un termine al contratto (riguarda tutti i contratti a termine, compreso l'apprendistato, i contratti di formazione e i contratti a termine disposti dalla legge o dai contratti collettivi)

c)      La modifica o la definizione di un rapporto di collaborazione a tempo parziale (compreso il contratto di Job Sharing o altre forme di collaborazione per cui il dipendente non presti attività per il tempo previsto dal contratto collettivo o dalla legge).

d)      Le dimissioni di un collaboratore o di una collaboratrice, quanto meno durante uno dei periodi per i quali viene data garanzia di stabilità del posto di lavoro, oppure per modifica di un contratto part-time o per anticipata risoluzione di un contratto a termine.

e)      Il licenziamento di un dipendente (anche la risoluzione di un rapporto è un contratto)

f)       La regolamentazione di istituti particolari per i quali vigano regimi di indisponibilità ed inderogabilità (come TFR e ferie, ma pure del compenso netto percepito)

g)      La applicazione di sanzioni ad un dipendente che si sia reso colpevole di violazioni previste dal regolamento aziendale, dal contratto o dal comune senso di collaborazione sociale

h)      La definizione di clausole specifiche accessorie o complementari al rapporto di collaborazione, come il patto di non concorrenza (con cui una o entrambe le parti si vincolano per il periodo successivo al rapporto stesso) il patto di reperibilità (con cui il collaboratore si rende disponibile ad essere chiamato o farsi rintracciare in qualunque momento della giornata) e comunque in genere ogni deroga all'orario di lavoro.

 

Sin qui le disposizioni a livello di accordi individuali.

Ci sono poi clausole scritte che si acquisiscono per via indiretta o per esplicita accettazione di adesione.

Ad esempio, la appartenenza del datore di lavoro ad una associazione di datori di lavoro, stipulante un contratto collettivo, rende automatica la applicazione del contratto sindacale a tutti i dipendenti.  Analoga situazione è definita se si inserisce, in un accordo scritto, la clausola di rimando al contratto collettivo, definito tra le parti, per tutte le situazioni non concordate a livello individuale.

 

Definire per iscritto o verbalmente o applicare di fatto un contratto collettivo significa aderire ad un sistema di clausole che evita al datore di lavoro ed al dipendente di dover regolamentare una serie di aspetti fondamentali nel rapporto di collaborazione e lasciare il rapporto nella incertezza di comportamento.

La adesione alla applicazione al contratto con forma scritta non è obbligatoria, può essere anche la automatica accettazione di uno stato di fatto, ma poiché l'obbligo del rispetto reciproco alle clausole contrattuali va provato, la forma scritta è essenziale per sancire l'adesione a tali regolamentazioni.  Lo stesso valga per la adesione ad accordi sindacali aziendali. I quali in linea di principio impegnano unicamente il datore di lavoro e i dipendenti aderenti alle organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stessi.  La materia su questo particolare aspetto è abbastanza complessa, almeno sotto il profilo della discussione accademica.  Di fatto nelle aziende gli accordi aziendali vengono applicati senza distinguere tra iscritti e non ai sindacati.

 

Per ultimo dobbiamo dire che in base alle disposizioni della Commissione UE acquisite dal legislatore italiano con D.Lgs 152/1997 al dipendente va consegnato un prospetto informativo che precisi al dipendente i seguenti dati:

a)      identità del datore di lavoro

b)      luogo di lavoro

c)      data di inizio del rapporto

d)      orario di lavoro

e)      inquadramento contrattuale (livello) e qualifica

f)       le mansioni svolte

g)      il numero di matricola attribuito al dipendente

h)      il compenso pattuito

i)        durata delle ferie ed altre riduzioni di attività

j)        durata del periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto

 

Una comunicazione unilaterale dal datore di lavoro al collaboratore equivale ad un impegno comunque per il datore di lavoro e quindi è più comodo inserire tali informazioni nel contesto del contratto individuale vero e proprio.

 

In sintesi abbiamo:

a)      l'obbligo di definire per iscritto una serie di clausole se si vuole che le stesse abbiano validità

b)      la convenienza di mettere per iscritto una serie di precisazioni onde evitare incomprensioni e conflitti successivi

c)      la necessità di precisare la estensione di clausole non definite tra le parti, ma a cui le parti intendono richiamarsi, per rendere automatici i rapporti economici e di comportamento

 

A cura di:
Carlo Bussolati

Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com