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Appunti di normativa del lavoro

 

La lettera di impegno alla assunzione

 

Quando il candidato alla assunzione  deve prestare un periodo di preavviso particolarmente lungo, presso la precedente società, prima di poter iniziare la nuova collaborazione, è opportuno far sottoscrivere una lettera di impegno alla assunzione.

Tale forma sostituisce temporaneamente la lettera di assunzione vera e propria, con indubbi vantaggi sotto il profilo contrattuale e normativo.

Sottoscrivere subito la lettera di assunzione vincola la azienda in modo definitivo.  Una lettera di impegno alla assunzione invece consente di definire alcune clausole di riserva, che consentono, anche alla azienda, di porsi al riparo di eventuali sorprese. Uno degli aspetti più concreti di un periodo di attesa così lungo, è costituito dal fatto che il dipendente possa non rispettare gli impegni assunti e non si presenti al lavoro il giorno stabilito.

Per tale ragione è opportuno definire nell’accordo una clausola di risoluzione espressa, tale per cui la mancata presenza sul lavoro, entro un certo termine dalla data di assunzione concordata, comporti l’annullamento del contratto.

Altresì, una delle clausole importanti nel contratto di impegno alla assunzione è costituita dalla apposizione di un periodo di prova.  La clausola del periodo di prova deve essere definita per iscritto.  Se si vuole far valere un periodo di prova nel contratto di assunzione, si dovrà analogamente apporre tale clausola nel contratto di impegno alla assunzione.  L’assenza del periodo di prova, nella lettera di impegno alla assunzione, renderebbe annullabile una analoga clausola del periodo di prova, apposta successivamente nella lettera di assunzione; quanto meno il dipendente potrebbe rifiutarsi di sottoscriverla all’atto del contratto definitivo.

La apposizione del periodo di prova trova, pertanto, necessità di esistere quando la società sia propensa a valutare concretamente le reali potenzialità del dipendente, ma anche quando non voglia rischiare di subire danni dal mancato rispetto della assunzione.  Il mancato rispetto, da parte della azienda, dei termini di assunzione, si configurerebbe, infatti, come inadempienza contrattuale e quindi risarcibile secondo le eque valutazioni di un giudice. La risoluzione durante il periodo di prova, invece, si configurerebbe come una risoluzione ammessa dalla normativa, a condizione che, il periodo di prova, sia stato sufficientemente congruo per potersi identificare come tale.

 

La lettera di impegno potrebbe altresì contenere una sanzione in caso di mancato rispetto da parte del dipendente.  Questa clausola dovrebbe essere apposta in caso di assunzione di personaggi che andranno ad occupare posizioni strategiche nella azienda o a carattere eminentemente tecnico, mentre è del tutto superflua e irrilevante per posizioni d’ordine o di concetto di medio basso livello.  La possibilità di richiedere il risarcimento del danno, al dipendente che non si presenta il giorno stabilito dal contratto di impegno, è quasi nulla o spesso non pretesa dal datore di lavoro.  Ad esempio non esistono sentenze in merito, che possano documentare il valore del mancato rispetto dell’accordo.  Tuttavia il principio e la istituzione di una clausola espressa, in tale direzione, porterebbe il dipendente a ragionare sulle conseguenze di una superficiale valutazione della collaborazione in corso di definizione.  La apposizione della clausola pertanto fa da effetto detrattivo sulla infedeltà al contratto da parte del collaboratore.

 

I punti pertanto rilevanti, di una lettera di impegno alla assunzione, sono sostanzialmente gli stessi di una lettera di assunzione, ma con alcune variabili che poi troveranno definitiva collocazione nella lettera di assunzione vera e propria.   La lettera di impegno infatti deve comunque essere riconfermata da una lettera di assunzione tradizionale.

 

L’oggetto del contratto

Analogamente alla lettera di assunzione la lettera di impegno deve definire se si tratta di contratto a tempo indeterminato, a termine o part-time o altre fattispecie.

Periodo di prova

Come detto va apposto anche sulla lettera di impegno, se la società intende avvalersi di tale clausola.

Retribuzione

A differenza della lettera di assunzione, la parte retributiva della lettera di impegno può contenere solo dei riferimenti generici annui lordi o lordi mese, senza composizione della retribuzione.  E’ opportuno definire che la composizione della retribuzione troverà definizione nell’ambito della lettera di assunzione in base ai parametri contrattuali vigenti in quel momento.

Mensilità retribuite, ferie, rol ed altre assenze

Può esser richiamato il contratto, riservandosi di precisare esattamente i diritti nella lettera di assunzione vera e propria.

Risoluzione del rapporto

E’ sempre opportuno definire le regole della risoluzione del rapporto, precisando che il rapporto è soggetto a risoluzione per giusta causa o giustificato motivo.

Analogamente si può fare riferimento ai regolamenti aziendali, citando che il rapporto di collaborazione deve rispettare le norme aziendali interne.

Contratto collettivo di riferimento

Il richiamo alle clausola di un contratto collettivo, per quanto non espresso nel testo della lettera di assunzione, va riproposto anche per i contratti di impegno alla assunzione.

Clausole speciali.

Qualora le mansioni del dipendente richiedano la apposizione di clausole speciali, quali lavoro disagiato, reperibilità, patto di non concorrenza, tali clausole devono essere contenute anche nella lettera di impegno.

 

I contratti di lavoro a termine devono contenere la durata e le cause di giustificazione della apposizione di un termine (secondo la disciplina vigente)

I contratti part-time vanno redatti per iscritto, precisando le modalità di svolgimento del rapporto e l’orario di lavoro da svolgersi.

 

 

A cura di:
Carlo Bussolati

Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com