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Appunti di normativa del lavoro

 

La retribuzione

 

Il nostro ordinamento definisce la retribuzione in due momenti normativi; il primo a livello generale nella costituzione italiana, esattamente l'articolo 36, il secondo nel codice civile, articolo 2099.

La normativa non si preoccupa di specificare l'ammontare ed i metodi di calcolo della retribuzione, ma pone nella Costituzione concetti generali, volti a garantire, attraverso un compenso che costituisce corrispettivo della prestazione resa, un trattamento confacente alla vita sociale del dipendente e dei suoi familiari. Tale principio generale affida la differenziazione retributiva unicamente a questioni di carattere sociale ed a stabilire che il compenso deve comunque provvedere quantomeno ad un minimo vitale per il dipendente.

Con l'articolo 2099 il codice civile definisce la retribuzione come il compenso dovuto al dipendente, quale corrispettivo per la prestazione resa. In caso di mancato accordo, viene specificato che i due contraenti (datore di lavoro e dipendente) possono far determinare la corretta retribuzione dal giudice. Inoltre viene specificato che la retribuzione può essere corrisposta a tempo o a cottimo. Il compenso “a tempo” è determinato sulla base di un compenso orario o mensile, corrisposto per i periodi di prestazione lavorativa del dipendente. Il compenso “a cottimo”, invece, è costituito dalla determinazione di un importo unitario, dovuto per ogni pezzo prodotto, nell'ambito di un tempo predefinito. Il compenso viene determinato moltiplicando il numero dei pezzi prodotti per il valore del tempo impiegato a produrli.

Da tali considerazioni emergono delle indicazioni generali che possiamo riassumere come di seguito:

 

a) la retribuzione va corrisposta in funzione di una prestazione resa e pertanto costituisce l'elemento contrattuale del rapporto di collaborazione dipendente;

b) la retribuzione è determinabile, sebbene la normativa taccia sulla metodologia, sia attraverso metodi oggettivi di calcolo e confronto, a parità di prestazione tra i dipendenti, come anche attraverso accordi contrattuali collettivi (contratti nazionali di lavoro) a cui affidare la determinazione dei compensi minimi in funzione dell'inquadramento del dipendente;

c) la retribuzione va corrisposta al dipendente al termine del periodo di collaborazione, secondo i metodi di calcolo definiti contrattualmente e dalla legge;

d) la retribuzione può essere differenziata tra i dipendenti in funzione di considerazioni particolari del datore di lavoro, che tengano conto del differente apporto collaborativo, dell’intensità della prestazione, del carico familiare.

 

Il concetto di retribuzione, espresso sopra viene poi integrato dal concetto di retribuzione espresso dalle varie fonti normative, ciascuna delle quali ha la sua particolare e peculiare fattispecie. Di fatto abbiamo un concetto di retribuzione espresso dalla normativa in generale, un concetto di retribuzione espresso dalla normativa previdenziale, un concetto di retribuzione espresso dalla normativa fiscale.

 

In questo articolo parliamo solo del concetto espresso dalla normativa.

 

Le fonti normative in generale, costituite da quanto sopra richiamato e dalle ulteriori definizioni espresse dalle leggi speciali e dai contratti collettivi, sono tutte concordi a stabilire che la retribuzione è un compenso pattuito, che in va considerato al lordo della ritenute previdenziali, fiscali, di legge ed ogni altra ritenuta a carico del dipendente. Pertanto, quando nel gergo comune, si è soliti fare riferimento alla retribuzione, come il compenso netto effettivamente percepito in busta, dal dipendente, si commette un errore formale. Più opportunamente si dovrebbe definire tale oggetto specificando che trattasi di retribuzione netta percepita.

Un altro concetto importante è costituito dal fatto che il termine retribuzione, definisce il compenso lordo pattuito fra le parti contraenti, senza considerare altri compensi, dovuti in considerazione di particolari situazioni contrattuali o lavorative (come le mensilità aggiuntive, gli straordinari, le festività) che costituiscono compensi aggiuntivi.   La interpretazione giurisprudenziale corrente, tende ad escludere che, nella retribuzione, le parti possono comprendere anche il compenso di particolari situazioni lavorative come sopra richiamate, pertanto al dipendente va garantita la corretta corresponsione ed il calcolo dei compensi aggiuntivi, indipendentemente dalla erogazione a della retribuzione lorda concordata per la normale prestazione lavorativa.

La definizione di retribuzione, dettata dai contratti collettivi, differisce leggermente dal concetto generale. I contratti collettivi, infatti, si preoccupano di definire dei compensi minimi, che costituiscono riferimenti validi, al fine di determinare una equa corresponsione della lavoro svolto. Ogni ulteriore elemento integrativo dei valori definiti dai contratti collettivi è lasciato alla determinazione delle parti contraenti. Per tale motivo, sovente, il giudice, che è chiamato a definire la corretta retribuzione spettante ad un dipendente, in base all'articolo 2099 del codice civile, fa riferimento ai contratti collettivi ed all'inquadramento del dipendente.

 

In base a tale ultima considerazione, nella definizione retributiva,  tra il datore di lavoro ed il dipendente assume notevole importanza contrattuale anche la classificazione d'inquadramento che il dipendente occupa. Nei contratti individuali in cui si fa riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro, la retribuzione lorda concordata viene suddivisa tra i vari elementi precisati dal contratto collettivo (minimo tabellare, contingenza, terzi elementi, indennità di funzione). La parte eccedente la retribuzione contrattuale lorda, stabilita dai contratti collettivi, rispetto alla retribuzione lorda complessiva concordata, costituisce una fascia di autonoma determinazione tra il datore di lavoro ed il dipendente. Secondo la interpretazione giurisprudenziale prevalente, questa parte della retribuzione, generalmente definita superminimo, costituisce una sorta di anticipazione rispetto a quanto definito dai contratti collettivi e pertanto le variazioni intervenute, sui valori precisati dai contratti collettivi, possono andare a diminuire, in linea di principio, il valore del superminimo.

 

Nel corso della evoluzione normativa e giurisprudenziale, si sono che poi definiti alcuni principi cardine, che costituiscono dei riferimenti e delle norme di comportamento, il cui mancato rispetto può comportare contenzioso.

a) il primo punto è costituito dalla parità di trattamento tra uomini e donne a parità di mansioni;

b) il secondo punto è costituito dalla considerazione che due persone svolgenti analoghe mansioni dovrebbero avere identica retribuzione, onde evitare discriminazione, salvo che non sussistano elementi di differente valutazione legati all'età, all'apporto lavorativo, alla professionalità, al carico familiare;

c) il terzo punto è costituito dalla irrinunciabilità e dalla irriducibilità della retribuzione, una volta che questa è stata definita attraverso la lettera di assunzione o la volontà delle parti (attraverso una attività lavorativa retribuita). Unica eccezione a tale principio è costituita dalla possibilità di instaurazione di rapporti part-time, da un mutamento di mansioni, concordate con il dipendente (con riduzione della attività e durata del rapporto di lavoro) o per intervenuta impossibilità a svolgere la propria collaborazione, secondo quanto originariamente convenuto, per effetto di eventi fisici che hanno diminuito la capacità lavorativa del dipendente in azienda.

Quando si definisce il principio di irrinunciabilità e irriducibilità della retribuzione ci si riferisce alla retribuzione lorda contrattuale concordata in fase di assunzione o di variazione retributiva, che determina il compenso normale della prestazione resa. Nulla invece è disposto o interpretato in merito alle componenti aggiuntive o straordinarie, che possono essere concesse o sospese a seconda dell'insorgere o del venir meno di particolari condizioni. Per fare alcuni esempi si possono citare le indennità di lavoro in sottosuolo, la indennità di cassa, la indennità di reperibilità, la indennità di cuffia ed altri particolari trattamenti che vengono erogati al dipendente, in genere a fronte di particolari disagi personali, come il lavoro all'estero. Tutte queste componenti retributive, sono normalmente aggiuntive alla retribuzione concordata e dipendono da fattori locali ambientali che possono essere limitati nel tempo e pertanto dare luogo, solo per tali periodi a particolari compensi aggiuntivi.

 

Oltre alle componenti retributive dirette, costituite dalla retribuzione spettante per la normale mensilità e per le mensilità aggiuntive, possono esserci componenti aggiuntive che determinano complessivamente la situazione globale retributiva del dipendente. Tali compensi possono essere considerati compensi di pertinenza della retribuzione lorda normale, per differenziarli dai compensi aggiuntivi citati nel paragrafo precedente, determinati da situazioni contingenti legate alla attività di lavoro.  Queste tipologie di compensi possono, altresì, essere variabili nel tempo, ma in linea di massima non possono dar luogo ad eliminazione o variazione delle condizioni che ne hanno determinato la insorgenza contrattuale.

Quindi risultano essere compensi contrattualmente dovuti, di pertinenza retributiva, ma la cui determinazione risulta variabile.

 

La definizione di tali compensi rientra tutta in queste tre categorie:

a) le partecipazioni agli utili

b) le provvigioni o altri compensi legati alla produttività commerciale del dipendente

c) i fringe benefit concessi al dipendente per ragioni di status, potere o cariche particolari

 

La prima classe di compensi da luogo a liquidazioni periodiche annuali o in corso di anno, determinate da fattori esterni costituiti dall'andamento della società; i compensi pertanto vengono a maturare nel momento in cui si determina il favorevole andamento aziendale e vengono erogati in genere con notevole ritardo rispetto all'anno di competenza.

La seconda classe di compensi è costituita dalla capacità commerciale del dipendente e da fattori economici indipendenti dalla società datrice e dal dipendente;  i compensi dipendono quindi generalmente dal fatturato prodotto e devono essere determinati in base a percentuali su venduto andato a buon fine

La terza classe di compensi è costituita da elementi spesso immateriali, che comunque rappresentano per il dipendente una componente essenziale della sua motivazione alla collaborazione. In tale fattispecie troviamo l'uso personale del telefono aziendale e/o del cellulare, l'uso della autovettura aziendale, condizioni di lavoro particolari, appartenenza a gruppi di acquisto, circoli, club ecc, condizioni finanziarie, assicurazioni e coperture previdenziali aggiuntive a quelle obbligatorie.

Sono sostituiti tutti da benefici immateriali per il dipendente, generalmente senza alcun costo a suo carico, ma che determinano per lo stesso, comunque un risparmio.

L’insieme della retribuzione e dei compensi di pertinenza retributiva compongono il trattamento lordo, globale di fatto percepito dal dipendente che costituisce il riferimento al suo trattamento economico così detto contrattuale. Come si è detto a questo si aggiungono i compensi aggiuntivi derivanti da disposizioni contrattuali, di legge o concordati tra le parti, come straordinari, festività, maggiorazioni varie tra cui turni, emolumenti a fronte di clausole particolari come trasferte, patto di non concorrenza, indennità varie per disagio lavorativo, di cui si parlerà in dettaglio nei prossimi interventi

 

A cura di:
Carlo Bussolati

Consulente del lavoro, revisore dei conti e giornalista
pareri@consul2000.com