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Appunti di normativa del lavoro

 

CONTINUAZIONE DEL PRECEDENTE ARTICOLO SULL’ORARIO DI LAVORO

 

Lavoro a turni

Si ha lavoro a turni qualora, per esigenze di produzione o di organizzazione del lavoro o del servizio, occorre assicurare l'avvicendamento di più lavoratori alle stesse mansioni e sullo stesso posto di lavoro.

Il lavoro a turni può configurarsi come:

- lavoro a squadre, se l'avvicendamento avviene nel corso della medesima giornata;

- a ciclo continuo, se gli impianti aziendali funzionano per tutta la giornata sull'intero arco settimanale.

 

Norme speciali per alcune categorie di lavoratori

·         Donne. 

          Fanciulli e adolescenti.

          Apprendisti. 

Come precisato , le disposizioni di legge sull'orario di lavoro non si applicano nei confronti dei lavoratori adibiti ad occupazioni che richiedano un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.

Queste occupazioni sono state elencate in una tabella, approvata con R.D.L. 6 dicembre 1923, n. 2657

Le occupazioni elencate hanno valore tassativo, nel senso che quelle indicate nella tabella sono senz'altro da considerare discontinuo, con le sole eccezioni espressamente previste in alcuni casi per quanto riguarda il loro accertamento.

Le disposizioni di legge non prescrivono alcuna limitazione di orario nei confronti degli addetti a lavori discontinuo, per cui non vanno loro applicate le norme sulla limitazione del lavoro straordinario previste dalla Legge 30 ottobre 1955, n. 1079

Tuttavia i contratti collettivi di lavoro solitamente fissano anche per questa categoria di lavoratori delle limitazioni giomaliere o settimanali dell'orario di lavoro, con l'obbligo di retribuire le prestazioni eccedenti detti limiti con le maggiorazioni stabilite per il lavoro straordinario, o con la sola paga base quelle comprese fra l'orario delle generalità dei lavoratori e l'orario fissato per i discontinuo.

 

 

Prestazioni  straordinarie per gli addetti a prestazioni discontinuo

Anche per gli addetti a prestazioni discontinuo, per i quali è prevista l'esclusione dei limiti legali di orario, può configurarsi l'espletamento di lavoro straordinario, da compensarsi con una retribuzione maggiorata, quando, nonostante la discontinuità dell'attività lavorativa, sia convenzionalmente prefissato un preciso orario di lavoro ed il relativo limite risulti concretamente superato (Cass. 77 maggio 1993, n. 5588, in «Rep.  Gíur.  Lav. » 92193, p. 143).

 

Riduzione dell'orario di lavoro

Ferme restando le norme di legge sull'orario di lavoro, i contratti collettivi stabiliscono una particolare forma di riduzione contrattuale dell'orario di lavoro normalmente su base annua, da realizzarsi attraverso l'attribuzione al lavoratore di permessi o riposi retribuiti.   I contratti collettivi fissano anche le modalità per la fruizione di detti riposi, prevedendo anche il termine entro il quale devono essere fruiti.

 

 Orario flessibile

Per flessibilità dell'orario di lavoro s'intende la possibilità di modulare la durata della prestazione lavorativa, articolandola in maniera differenziata, mediante l'estensione o la contrazione del tempo di lavoro, nell'orario giornaliero, settimanale, mensile o addirittura annuale.   La durata massima della prestazione lavorativa non potrà comunque eccedere le 8 ore al giorno o le 40 ore settimanali (art. 1, R.D.L. 692/1923).

Tale disposizione è stata di fatto superata dalla contrattazione collettiva.  Quest'ultima, specie la più recente, ha ipotizzato varie soluzioni di flessibilità, destinate a venire incontro all'esigenza sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.  I datori di lavoro, soprattutto in determinati settori quali le imprese industriali ad alta tecnologia o il terziario, sembrano perseguire l'obiettivo di ottenere una prestazione lavorativa efficace a prescindere dalla rigidità dell'orario di lavoro.

Occorre poi sottolineare che un notevole vantaggio derivante al datore di lavoro dall'impiego della flessibilità è dato dalla possibilità di eliminare o limitare il ricorso al lavoro straordinario, e, quindi, di evitare il maggior costo, grazie alla possibilità di controllare la dilatazione dell'orario normale di lavoro e di non remunerarne le eccedenze, purché si provveda a compensare le stesse con riduzioni di orario di lavoro in altri giorni, nell'arco della stessa settimana o del mese.

Dal canto suo, il lavoratore si avvantaggia con lo strumento della flessibilità grazie alla possibilità di gestire e ottimizzare il proprio tempo di lavoro rispetto alle esigenze personali, familiari ecc., in luogo della monetizzazione dello straordinario, provvedendo a recuperare in altri giorni della settimana o del mese le ore eventualmente non lavorate.

 

Appartenenti ad organizzazioni di volontariato

l:art. 17, Legge I I agosto 1991 n. 266, «Legge quadro sul volontariato», stabilisce che i lavoratori facenti parte di organizzazioni di volontariato iscritte ai registri istituiti dalle Regioni hanno diritto di usufruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale.

 

Intesa in senso letterale, la norma non ha una reale portata innovativo, in quanto, laddove la flessibilità esiste perché già prevista dai contratti collettivi, i lavoratori possono fruirne indipendentemente dal motivo.  Più logico è pensare che l'art. 17, lungi dal far operare un semplice automatismo, intende invece affidare alla contrattazione collettiva il compito di creare forme di flessibilità ad hoc per i lavoratori che prestano attività di volontariato.

 

Misure sperimentali in materia di flessibilità

In attesa di un intervento di ridefinizione organica di un diverso assetto degli orari di lavoro, in funzione di difesa o di promozione dei livelli occupazionali, il legislatore ha voluto introdurre, con l'art. 7 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451, alcune misure sperimentali in materia di flessibilità della durata del lavoro.

Per effetto delle disposizioni richiamate, il Ministro del lavoro può concedere fino al 31 dicembre 1995, naturalmente nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, i seguenti benefici:

-        una riduzione, a favore delle imprese, dell'aliquota contributiva per l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, relativamente ai contratti di lavoro a tempo parziale stipulati ad incremento degli organici esistenti alla data di entrata in vigore del decreto di cui trattasi, ovvero sulla base di accordi collettivi di gestione di eccedenze di personale che contemplino la trasformazione di contratti di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

-        una riduzione, a beneficio delle imprese, non inferiore allo 0,20% dell'aliquota contributiva prevista a carico delle imprese per il trattamento d'integrazione salariale, nonché una integrazione al trattamento retributivo dei lavoratori delle imprese in cui vengono stipulati i contratti di solidarietà.

 

 Orario elastico

Da non confondere con l'orario flessibile è l'orario elastico: quest'ultimo attiene esclusivamente all'organizzazione interna dell'azienda e consiste nella possibilità di fissare nell'ambito della medesima giornata lavorativa una fascia oraria d'ingresso, di uscita e di pausa mensa, nell'ambito della quale il dipendente può scegliere di iniziare, concludere, interrompere la prestazione lavorativa, fermo restando che quest'ultima deve essere di otto ore giornaliere.

 

 Obblighi del datore di lavoro

Gli obblighi derivanti al datore di lavoro per effetto delle disposizioni di legge riguardano:

- affissione dell'orario di lavoro;

 

- registrazione a libro paga;

- comunicazione e richieste di autorizzazione all'Ispettorato del lavoro.

 

Affissione dell'orario di lavoro

In ogni azienda dovrà essere esposto l'orario di lavoro in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, con le indicazioni dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, dell'ora e della durata degli intervalli di riposo accordati durante l'orario di lavoro (art. 12, R.D. 1955/1923).

Quando l'orario di lavoro non è comune per tutto il personale, queste indicazioni dovranno essere specificate per ogni reparto, o per categoria professionale, o per gruppi di lavoratori, secondo i casi.

Quando il lavoro è disimpegnato a squadre, dovranno essere riportate le indicazioni suaccennate per ciascuna squadra.

Per gli apprendisti devono essere altresì distinte le ore destinate all'addestramento pratico e quelle destinate all'insegnamento complementare, anche se questo è effettuato fuori dell'azienda.

Allorché non è possibile esporre l'orario di lavoro, perché questo è esercitato all'aperto, lo stesso dovrà essere esposto nel luogo dove viene distribuita la paga.

Naturalmente, ad ogni variazione di orario, devono essere rettificate le apposite tabelle.

 

Registrazione a libro paga

Il datore di lavoro è tenuto a registrare sul libro paga le prestazioni effettuate giornalmente da ciascun lavoratore (art. 12, R.D. 1955/1923) distintamente per:

-        le ore di lavoro ordinario;

-        le ore di lavoro prestato eventualmente in più nei casi previsti dalla legge ;

-        le eventuali ore di lavoro straordinario e, per ogni periodo di paga, l'importo pagato per ognuna delle suddette voci.

 

Gli obblighi di legge possono essere assolti sia registrando materialmente le ore, suddivise come prescritto, sul libro paga, sia con altri sistemi autorizzati (cartellini orologio e busta paga, cartellini orologio e fogli paga elaborati meccanograficamente) purchè su detti documenti le ore di presenza e la relativa retribuzione vengano classificate come previsto dalla legge.

 

Comunicazione e richieste di autorizzazione all'Ispettorato del lavoro. L orario di lavoro, firmato dal datore di lavoro o da un suo legale rappresentante, deve essere trasmesso all'Ispettorato del lavoro, al quale saranno anche comunicate tutte le successive modificazioni (art. 12, R.D. 1955/1923).

Oltre a questo obbligo principale, il datore di lavoro, allorché deve fare effettuare dei regimi particolari di lavoro, è tenuto: a richiedere la preventiva autorizzazione all'Ispettorato del Lavoro; o a dame comunicazione.

 

Richiesta di preventiva autorizzazione

Occorre fare richiesta preventiva all'Ispettorato del Lavoro:

·         nei casi di accordi fra datori di lavoro e rappresentanti sindacali che prevedono il superamento del limite di 10 ore al glomo o 60 settimanali o le maggiori limitazioni previste per ciascuna industria e lavorazione nella tabella dell'allegato 5.1 pubblicato alla fine del presente capitolo.  Questi accordi, per essere validi, devono essere sottoposti al visto di assenso dell'Ispettorato;

·         nei casi di accordi fra datori di lavoro e rappresentanti sindacali per la ripartizione dell'orario massimo normale su periodi ultrasettimanali per le lavorazioni non previste nella precisata tabella.  Anche questi accordi, per essere validi, devono essere sottoposti al visto di assenso dell'Ispettorato;

·         allorché, nei casi di urgenza, si deve superare per esigenze tecniche e stagionali, il limite di 8 ore giornaliere o di 48 settimanali per le lavorazioni non comprese nella già citata tabella;

·         per accertare la discontinuità di quelle occupazioni elencate nella tabella dell'allegato 5.2 del presente capitolo per le quali è prescritto il preventivo accertamento da parte dell'Ispettorato del lavoro;

·         per ottenere la riduzione dei riposi intermedi per i minori, quando la riduzione non sia già stabilita dai contratti collettivi di lavoro.

Le domande di autorizzazione devono essere compilate su carta bollata.

In caso di mancato accoglimento della domanda, si può ricorrere al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.  L'esposto deve essere compilato su carta legale.

 

Conservazione delle autorizzazioni

Le autorizzazioni dell'Ispettorato del lavoro devono essere conservate per 5 anni dalla data di cessazione dell'orario di lavoro cui si riferiscono a comprova dell'assolvimento degli obblighi inerenti.

 

Comunicazione

Si deve dare comunicazione all'Ispettorato del lavoro:

prima della attuazione, allorché viene superato il limite dell'orario normale di 8 ore giornaliere o 48 settimanali per le lavorazioni comprese nella tabella di cui al punto 5.7 del presente capitolo; quando in casi di forza maggiore o di imminente pericolo o danno alle persone o alla produzione, si deve prolungare l'orario oltre le 8 ore giornaliere o 48 settimanali.  La comunicazione deve essere fatta entro 24 ore dall'inizio, specificando i motivi, la durata presunta, il numero delle ore fatte eseguire giornalmente ed il numero dei lavoratori occupati, distinti per sesso o per età. E’ in facoltà dell'Ispettorato di far limitare o sospendere il prolungamento stesso;

 

allorché, per eccezionali esigenze tecniche produttive e per l'impossibilità di fronteggiarle con l'assunzione di altri lavoratori, si deve ricorrere a prestazioni straordinarie.  La comunicazione deve essere fatta entro 24 ore dall'inizio, specificando i motivi di ordine tecnico-produttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori; quando, in caso di forza maggiore, vengono richieste prestazioni notturne ai minori superiori ai 16 anni.  Nella comunicazione da inoltrarsi entro 24 ore, devono essere specificati i motivi, il numero dei minori occupati e la durata presunta del lavoro notturno.  In seguito dovrà essere comunicata la data di cessazione.  L'Ispettorato può imporne la limitazione o la cessazione.

 

Le comunicazioni devono essere redatte su carta semplice e copia delle stesse deve essere conservata per 5 anni, dalla data di cessazione dell'orario cui si riferiscono, a comprova dell'assolvimento degli obblighi inerenti.

 

 Sanzioni

Contro i trasgressori alle norme sull'orario di lavoro sono previste le ammende come da tabella 5.1, di seguito riportata, adeguate secondo il disposto del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 (vedi anche circolare Ministero del Lavoro n. 161/95 del 19 dicembre 1995).

L'organo cui è affidata la tutela delle disposizioni sull'orario di lavoro è l'Ispettorato del lavoro, che la esercita, sia attraverso la vigilanza sulle aziende, sia con l'emissione di disposizioni, nell'ambito della sua competenza.

Contro queste ultime disposizioni il datore di lavoro può fare ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro cinque giorni dalla notificazione, su carta bollata.  Il ricorso non può fare sospendere quanto disposto dall'Ispettorato, a meno che, su richiesta del datore di lavoro, il Ministero non ritenga di concedere la sospensiva.

L'Ispettorato del lavoro, quando accerti l'inosservanza da parte del datore di lavoro delle disposizioni di legge o di quelle da esso emanate e divenute definitive, può emettere o una diffida o un verbale di contravvenzione.

Detto verbale viene firmato dall'esercente dell'azienda o da un suo legale rappresentante o da chi ha la direzione o la sorveglianza del lavoro.

In esso dovranno essere indicati i dati di fatto costituenti le infrazioni, il numero delle persone occupate quando l'ammenda è commisurata a tale numero e tutte le altre informazioni necessarie per il giudizio sulla contravvenzione. Saranno pure inserite in esso le dichiarazioni che riterrà di far presente, nel proprio interesse, l'esercente o il suo rappresentante.  Se costoro si rifiutano di firmare il processo verbale, ne viene fatta menzione, indicandone le ragioni.

 

 

A cura di:
Carlo Bussolati


Consulente del lavoro
Revisore dei conti
Giornalista Pubblicista
pareri.bussolati@consul2000.com

http://www.consul2000.com

 

 

A TUTTI I PARERI RICHIESTI VIENE DATA UNA RISPOSTA GRATUITA.  SI CONSIGLIA I SIGNORI LETTORI DI PRECISARE SEMPRE IL CONTRATTO COLLETTIVO APPLICATO NELLA LORO AZIENDA , QUANDO RICHIEDONO I PARERI.

NEL CASO IN CUI IL PARERE RICHIEDESSE PARTICOLARI IMPEGNI DI CALCOLO O DI RICERCA POTRA’ ESSERE CONCORDATO UN CONTRIBUTO ECONOMICO, SEMPRE PREVIO ACCORDO SCRITTO CON IL LETTORE.  VIENE ESCLUSA OGNI E QUALUNQUE RICHIESTA DI COMPENSI SE NON CONCORDATA APPOSITAMENTE.  LA EMANAZIONE DI RICHIESTE DI COMPENSI NON CONCORDATA IN PRECEDENZA, DEVE ESSERE CONSIDERATA COME NON EFFETTUATA.