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LA PRESCRIZIONE E
Prescrizione e Decadenza sono Istituti
giuridici spesso invocati nell’ambito della tutela dei diritti. Già, perché se è vero che chiunque può far valere i propri diritti
in giudizio, è altrettanto importante individuare con esattezza l’Intuitus personae e quindi le caratteristiche del soggetto che
si rende attore di tale iniziativa.
In questa sede non tratteremo
certamente l’ enorme corollario di soggetti e di
fattispecie giuridiche che di volta in volta vengono contemplati con
riferimento agli Istituti richiamati, ma daremo una panoramica il più possibile
completa per ciò che attiene la tutela dei diritti e le garanzie in ambito
lavorativo
Ma cos’è Prescrizione?...Cosa
Decadenza?
Sgombriamo il campo, da ogni possibile
analogia o
similitudine tra i due istituti.
Siamo di
fronte quindi ad una pluralità di elementi: 1)
L’estinzione del diritto, 2) Il soggetto titolare, 3) Il decorso del tempo.
La norma
è chiara. Chi non esercita la tutela di un proprio diritto e per proprio
intendiamo un diritto già appartenente alla sfera giuridica del soggetto,
perde la possibilità di far valere le ragioni, i presupposti, se vogliamo la
veridicità dei fatti che si ritengono propri perché ritenuti diritti soggettivi acquisiti. Il
diritto si estingue. Qui il
soggetto è Dominus
del proprio diritto.
Il
soggetto è tenuto altresì ad esercitare il diritto per il tempo determinato
dalla legge.
E’ la
legge che detta i tempi per l’esercizio di tale tutela. La legge qui, è
espressione del principio di tipicità.
Il
legislatore infatti si premura di disciplinare ogni
singola fattispecie concreta (vedi i diritti del lavoratore) al fine di
approntare già a livello codicistico una sicura e
chiara garanzia dei diritti vantati dai soggetti.
Sono vari
i termini fissati per ogni singola fattispecie giuridica. Le forme
prescrizionali previste sono sostanzialmente di tre tipi: Ordinaria decennale, breve
quinquennale (estintiva) e presuntiva. Ma li vedremo più avanti.
Si decade
dall’esercizio della tutela di un diritto presunto o di un interesse legittimo
vantato dal soggetto, verso ad esempio una Pubblica Amministrazione, perché non
si fa valere l’esercizio del diritto o l’aspettativa a
se favorevole nel tempo espressamente sancito dalla legge (esempio entro 60 gg.
o 6 mesi).
Qui, il
soggetto di diritto, nutre una pretesa una presunta legittimità nel vedere
realizzati positivamente gli effetti che la legge ad esso
riserva, non a seguito di un esplicito riconoscimento della titolarità
(differenza con la prescrizione), ma in virtù di un onere che ricade in capo
al soggetto che deve chiedere entro un termine tassativo stabilito dalla legge
(esempio entro 60 gg.) che la propria istanza venga accolta.
Nell’ambito
dei diritti da lavoro, Prescrizione e Decadenza, si comportano in maniera
bifronte.
In ambito
prescrizionale la tutela dei diritti dei lavoratori, è accordata
attraverso l’art. 2948 c.c., recante il termine di cinque anni quale termine di
prescrizione estintiva per i crediti
aventi natura retributiva (retribuzione mensile, quindicinale, settimanale
oppure per le mensilità aggiuntive). Cinque anni anche per i crediti relativi alle
indennità derivanti dalla cessazione del rapporto di lavoro e per il credito derivante dalle differenze retributive spettanti per la qualifica
superiore. (Cassazione,
n° 7116 – 06/04/2005).
E’ invece
di dieci anni (prescrizione ordinaria), il termine per far valere diritti relativi al
passaggio di qualifica ed al diritto al risarcimento del danno contrattuale ivi compreso il diritto
al risarcimento del danno per omesso versamento contributivo totale o parziale.
Una
specifica tutela prescrizionale decennale è
accordata anche per le erogazioni una tantum.
Abbiamo
già accennato alle forme prescrizionali previste. Dalla forma ordinaria e da
quella estintiva, si distingue la prescrizione
presuntiva:
sempre
in materia di crediti retributivi, la legge fissa un tempo entro il quale si
presuma (salvo prova contraria) siano già stati pagati tali crediti vantati.
Questo
tipo di prescrizione si associa alle precedenti ma sancisce
termini nettamente inferiori rispetto alle precedenti.
Infatti,
con riguardo alle retribuzioni aventi periodo non superiore alla mensilità, la prescrizione presuntiva è di un
anno, mentre è di tre anni nel caso di retribuzioni erogate per periodi oltre il mese.
Uno degli
aspetti da evidenziare è “l’onere della prova”. Ciò
che va verificato e provato è la presunzione legale che il credito da lavoro
sia stato soddisfatto!
Nello
specifico deve essere il datore di lavoro, tramite confessione giudiziale, ad ammettere che l’obbligazione non è stata estinta. Ma può anche
essere il lavoratore a deferire giuramento
decisorio al datore di lavoro al fine di far
accertare se il debito da lavoro si è estinto.
Quindi,
come si evince, opera un presunzione legale che potrebbe anche essere
sovvertita in sede di giudizio (processo).
In tema
di Decadenza, si è evidenziato come sia la stessa legge a fissare tempi e casi
entro cui far valere tale forma di tutela.
Nei
diritti da lavoro, sono sostanzialmente due le ipotesi di riferimento:
la
prima si ricava dall’art. 6 della Legge
604/66, in materia di licenziamenti Individuali, cosi come dall’art. 5 della Legge 223/1991 per i
licenziamenti collettivi.
La
seconda ipotesi invece si ricava dall’art. 2113
del c.c. quando si fa riferimento alle rinunzie e transazioni che il lavoratore
reputa invalide.
Nell’ipotesi
dei licenziamenti, la legge prevede: qualora il lavoratore ritenga illeggittimo il licenziamento, lo stesso deve impugnare il
provvedimento entro 60 gg. da quando lo stesso gli viene comunicato.
Nell’ipotesi
in cui si verificano invece delle rinunzie di diritti,
subite dal lavoratore oppure delle transazioni palesemente coartate dal datore
di lavoro, Il termine decadenziale è di 6
mesi.
Angelo Bondì