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Il ritardato pagamento delle spettanze retributive a seguito della cessazione del rapporto di lavoro

 

L’ipotesi sopracitata è di quotidiana attualità specie nel settore del Terziario, ove con sempre maggiore frequenza si registra la deprecabile abitudine di provvedere al saldo delle spettanze di fine rapporto –specie per cio’ che inerisce l’ultima mensilità di prestazioni lavorative effettuate, permessi e ferie non fruiti, ratei tredicesima e quattordicesima mensilità- con largo ritardo sulle abituali e consolidate modalità di corresponsione(fine mese e/o dieci del mese successivo).

Sembra infatti prevalere la tendenza alla “pacifica” dilatazione dei cd. “tempi tecnici di elaborazione del prospetto paga” indicato per analogia dal tenore dell’ art. 1224 c. 1 codice civile ed ancor di piu’ previsto dalla stragrande maggioranza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, i quali opportunamente fanno menzione delle consuete modalità di pratica elaborazione soprattutto per la corresponsione  del Tfr, il cui corretto calcolo necessariamente comporta il riferimento al mese di pagamento e conseguente periodo di maturazione.

A questo proposito giova segnalare che a far data dal 1° novembre 1991 per tale elaborazione, si deve far riferimento agli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, applicando al credito retributivo la variazione dell’indice del mese di pagamento rispetto a quello del mese di cd. maturazione, il che comporta normalmente l’attesa di un’ulteriore mensilità per la corresponsione del Tfr.

Esemplificando(nb: normale retribuzione il 10 del mese successivo a quello di prestazione lavorativa): dimissioni volontarie il 20 agosto, corresponsione del periodo lavorativo di agosto entro il 10 settembre, pagamento del Trattamento di Fine Rapporto entro il 10 ottobre !!!

Se infatti quanto sopra risulta certamente valido per la “vecchia liquidazione”, non così puo’ dirsi per le mensilità arretrate e/o per l’ultimo periodo lavorativo(anche parziale), le quali producono l’immediato decorrere della mora e dei conseguenti interessi legali(ad oggi al 2,5% annuo), oltre alla contemporanea maturazione del maggior danno subito dal lavoratore creditore, ove lo stesso ne provi la ricorrenza( art. 429 c.p.c. novellato dalla L. 533/ 1973).

Risulta così parzialmente sconfessato il vecchio adagio -spesso riportato quale giustificativo  del ritardato saldo di quanto dovuto-, secondo cui il datore di lavoro disporrebbe sempre dei “ 60 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro” per provvedere al pagamento delle spettanze retributive del lavoratore, senza incorrere in alcuna sanzione amministrativa.

All’opposto in talune ipotesi, ai sensi dell’art. 5 della L. 4/1953, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto paga, di omissione o di inesattezza nelle registrazioni apposte a detto cedolino paga, potrà essere  applicata all’imprenditore la sanzione amministrativa da € 125 ad € 770(salvo il fatto non costituisca piu’ grave reato).  

A questo proposito giova sottolineare come la corresponsione della retribuzione debba avvenire con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro venga eseguito, salvo diversa disposizione esplicita contenuta nei CCNL di categoria; inoltre l’obbligo al pagamento della retribuzione grava inderogabilmente sul datore di lavoro, il quale non puo’ esimersi dal  comunicare prontamente al proprio ex dipendente tempi e modalità di definitiva corresponsione degli emolumenti arretrati e/o di fine rapporto.

Altresì grava inderogabilmente sul datore di lavoro l’obbligo di corrispondere la retribuzione, ove anche fosse intervenuto un accordo tra lavoratore cessato ed ex datore di lavoro il quale prevedesse il parziale e/o totale pagamento da parte di un terzo di quanto dovuto(Cass. n. 1793 del 07/03/1996).

La recente riforma delle Ispezioni sul Lavoro(D. lgs n. 124/2004) ha previsto peraltro procedure alternative alla via giudiziaria, attraverso la predisposizione di soluzioni alle vertenze di carattere patrimoniale, istituendo ad esempio, la Conciliazione monocratica e la diffida (accertativa e non), con il chiaro intento deflattivo per il già traboccante apparato costituito dal Giudice del Lavoro e per la parte di sua competenza dalle Direzioni Provinciali del Lavoro.

Rimane da analizzare per completezza di sintesi nella presente e pur breve disamina, l’eventuale connessione con l’istituto della recesso per giusta causa previsto dall’art. 2119 c.c.; senza particolari problematiche appare infatti, la fattispecie costituita dal ritardato e/o omesso pagamento della retribuzione: tale ipotesi infatti, legittima il lavoratore alle dimissioni per giusta causa, in aggiunta al contemporaneo pagamento degli interessi di mora di cui si è accennato sopra così come al pressochè certo risarcimento del danno(Cass. 26/01/1988 n.648 e 22/12/1987 n. 9589).

In conclusione, nell’ottica di un sano pragmatismo, occorre però evidenziare come nella pratica risulti assai difficoltoso ottenere un congruo risarcimento – visto l’esiguità del tasso di mora applicato- se non in presenza di gravi omissioni o ritardi ben oltre i 60 giorni dalla cessazione, da parte del datore di lavoro; è invece consigliabile diffidare lo stesso per iscritto(con semplice raccomandata a.r.) –senza attendere il decorso di piu’ di 30 giorni dall’inizio dell’inadempimento-, onde veder evidentemente accorciati i tempi per l’eventuale intervento del legale, il quale certamente potrà vedersi corrispondere il proprio onorario direttamente dall’imprenditore, a causa dell’incontrovertibilità del diritto sorto a favore del prestatore di lavoro. 

 

                                                    dott. Mario Campagna

                                          Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio

                                                 Studio Legale Ravelli Bergamo