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La violazione degli obblighi formativi nell’Apprendistato
professionalizzante
Il legislatore nel ridefinire con il D.Lgs 276/2003
il contenuto del contratto di apprendistato, ha voluto attribuire a questa
particolare tipologia contrattuale una forte innovazione specie sotto il
profilo sostanziale; la norma sanzionatoria comune ai tre tipi di contratto di
apprendistato, è l’art. 53 che prevede
testualmente nel 3 comma:
“ In caso di inadempimento nella erogazione
della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e
che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli
48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare
la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al
livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per
cento. La maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi
altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione”.
A questo punto pare inevitabile
verificare come il sistema sanzionatorio delineato dall’ancora vigente Legge n.
25/1955 (così come sopravvissuta ai singoli ed estemporanei interventi abrogativi verificatesi nel corso
dei decenni) possa conciliarsi con la
disciplina del contratto di apprendistato dettata dal D. Lgs 276/2003,
rendendo possibile ad esempio la conversione del contratto di apprendistato in
un normale contratto di lavoro subordinato, quando nel concreto non si realizzi
la precipua funzione formativa che ha consentito a dottrina e giurisprudenza di
definire il contratto di apprendistato, come “un rapporto di lavoro speciale a
causa mista”.
Il contratto di apprendistato, rimane dunque
caratterizzato -pur nello spirito della nuova normativa- definibile quale contratto a causa
mista, in ciascuna delle tre tipologie,
oltre che dallo svolgimento della prestazione lavorativa, dall’obbligo del
datore di lavoro di garantire una effettiva formazione sul lavoro, finalizzata al conseguimento, da parte dell’apprendista, (nella nostra ipotesi)
di una qualificazione professionale.
La Suprema Corte più volte ha avuto modo di
rilevare(vedi per tutte Cass. Sez lav. 6787 11 maggio 2002) l’assoluta
preminenza dell’attività formativa ed ha sostenuto come “nel contratto di apprendistato, rispetto all’attività lavorativa, la
formazione assume un ruolo assolutamente preminente, ponendosi essa quale
strumento per la realizzazione di finalità considerate già di alto valore
sociale dalla Costituzione (art. 35 comma 2); il che spiega quelle norme
miranti, da una parte, a rendere effettiva quella finalità ( così quelle norme
che disciplinano specificamente la formazione professionale dell’apprendista)
e, dall’altra, a compensare gli oneri affrontati dal datore di lavoro connessi
all’attività di addestramento, attraverso una serie di vantaggi (di varia
natura, dalle agevolazioni contributive
alla non computabilità degli apprendisti nell’organico dell’azienda, ai fini
del raggiungimento della soglia dimensionale prevista per l’applicabilità di determinate
tutele od obblighi a carico del datore, ecc.)”
Si comprenderà così come l’effettivo svolgimento sia
delle prestazioni lavorative da parte del dipendente sia della corrispondente
attività di insegnamento da parte del datore di lavoro, siano entrambe
doverosamente da verificare, al fine dell’accertamento circa l’esistenza di un
contratto di apprendistato ovvero di un normale contratto di lavoro
subordinato.
Alla luce di quanto precede è di fondamentale
importanza comprendere in quali casi si è in presenza di un inadempimento
imputabile al datore di lavoro, definendo il preciso ambito di applicazione
della sanzione prevista dalla
maggiorazione ex art. 53 D.Lgs
276/2003; il legislatore limita, infatti, l’applicabilità della sanzione al
caso in cui dell’inadempimento nella erogazione della formazione sia
responsabile esclusivamente il datore di lavoro.
Ad oggi non esistendo una
produzione normativa che si occupi dell’argomento, le uniche indicazioni
disponibili sono quelle fornite dal Ministero che ha precisato “l’inadempimento
formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso
di formazione previsto all’interno del piano formativo e di quanto
regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi
in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche
periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza
di un tutor aziendale avente competenze adeguate, o di ogni altro
elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo
formativo”(vedasi al proposito quanto evidenziato dalla Circ. n. 40/2004 del
Ministero del Lavoro).
Sin qui quanto riferibile
esclusivamente all’omesso adempimento formativo realizzato dal datore di
lavoro, a cui si riferisce la sanzione contemplata nell’art. 53, mentre pare
certo che non potrà essere emessa alcuna sanzione, quando la formazione non
riesca a realizzarsi per cause del tutto estranee al comportamento datoriale -
e il caso più facile da immaginare, è quello in cui sia il comportamento dello
stesso apprendista ( ad es. per prolungate assenze o per intervenute
dimissioni) a non rendere possibile l’attuazione dell’obbligo formativo.
Altro aspetto particolarmente
delicato riguarda le ipotesi ove la responsabilità della formazione ricada su
soggetti esterni all’azienda, rendendo così di fatto piu’ complessa l’eventuale
imputazione al datore dell’inadempimento dell’obbligo formativo.
L’attuale
disciplina dell’apprendistato prevede, infatti, espressamente agli art. 48 e
49, con riguardo rispettivamente al contratto di apprendistato per
l’espletamento del diritto- dovere di istruzione e a quello
professionalizzante, che la formazione possa essere effettuata sia all’interno
che all’esterno dell’azienda; infatti, il legislatore nel rimettere la
regolamentazione dei profili formativi, alle Regioni, d’intesa con le
associazioni dei datori comparativamente
più rappresentative sul piano regionale, regolamenta che ciò debba avvenire nel
rispetto di determinati principi e criteri direttivi che, con specifico
riferimento all’apprendistato professionalizzante, vengono individuati:
a) nella previsione di
un monte ore di formazione
formale, interna o esterna alla azienda,
di almeno centoventi
ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e
tecnico-professionali;
b) nel rinvio
ai contratti collettivi di lavoro
stipulati a livello nazionale,
territoriale o aziendale
da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro
comparativamente più
rappresentative per la determinazione,
anche all'interno degli
enti bilaterali, delle modalità di
erogazione e della
articolazione della formazione,
esterna e interna
alle singole aziende,
anche in relazione alla capacità formativa
interna rispetto a quella offerta
dai soggetti esterni.
Volendo quindi concludere sull’argomento è probabile che, in
assensa di una specifica produzione normativa circa l’effettività ed i
conseguenti requisiti degli obblighi formativi,
si potrà assistere ad un animato contenzioso, tra Enti previdenziali,
rappresentanti datoriali nonché Organizzazioni Sindacali, che si disputerà sul fragile limite tra esclusiva
responsabilità datoriale – con applicazione della maggiorazione ex art. 53
D.Lgs 276/2003 e, corresponsabilità di soggetti formatori
esterni(o interni non convalidati) che, se provata, varrebbe ad escludere il
precetto sanzionatorio di cui sopra.
dott.
Mario Campagna
Praticante Avvocato abilitato al Patrocinio
Studio Legale Ravelli Bergamo