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Quanto
premesso pare doveroso nell’ottica di ben inquadrare i necessari presupposti
pubblicistici sottesi ad una corretta richiesta di prestazione lavorativa
domenicale e/o festiva; sin da subito, infatti, occorre ribadire, che in
assenza di una specifica pattuizione tra lavoratore e datore di lavoro
riguardante la specifica effettuazione di prestazioni di lavoro domenicale e festivo, prevale il legittimo diritto del
lavoratore a scegliere se astenersi o meno dalle richieste prestazioni di
lavoro(Cass. Sez. Lav. 23/09/1986 n. 5712 –Cass. 15/09/1997 n. 9176).
Per
converso và precisato che se quanto affermato poc’anzi, risulta certo per il
lavoro prestato durante le festività infrasettimanali(Cass. 08/08/2005 n.
16634), non altrettanto pacificamente può affermarsi per il lavoro domenicale;
ciò poiché i vari Contratti Collettivi che potrebbero definitivamente dirimere
la diatriba, spesso risultano carenti circa la sussistenza in capo al
lavoratore subordinato dell’esclusivo diritto di fornire o meno la prestazione
lavorativa durante le festività e/o la domenica.
A
soccorrerci sul l’argomento, giunge la conferma della legislazione europea
sulla “normale coincidenza” del riposo settimanale con la giornata della
domenica, la quale trova peraltro ulteriore supporto nell’art. 9 co. 1 del
D.Lgs n. 66/2003- disciplinante le nuove disposizioni sull’orario di lavoro -il
quale ormai pacificamente postula l’effettuazione ogni sette giorni della cd. “giornata
di riposo” a cui nessun lavoratore subordinato puo’ sottrarsi ex art. 36 co. 3
Cost ed ex art. 2109 c.c.
Anche
in questo caso, giova sottolineare che il riposo settimanale può anche non coincidere con la domenica e cadere
in una giornata diversa dalla stessa, nel caso in cui si esplichino attività
per le quali il funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o a
ragioni di pubblica utilità(art. 9 co. 3 D.lgs n. 66/2003);di fatto il comma 3
ricalca il contenuto dell’art. 5 della l. n. 370/1934, ove si individuano una
serie di attività che possono svolgersi di domenica e che conseguentemente
“obbligherebbero” il datore di lavoro a concedere in modo diverso la giornata
settimanale di riposo, permanendo solo immutato il diritto per il lavoratore a
fruire di 24 ore di riposo ogni 6 giornate lavorative: in altre parole
quest’ultimo non avrebbe validi strumenti per opporsi alle richieste datoriali.
Punto
focale diventa quindi, il concetto sopra riportato di “attività per le quali il
funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche o a ragioni di
pubblica utilità”; non vi è dubbio che ove si consideri le nuove strutture
commerciali e di vendita quali indispensabili supporti al benessere familiare
ed all’espletamento delle normali attività quotidiane, non si possa che
giungere ad una formale declaratoria
dell’assoluta prevalenza delle esigenze del datore di lavoro ad attendere al
servizio alla clientela; si tramuterebbe così il diritto soggettivo del
lavoratore subordinato ad eventualmente astenersi dal lavoro festivo e/o
domenicale, in un semplice differimento in altro giorno settimanale del riposo
compensativo.
Pur tuttavia l’elenco analitico delle suddette attività è contenuto nel d.m. 22/06/1935 e successive modifiche, il quale rinvia ad una complessa procedura di intervento concertativo ministeriale e sindacale, onde provvedere all’eventuale ulteriore integrazione delle attività: certo è che ad oggi non sono state abrogate le disposizioni normative previste dalla l. n. 370/1934, l. n. 260/1949, l. n. 54/1977:conseguentemente risulta imprescindibile il necessario e concertato mutuo consenso tra prestatore e datore di lavoro circa l’espletamento di lavoro domenicale e festivo.
Al proposito anche la Suprema Corte(Cass. 13/03/1979 n. 1557) ha ribadito come “omissis….non puo’ che concludersi che il legislatore ha voluto attribuire al lavoratore il diritto di astenersi dal lavoro nei giorni festivi,essendo assurdo pensare che varie leggi(leggi sopra)siano poste nel nulla dalla mera volontà del datore di lavoro” e che inoltre ”omissis…dipenda dalla volontà di entrambi le parti, dal loro mutuo consenso l’esecuzione della prestazione lavorativa”.
Per sintetizzare, al fine di poter considerare certamente esigibile la prestazione lavorativa festiva e/o domenicale, il datore di lavoro dovrà necessariamente essere in grado di poter disporre dei seguenti presupposti fattuali: l’esercizio di un’attività di pubblica utilità, la sussistenza di motivate esigenze tecniche organizzative ed aziendali, un adeguato e congruo preavviso sulla data di effettuazione delle prestazioni festive, il consenso(tacito e/o espresso) del prestatore di lavoro.
Sembra quindi prevalere l’orientamento della giurisprudenza verso il prestatore di lavoro subordinato quale parte contrattuale meno garantita, ma non vi è dubbio che stante la mutevole normazione sia nazionale sia regionale sulle competenze legislative circa le deroghe alle aperture domenicali e festive, sarà certamente bastevole l’inserimento delle strutture commerciali nelle zone di prevalente “utilità pubblica” e/o “prevalente interesse turistico” per drasticamente far mutare tali tendenze.
dott. Mario Campagna