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La rinunzia è un negozio unilaterale meramente abdicativo, consistente in una dichiarazione del titolare del diritto, atta a dismettere il diritto stesso.
Di quanto sopra può giovarsi la parte di un rapporto bilaterale quale è, per l’appunto, il rapporto di lavoro, nel quale alla rinunzia di una delle parti, corrisponde sempre il vantaggio dell’altra: tipico esempio è costituito dalla rinunzia all’aumento da parte del dipendente, a cui consegue un palese risparmio economico da parte del datore di lavoro.
Proprio per la sua caratteristica di atto unilaterale e per le conseguenze che ne conseguono, la rinunzia deve essere espressa in modo chiaro ed univoco; sembra fuor di dubbio che la parte intenzionata ad abdicare ad un suo preciso e ben determinato diritto debba altresì manifestarlo in modo palese ed inequivoco. La manifestazione negoziale della volontà di rinunciare, da parte del lavoratore, a propri diritti, è validamente espressa solo con riferimento a diritti specificamente individuati, non essendo, viceversa, preclusa l'azione giudiziaria a tutela di diritti non esattamente individuati - o individuabili - come oggetto della rinuncia stessa.
La giurisprudenza non esclude peraltro la configurabilità di una rinuncia tacita, deducibile anche da un comportamento concludente omissivo, purchè esprima inequivocabilmente la volontà di rinunciare, da accertarsi con assoluto rigore.
Altrettanto dicasi della nullità della rinuncia circa diritti non ancora acquisiti e/o futuri, considerando ab origine l’atto come radicalmente nullo; infatti, la Suprema Corte, con la sentenza 8 novembre 2001, n. 13834, ha sottolineato come il previsto regime di mera annullabilità si riferisca alle sole ipotesi di diritti disponibili ex art. 2113 ed inoltre “maturati” alla data dell’atto di rinunzia.
Il presente istituto, spesso confuso con la disciplina della transazione, pur non trovando un’unitaria disposizione nel codice civile con la previsione di un articolo ad hoc, assume rilevanza grazie al suo inserimento nell’enunciato normativo previsto dall’art. 2113 c.c.
Come già accennato, la rinuncia è un negozio giuridico abdicativo e consiste nella dichiarazione unilaterale del titolare del diritto soggettivo diretta a dismetterlo. Essa presuppone, pertanto, la facoltà di disporne. La rinuncia, di norma, esaurisce i propri effetti nella sfera del rinunciante, il quale non deve portarla a conoscenza di terzi: pertanto, è inquadrabile nei negozi non recettizi.
Tale negozio giuridico non esige, a differenza della transazione, particolari requisiti di forma, a meno che non sia richiesta la forma scritta per il compimento di atti a cui la rinuncia si riferisce.
Tuttavia, la giurisprudenza richiede una manifestazione di volontà chiara e consapevole di privarsi di un determinato diritto. Si ritiene comunque ammissibile anche la rinuncia tacita, o per fatti concludenti derivante da un comportamento emissivo del soggetto, da valutarsi con particolare rigore quando essa sia posta in essere dal lavoratore, contraente debole del rapporto.
Nel caso, infine, in cui tale dichiarazione sia successiva ad una trattativa intervenuta tra le parti e possa quindi costituire il punto finale di una transazione con il datore di lavoro, posto che in tal caso varranno le regole di cui a tale norma, se la conciliazione è intervenuta nelle sedi previste dall’ultimo comma dell’art. 2113 c.c., la rinunzia non sarà impugnabile.
Per converso, le dimissioni del lavoratore sono invece ricollegabili ad un diritto potestativo dello stesso e, quindi, sottratte alla disciplina dell’art.2113 c.c.; in tema di risoluzione consensuale la recente sentenza della Suprema Corte del 21/08/2003, n.12301, ha chiarito che “…nell’ipotesi in cui la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro o le dimissioni siano poste in essere nell’ambito di un contesto negoziale complesso, il cui contenuto investa anche altri diritti del prestatore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o dall’autonomia collettiva, il precetto disposto dall’art. 2113 c.c. trova applicazione in relazione all’intero contenuto dell’atto (il quale è quindi, per conseguenza, soggetto ad impugnazione), sempre che le eventuali pattuizioni riferibili alle dimissioni non siano autonome, ma strettamente connesse con le altre oltre al fatto che i diritti inderogabili transatti siano noti e specificati, non potendosi desumere da una formula generica contenuta in una clausola di stile”.
dott. Mario Campagna
Studio Legale Ravelli Bergamo
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