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Commento alla circolare n.52 del 4.4.2006.
L’Inps con la circolare 52 del 2006 approfondisce l’argomento degli arretrati contrattuali .
Più in particolare l’Istituto indica le modalità operative per la rideterminazione delle prestazioni economiche di malattia, di maternità, di congedo matrimoniale e di integrazione salariale in occasione dell’ erogazione della una tantum, a titolo di arretrati retributivi, disciplinata dagli accordi di rinnovo dei CCNL per l’industria metalmeccanica ambito Confindustria , per l’industria metalmeccanica ambito Confapi e per le aziende cooperative metalmeccaniche.
L’argomento non è nuovo : l’ Inps lo ha affrontato sin dalla Circolare 7 luglio 1984 n. 150 , come in quella del 17 maggio 1991 n. 127 qualificando appunto le una tantum come arretrati retributivi aventi pertanto valenza utile ai fini della determinazione della retribuzione media giornaliera su cui poter calcolare la relativa percentuale per l’indennità di malattia , maternità, cig.
In particolare i CCNL citati , rinnovati nell’ultimo periodo , prevedono che per la vacanza contrattuale vi sia una corresponsione di una tantum pari a 320,00 € lordi . Gli accordi di che trattasi prevedono che ai lavoratori in forza alla data della stipula dei medesimi ( 19.1.2006, per l’accordo ambito Confindustria,24 gennaio per quello Confapi e 31 gennaio per quello delle Cooperative) , verrà corrisposto un importo lordo di € 320,00 onnicomprensivo e non incidente sul TFR, a titolo di arretrati retributivi per l’anno 2005 secondo le modalità già in atto, erogabile in due tranche di pari importo, la prima nel mese di febbraio 2006 e la seconda nel mese di luglio 2006.
Nel caso intervenga la risoluzione del rapporto prima del momento di pagamento dell’una tantum, questa sarà erogata in cumulo con le altre competenze di spettanza .
L’importo dell'una tantum è imponibile ai fini di contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione afferente il mese di erogazione,mentre è soggetta a tassazione separata dal punto di vista fiscale.
L’erogazione non compete per le mensilità durante le quali si è verificata una sospensione della prestazione senza diritto alla retribuzione ( a causa di servizio militare, aspettativa, assenza facoltativa post partum, etc.).
Orbene per quanto sopra l’Istituto , come in passato, ricorda che per gli eventi di malattia , maternità ,congedo matrimoniale, e cig ,intercorsi durante il periodo di vacanza contrattuale (2005 ) bisogna rideterminare gli importi dovuti con il calcolo della una tantum ragguagliandola ,però, alle effettive quote mensili di riferimento . Ciò vuol dire che per singolo mese o frazioni di mese superiore a 15 giorni bisogna considerare l’importo del rateo mensile della una tantum e rideterminare la relativa indennità di spettanza secondo le modalità proprie del calcolo dei ratei fornite dalla prassi dell’istituto .
Per quanto concerne le indennità di cig, ordinarie e straordinarie , le stesse devono essere ricalcolate nei limiti fissati dai massimali mensili .
Michele Regina_ michele.regina@tempor.it
Allegato Circolare 52/06 (senza allegati ) IN FORMATO ACROBAT READER