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Primi appunti sul nuovo CCNL del 27.10.08.

 

Il 27.10.08 è stato firmato il CCNL  per i dipendenti delle Agenzie per il Lavoro Temporaneo  , associate ad ALLEANZA LAVORO ( ALL ) , con la  CONFASL  ed il S.A.L.A. FISMIC CONFSAL.

Il CCNL è stato depositato,come di rito, il 30.10.08 presso il Ministero del Lavoro –Direzione Generale delle tutela delle condizioni di lavoro –Divisione IV in Roma.

Questo CCNL è applicato dalle 15 Agenzie, al momento , che non si sono riconosciute in Assolavoro e che non applicano , pertanto , il CCNL dalla stessa firmato il 24.07.08.

 

Entrando nel merito  di questo nuovo CCNL , senza per questo voler essere esaustivi ,ma solo come primo approccio ricognitivo dello stesso si evidenzia quanto di seguito .

 

Decorrenza e durata del CCNL .

 

Lo stesso entra in vigore  in relazione all’art. 39  dal 1.11.08 ed ha durata quadriennale , con riconoscimento della c.d. ultrattività fino al successivo rinnovo .

 

Nell’ambito dello stesso CCNL è stato disposto dalle parti  che per quanto attiene il FONDO Lavoro ( art. 5) , che dovrà assolvere in modo semplificato e più flessibile - in un  futuro  prossimo -  le funzioni degli Enti appositi  ( ex art. 12 Dlgs 276/03)  di  formazione e  sostegno al reddito , oltre alla  previdenza integrativa a favore dei lavoratori  somministrati, lo stesso diverrà  esecutivo non appena predisdposte le necessarie attività di funzionamento con i necessari riconoscimenti ministeriali  .

 

Allo stesso fondo , nonché alla Commissione Paritetica Nazionale , saranno rimesse inoltre -tra l’altro- le modalità formali relativamente alle problematiche di cui al Dl.gs 81/2008 relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro .

Non è da sottacere , almeno  nel breve periodo, la riduzione , quando a regime , del contributo dello 0,10 % all’Ente Bilaterale .

 

In merito inoltre alle decorrenze è da sottolineare inoltre che  per quanto concerne la retribuzione (art. 16) le parti hanno stabilito che fermo restando la disciplina innovata in merito al criterio di retribuzione oraria o mensilizzata, che rimane una facoltà delle ApL, fermo restando il principio della parità del trattamento retributivo, la stessa avrà decorrenza a regime  dal 1.7.09  e,  per i rapporti in essere a tale data, e non ancora scaduti e/o  non prorogati , dal 1.1.2010.  Questo al fine di adeguare correttamente i vari gestionali ed applicativi in essere presso le ApL.

Non è ovviamente precluso  per quelle  Apl , che siano già in condizione , di adattare sin da subito i criteri di cui sopra e che di seguito vengono sintetizzati insieme ad altre importanti novità .

 

a)     Retribuzione ( art. 16)  .

La retribuzione viene disciplinata – senza obblighi come previsto nell’altro CCNL-  e nel

rispetto della sola  richiamata parità di trattamento retributivo – che è appena il caso di ricordare è obbligo di legge – con un duplice sistema , orario o mensilizzazione . Nell’ambito della retribuzione oraria viene stabilito che si possa ricorrere al divisore orario del CCNL  dell’utilizzatore, ovvero , a quello scaturente dal rapporto orario settimanale*52 settimane / 12 mensilità in essere presso utilizzatore  ( nel caso in cui il divisore previsto dal CCNL faccia derivare delle differenze sfavorevoli per i somministrati  per effetto dell’assorbimento parziale o totale dei ROL , vedi fra  tutti – a titolo esemplificativo e non esaustivo – il caso dell’Igiene Urbana privata e/o pubblica , laddove il divisore convenzionale  del CCNL sconta negativamente per i somministrati  una retribuzione oraria di fatti più bassa rispetto a quella  reale , derivante dall’assorbimento orario rispetto alle ore lavorate su base settimanale . 

E’ inoltre chiarito  , nella nota in appendice  a verbale , che si possa ricorrere al divisore scaturente dal rapporto  orario settimanale*52 settimane / 12 mensilità , anche nel caso in cui l’utilizzatore non ricorra all ‘assorbimento del ROL  , in quanto lo stesso è di fatti retribuito  o fruito presso l’utilizzatore  di volta in volta in maniera non generalizzata. E ‘il caso di quei CCNL che hanno divisore convenzionale inferiore rispetto al  divisore reale effettivo o che applicano solo in alcune unità l’assorbimento  .

I divisori convenzionali dei CCNL si applicano in ogni caso per la determinazione  dei ratei di tredicesima (e altre mensilità aggiuntive) , ferie , rol , FS .

Le festività infrasettimanali vengono retibuite moltiplicando l’orario giornaliero previsto per la giornata in parola per la retribuzione oraria.

 

Discorso a parte vige per il TFR  per il quale, secondo il CCNL in parola,  vige una deroga rispetto al c.c.  ed un  principio di miglior favore, migliorativo  anche rispetto al CCNL dell’altra associazione firmato a luglio; infatti lo stesso TFR  matura  - per il CCNL in parola -per la retribuzione effettivamente percepita   anche per missioni di durata inferiore ai 15 giorni , con decorrenza dal periodo di vigenza (1.11.08) dello stesso CCNL e per i rapporti da tale data decorrenti.

 

b)     Proroghe ( art. 34)  .

Dal 1.11.08 è stabilito che le proroghe siano  6 . Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato, fermo rimanendo la permanenza della causali , di cui all’art. 20 del D.lgs. 276/03,per sei ( 6) volte nell’arco di 24 mesi , successivi alla prima missione .

La prima missione , così come le sue  proroghe si intendono come unica missione.

Rispetto al CCNL siglato a Luglio u.s. dall’altra associazione non vi è il limite dei 36 mesi ( comprensivi di prima missione ). Infatti nella fattispecie dell’art. 34 de quo  la prima missione può avere- in base alla normativa- una propria durata autonoma rispetto alle proroghe , fermo rimanendo  che per espressa norma di legge – art. 22, 2° comma Dlgs. 276/03-  alle ApL non si applicano i limiti del D.lgs. 368/01 sui rinnovi e sulle proroghe dei contratti a termine , se non quelli stabiliti dai CCNL specifici.

Si ritiene  che tali proroghe , così come novellato dal art. 34 , decorrano per i rapporti decorrenti ex novo  dal 1.11.08.

 

c)     disponibilità  ( art.18 )

Detto CCNL , come quello di luglio u.s., riconosce l’aumento dell’indennità in parola ad euro 700,00 lordi mensili  a favore dei somministrati assunti a tempo indeterminato  in attesa di missione.

 

d) prova e preavviso   ( artt. 15 ,19,20,21)

Rispetto al CCNL precedente del settembre 2002 non vi sono cambiamenti per i rapporti a tempo indeterminato .

 

Per i rapporti a tempo determinato viene disciplinato invece quanto segue :

 

0 giorni di prova per missioni non superiori a 7 gg di calendario

1 giorno di prova per missioni superiori a 8 gg  e fino ad un massimo di 12 gg  di prova  fino a sei mesi di missione;

12 giorni + 1 giorno per ogni mese ( o sua  parte )  eccedente i sei mesi.

Non può essere apposto il periodo di prova  per le missioni succedutesi entro 12 mesi presso lo stesso utilizzatore per medesime mansioni.

 

Per la prova  per i lavoratori a tempo indeterminato  è così stabilito –come per già previsto nel  precedente CCNL del 2002 :

 

gruppo A  sei mesi di calendario

gruppo B  50 gg di effettivo servizio

gruppo C 30  gg di effettivo servizio

 

I periodi di disponibilità non si computano nel periodo di prova.

 

Per il preavviso lo stesso viene declinato a seconda dell’anzianità di servizio per i lavoratori a tempo indeterminato :

 

anzianità fino a 5 anni

gruppo A  60 gg di calendario

gruppo B  30 gg di calendario

gruppo C  20 gg di calendario

Il periodo aumenta per anziantià superiori ( vedasi art. 19 ) .

 

Per i lavoratori a termine viene stabilità una penalità  di recesso anticipato come di seguito :

1 giorno  di penalità per ogni 15 giorni di missione residua  fino ad un massimo di 7 giorni per i dipendenti del gruppo C, di 10  per quelli di gruppo B e di 20 per il gruppo A.

 

      Non si applica alcuna penalità per missioni  pari o inferiori ai  7 giorni . Non si applica alcuna penalizzazione se il lavoratore informa l’ApL  preventivamente con un preavviso pari al doppio della penalità.

 

 

d)     trasformazione del contratto a tempo indeterminato  ( art. 35)

 

Rispetto all’altro CCNL  , il presente canalizza la c.d. stabilizzazione , nel più giusto e    corretto alveo .

   Infatti , come nelle premesse del CCNL , le ApL non possono che essere facilitatori di processi  di stabilizzazione  ed emersione ; l’unica differenza sostanziale è data dal fatto che per le ApL ,aderenti ad ALL, la stabilizzazione è fatta solo favorendo l’inserimento degli interinali , senza porre obblighi o vincoli di sorta, presso gli stessi utilizzatori.

Pertanto non viene prevista una  stabilizzazione presso le Apl , che- parrebbe  di fatti solo un  semplice rapporto a termine prolungato- come disciplinato  nel CCNL di luglio u.s.- ,  ma la possibilità e/o  facoltà  di assumere a  tempo indeterminato l’interinale presso lo stesso utilizzatore  che lo abbia utilizzato in maniera continuativa con la stessa ApL  per almeno 24 mesi .

All’utilizzatore che voglia  aderire liberamente viene riconosiuto un bonus di inserimento  pari ad euro 4.200,00  , erogato  con il contributo delle agenzie dall’Ente bilaterale  , secondo modalità e regole che dallo  stesso verranno adottate e pubblicizzate.

E’ appena il caso di sottolineare che per molte mansioni e profili  il bonus di che trattasi corrisponde  all’importo complessivo degli oneri sociali dovuti per un anno ed è cumualabile, ove possibile, con altri incentivi ed agevolazioni di legge che l’utilizzatore possa o voglia  avere per effetto di tale assunzione.

Il computo dell’anzianità dei  24 mesi decorre  per gli effetti voluti dal CCNL dalla nuove missioni decorrenti ex novo  dal 1.11.08 , non computandosi i periodi pregressi .

 

e)     Sicurezza ed Igiene  ( art. 12 )

Nel rispetto della normativa prevista dal Dlgs 81/2008 e fermo restando lo specifico normativo  previsto per l’APL  ( art. 23. Dlgs 276/03) , l’APL si renderà ancora più parte diligente nell’ informativa su tale tema , implementando- ove necessario-  le informazioni già allo stato fornite , secondo vademecum e note passate al vaglio della istituenda Commisione Paritetica Nazionale . 

 

Diritti sindacali .

      E’ prevista una semplificazione .

 Rispetto a quanto disciplinato dal CCNL di luglio è prevista una disciplina più semplificata nel rieptto delle tutele dei lavoratori in somministrazione

 

Obblighi  di Informazione ( art.2)

 

Entro 15 giorni  dalla stipulazione dei contratti le Apl si impegnano a dare informativa alle OO.SS firmatarie di detto CCNL  delle  forniture di almeno 30 lavoratori presso lo stesso utilizzatore.

 

Sistema di rappresentanza ( art. 7)

 

La rappresentanza sindacale è su due livelli :

-delegati territoriali , nominate dalle OOSS firmatarie

-rappresentanti aziendali

La rappresentanza  trova esplicazione con la individuazione a cura delle OOSS firmatarie di un delegato provinciale o regionale .

In quest’ambito potranno essere individuati anche i componenti dei direttivi nazionali.

Tali  rappresentanti  potranno fruire di un monte ore permessi di 10 hh mensili.

 

Dirigenti Sindacali ( art.8 )

I dirigenti sindacali membri dei direttivi – provinciali o nazionali-  potranno fruire di 32 hh di permessi su base annua.

 

Assemblea ( art.9)

 

I lavoratori in somministrazione hanno il diritto d’assemblea nei limiti stabiliti dalla legge in materia.

Hanno diritto ad un ora di permesso per ogni 160  di effettivo lavoro.

Potranno riunirsi sia durante l’orario di lavoro che fuori , nulla perdendo in termini retributivi in questo secondo caso. In tal modo si rende ancora più agevole l’esercizio di tale diritto da parte dei lavoratori.

 

Diritto allo studio  ( art. 33)

Sono previste, ferme restando le disposizioni di legge in materia, agevolazioni per la frequenza di corsi di studio a favore dei lavoratori con rapporto a tempo indeterminato e con rapporto a termine di durata non inferiore a sei mesi.

 

Maternità  ( art. 32)

 

Alle lavoratrici viene assicurata a cura  dell’Ente bilaterale  un bonus di 1600,00 euro lordi una tantum  (1400,00 a carico della bilateralità e 200,00 a carico delle APL )  , con esclusione dei casi di dimissioni o risoluzione per giusta causa ,  nel caso in cui la missione cessi  nell’arco dei primi 210 gg  e per le quali la lavoratrice non abbia maturato il diritto  all’indennità  per astensione  obbligatoria a carico dell’INPS .

Tale situazione  è migliorativa rispetto al CCNL di luglio u.s..

La procedura verrà posta in essere   a valle dell’attivazione dell’Ente in parola che disciplinerà  le modalità operative. 

 

Malattia ed infortunio ( indennità  artt. 23 e 27 )

 

Viene  riconosciuta l’anticipazione a carico delle Apl  anche se nella dichiarazione  a verbale si stabilisce  che un’apposita Commisione prenderà contatti con gli istituti ( INPS ed Inail) al fine di individuare le procedure idonee  per consentire  l’applicazione  più corretta come disciplinata dal  CCNL in parola , fatto salvo – ovviamente - quanto già riconosciuto in tal senso dalle Apl .

 

Diffusione Contratto ( art. 38 )

 

Rimane a carico delle Apl . Alleanza lavoro si occuperà della stampa dei CCNL che saranno consegnati alla prima missione .

 

 

Con riserva di maggiori approfondimenti ed adeguamenti anche a valle delle Circolari esplicative di Alleanza Lavoro.

 

Michele Regina

31.10.08