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Roma 18 Marzo 2005
Primi commenti alla circolare
n.7/05 Ministero del Lavoro.
Fonti : Dlgs 276/04 e
succ.modd.,Dlgs368/01, circolare 42/02 Minlav,
La circolare n.7_05 del Ministero del
lavoro interviene in tema di
somministrazione di lavoro , fornendo molti chiarimenti , ma lasciando alcune
incertezze.
Innanzitutto
,passando in rassegna, gli argomenti trattati secondo l’impostazione della
stessa circolare si evidenziano gli
argomenti di primo e più importante impatto operativo :
a) si ribadisce che la somministrazione prevede la presenza di tre soggetti : il somministratore, l’utilizzatore e il
lavoratore.
Possono
ricorrere alla somministrazione anche soggetti utilizzatori che non ricoprono il ruolo di imprenditore,
quindi anche privati e Pubblica Amministrazione.
La
circolare ricorda che la somministrazione può essere attuata solo da soggetti
autorizzati e regolarmente censiti dal Ministero del Lavoro .
b)
le tipologie di somministrazione
possono essere a termine e a tempo indeterminato ( cosiddetto staff
leasing) .
La circolare evidenzia che vengono meno le causali
temporanee e/o provvisorie e/o eccezionali previste nella precedente normativa ( pacchetto Treu).
Infatti
la somministrazione a termine è ammessa , alla stessa stregua del contratto a
termine, per ragioni di carattere
tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche per l’attività
ordinaria dell’utilizzatore. La contrattazione collettiva , come si dirà anche
dopo, può solo individuare limiti di contingentamento
quantitativo , tra l’altro con alcune eccezioni .
La
somministrazione può essere a tempo indeterminato per le ipotesi normate dal D.lgs. 276/03 di seguito
riportate, oltre che per le altre che saranno
individuate dalla contrattazione collettiva:
1) servizi di consulenza e assistenza nel settore
informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e
extranet, siti internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo,
caricamento dati;
2) servizi di pulizia, custodia, portineria;
3) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di
trasporto e movimentazione di macchinari e merci;
4) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché
servizi di economato;
5) attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione,
programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione
del personale, ricerca e selezione del personale;
6) attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della
funzione commerciale;
7) la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative
imprenditoriali nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali;
8) costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni
o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con
specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali
richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa
per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa. ( estratto circolare MinLavoro)
La
somministrazione sia termine che a tempo indeterminato può essere sempre
attuata dalle imprese fornitrici cosiddette generaliste , mentre quelle cosiddette specialiste
possono fornire nelle sole ipotesi tipizzate dal legislatore e sopra citate.
La
circolare chiarisce che la somministrazione a termine può essere fornita anche
per le causali previste per le imprese
specialiste sopra riportate.
Pertanto
vi potrà essere fornitura a termine per
dette tipologie tipizzate laddove vi
siano esigenze specifiche che legittimamente possano fare apporre il termine.
c)
Viene ribadita l’apertura generalizzata della fornitura nel campo dell’edilizia e dell’agricoltura ,
ovviamente nel rispetto delle
specificità formative e previdenziali di detti settori.
d)
Il contratto di lavoro : tale
contratto tra somministratore e prestatore di lavoro deve , ovviamente, rispettare la normativa codicistica , quella speciale di
lavoro ed igiene, della privacy,e
contrattualistica collettiva.
Nell’ambito
della somministrazione a tempo indeterminato possono essere utilizzati contratti di lavoro non solo a tempo indeterminato , ma anche a
termine , di apprendistato, di inserimento, a coppia ,part-time.
Non
viene tollerata dal ministero la possibilità di utilizzare apprendistato e
inserimento nella tipologia della somministrazione a termine, tranne per il
caso dell’inserimento di particolari categorie svantaggiate e normate dalla
legge.
Il
contratto di lavoro a termine soggiace alla normativa del D.lgs. 368/01 (che
disciplina appunto il nuovo contratto a termine) con alcune esclusioni riferite
alle proroghe e rinnovi ed al rispetto
del CCNL di settore delle agenzie di somministrazione.
Viene
precisato che la durata della missione (
contratto di lavoro a tempo) non deve essere necessariamente coincidente con la
durata della somministrazione nel
rispetto delle ragioni che legittimano l’apposizione del termine.
Rispetto
all’argomento della successione di contratti a termine si riporta uno stralcio
della circolare in questione:
“L’articolo 22, comma 2, esclude, inoltre,
l’applicazione della disciplina del contratto a termine con riferimento al
rinnovo del contratto. È evidente, infatti, che la stessa agenzia di
somministrazione può concludere, anche senza soluzione di continuità, più
contratti a termine con lo stesso lavoratore fermo il limite derivante dalla
applicazione della disciplina della proroga previsto dall’attuale contratto
collettivo nazionale. Resta dunque fermo, con riferimento all’invio del
lavoratore presso il medesimo utilizzatore, il limite derivante dalla
applicazione della disciplina della proroga previsto dall’attuale contratto
collettivo nazionale e il lavoratore non potrà essere inviato presso il
medesimo utilizzatore con il quale siano decorsi i termini di proroga per
l’esecuzione della medesima somministrazione”. (estratto)
La associazione di
categoria AILT propone una propria lettura che limita l’apporto negativo e
restrittivo di una prima lettura:
“L’affermazione
secondo cui “il lavoratore non potrà essere inviato presso il medesimo
utilizzatore con il quale siano decorsi i termini di proroga”, deve essere
letta in stretta relazione con la specificazione che chiude il periodo: tale
limitazione, cioè, vale nell’esclusivo ambito della “medesima
somministrazione”, intesa questa come l’oggetto del contratto commerciale tra
somministratore e utilizzatore. Nulla vieta, invece, che – in presenza di un
nuovo contratto commerciale di somministrazione – il lavoratore possa essere
nuovamente assunto dal somministratore e inviato per lo svolgimento delle
precedenti mansioni, presso il medesimo utilizzatore”.
Una
redazione meno oscura e più chiara del testo ministeriale eviterebbe
interpretazioni restrittive. Pertanto, il lavoratore somministrato con
nuovo contratto commerciale può essere inviato presso lo stesso
utilizzatore. vi saranno dei successivi
necessari chiarimenti. E’ auspicabile una rilettura più chiara anche da parte
ministeriale in sintonia con la legge.
f)
il contratto di somministrazione :
il contratto commerciale tra somministratore ed utilizzatore deve
necessariamente avere i seguenti :
1) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al
somministratore;
2) il numero dei lavoratori da somministrare;
3) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo per le quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;
4) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la
salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
5) la data di inizio e la durata prevista del contratto di
somministrazione;
6) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro
inquadramento;
7) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle
prestazioni lavorative;
8) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del
pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del
versamento dei contributi previdenziali;
9) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al
somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente
sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
10) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al
somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori
comparabili;
11) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del
somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto
salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore. ( estratto circolare MinLavoro)
g) i
divieti : la somministrazione è vietata :
per
sostituire lavoratori in sciopero ;
nelle
aziende, salvo diversi accordi sindacali in deroga, in cui si sia proceduto a licenziamenti
collettivi o si faccia ricorso a cassa integrazione ( cigs) ;
nelle
aziende in cui non siano rispettate le disposizioni sulla normativa della sicurezza ed igiene ( Dlgs
626/04 e succ.modd.)
E’
altresì vietata la somministrazione ,ovviamente, da parte di soggetti non specificatamente
autorizzati .
h)
criteri di computo : la circolare
non prende in considerazione , né
avrebbe potuto in quanto non ha
valore di legge o forza di legge , la
sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale. Si limita a confermare
soltanto che il lavoratore somministrato
non rientra, con esclusione della
normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e della legislazione sugli
appalti ove è richiesta la consistenza organizzativa ,
nell’organico dell’utilizzatore .
Anche a tal riguardo si attenderanno chiarimenti , soprattutto da parte del legislatore .
i)
limiti quantitativi : tali limiti
previsti per la somministrazione a tempo determinato soggiacciono alla normativa
citata ,D.lgs 368/01 , specificata anche nella circolare 42 del 2002 dello
stesso ministero. Più in particolare i CCNL possono porre dei limiti cosiddetti
di contingentamento ,ma con
esclusione delle seguenti causali richiamate dalla sovraordinata ( leggi superiore) normativa speciale :
1) avvio di nuove attività per i periodi che saranno
definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non
uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
2) ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le
attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della
Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;
3) intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi
dell'anno;
4) specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o
televisivi. (
estratto circolare MinLavoro
Ciò
significa , quindi, che sarà sempre
ammissibile e legittima la fornitura, ed
il correlato rapporto di lavoro , per le
tipologie sopradette. In tal caso
l’eventuale normativa limitante del
CCNL applicato dall’utilizzatore sarà da considerare non legittima in quanto in
contrasto con norma di legge , come detto,
superiore o sovraordinata .
l)
risoluzione del contratto di lavoro :
il rapporto si estingue per decorrenza dei termini,ovvero per giusta causa, nel
caso del tempo determinato .
Relativamente
al rapporto a tempo indeterminato la circolare ricorda che la risoluzione può
avvenire per giusta causa, giustificato motivo oggettivo o soggettivo . E’
escluso , quindi, il ricorso alle procedure di mobilità previste per i
licenziamenti di almeno 5 unità in 120 gg presso la stessa unità produttiva.
Il
licenziamento del lavoratore a tempo
indeterminato per giustificato motivo oggettivo
non può avvenire però , e sembra ,a parere di chi scrive, opportuno e logico, per la risoluzione sic et sempliceter del contratto di
somministrazione senza aver prima esperito il tentativo di nuova ricollocazione
dopo un periodo di disponibilità.
m)
somministrazione nulla ed irregolare : la somministrazione è nulla quando il contratto non è concluso nel rispetto della forma scritta
;quando è fornita da soggetto non autorizzato con l’intento fraudolento
di eludere norme di legge o contratto
collettivo .Tali ipotesi , che hanno una graduazione o diversificazione normata
dal D.lgs. 276/03 , prevedono in quanto illeciti penali delle sanzioni pesanti,
ammenda e/o arresto in presenza di particolari categorie di lavoratori , sia a
carico del somministratore che dell’utilizzatore, e in taluni casi la
cancellazione dall’albo per l’agenzia. Nel caso di somministrazione nulla il
lavoratore somministrato è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze dell’utilizzatore.
La
somministrazione è irregolare e prevede delle sanzioni amministrative di
tipo pecuniario in capo al somministratore ed all’utilizzatore ,facendo salvo il diritto del lavoratore
somministrato di ricorrere in giudizio per il riconoscimento del rapporto alle
dipendenze dell’utilizzatore, e
ricorre nei seguenti casi :
Con
riserva di maggiori approfondimenti .
Dott. Michele
Regina
Direttore del Personale
Tel. 06-729631
e-mail: michele.regina@tempor.it