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Libro unico del lavoro

 

L’Inail con  nota  del 2.9.08 , prot. 6902, in seguito ad osservazioni mosse da Consulenti del Lavoro precisa alle proprie strutture territoriali  che nel regime transitorio  a tutto dicembre p.v. ,  e quindi in linea con il DM 9.7.08 e con la Circolare n. 20/ 2008  del Ministero del Lavoro  del 21 agosto u.s. fino al 16.1.2009 , i datori di lavoro possono adempiere agli obblighi di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro secondo le disposizioni dell’art.39 DL112/2008 mediante la corretta e regolare tenuta del libro retribuzione , nelle sue sezioni di paga e presenze.

 

Come è noto il libro di matricola per effetto della legge finanziaria d’estate 2008 è abrogato e  tale abrogazione – circolare citata- decorre dal 18.8.2008 , dando in tal modo piena efficacia e valenza alla comunicazione telematica preventiva di costituzione del rapporto di lavoro.

 

Nel regime transitorio sono però operative  le  indicazioni sulle registrazioni sul libro retribuzione –nelle due sezioni-  entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento con allineamento alla scadenza degli adempimenti contributivi e fiscali  mediante F24.

 

Per quanto sopra l’Inail ricorda alle proprie strutture  di vidimare i libri retribuzione  fino alla data del regime transitorio, fatte salve le diverse modalità di tenuta del libro unico .

 

Michele Regina

 

4.9.2008