
La circolare 115 del 2008 sulla indennità
di disoccupazione ordinaria e
l’eliminazione del modello DS22 .
L’indennità di disoccupazione spetta ai
lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da
aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal
datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini,
crisi di mercato ecc.). Non compete ai lavoratori che si dimettano
volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa .Per
ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da
almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio
precedente la data di cessazione del rapporto di
lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2008 la durata di tale indennità è
passata da 7 a 8 mesi, che diventano 12
per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.
Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65
giorni.,fatto salvo quanto sarà diversamente disposto
in relazione al DL 185/2008 ed ai conseguenti devcreti
attuativi.
L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1°
gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6
mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi
successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della
retribuzione.
Tali importi devono però rispettare quelli massimi previsti dall’Inps che per il 2008 erano fissati in € lordi
858,58 elevati a € 1.031,93 per i lavoratori con una retribuzione
mensile lorda superiore a € 1.857,48.
Fino al periodo antecedente la Circolare
115 /2008 di che trattasi i
lavoratori per accedere alla prestazione
dovevano presentare all’Inps istanza mediante i
modelli DS21 e DS 22.
Quest’ultimo raccoglieva i dati
anagrafici e retributivi
a cura del datore , ma non
dovrà essere più compilato, essendo stato abolito insieme al Ds 22mob . .
Infatti l'Inps con la Circolare 115 citata ricorda che a decorrere dal mese di luglio
2008, il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens)
è stato implementato per consentire la determinazione della base di calcolo
delle prestazioni.
Infatti vi sono
quattro nuove voci relative a
-
orario contrattuale
-
retribuzione teorica del mese
-
numero mensilità annue
-
percentuale part-time
Il flusso retributivo
pertanto consente la liquidazione dell’indennità di disoccupazione e delle
altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché
l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro,non necessitando il dover richiedere alle aziende
documentazione aggiuntiva senza alcuna necessità del modello DS22.
L’integrazione delle
basi di dati operata rende disponibile agli operatori i dati riguardanti
la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai “servizi competenti”
con il modello UNIFICATO LAV (UNILAV).
In
relazione alla disponibilità
negli archivi della denuncia e-mens già del mese di
settembre 2008 e quelle successive è
pertanto possibile procedere alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione
non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex
lege 223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di
mobilità.
Secondo l’Istituto al fine di garantire omogeneità e tempestività
di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria
continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, con
particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione, le sedi, in attesa
dell’aggiornamento della procedura informatica, utilizzeranno per la
determinazione della base di calcolo esclusivamente i dati già presenti in e-mens, secondo i criteri di calcolo illustrati nella
Circolare citata ai punti 3a e 3b.
Nel solo caso in cui,
al momento della presentazione della domanda, il datore di lavoro non abbia
dato corso al regolare flusso e-mens l’Istituto
dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le
informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con le modalità
indicate nella circolare n. 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e
contrattuali, ultime buste paga, ecc.).
E’ stata altresì
predisposta la nuova modulistica Ds21 a cura del dipendente per la domanda
di disoccupazione , il modulo anf/prest
per fli assegni nucleo familiare .
Rimane in essere il
modello Ds 22 LD per le colf e viene
istituito il modello DS22 /ed per gli edili-.