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La circolare 115 del 2008 sulla indennità di disoccupazione ordinaria  e l’eliminazione del modello DS22 .

 

L’indennità  di disoccupazione spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati.Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di ordini, crisi di mercato ecc.). Non compete  ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno che non si tratti di dimissioni per giusta causa .Per ottenerla bisogna essere assicurati all'Inps da almeno due anni e avere almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.

A partire dal 1° gennaio 2008 la durata  di tale indennità è passata  da 7 a 8 mesi, che diventano 12 per coloro che hanno superato i cinquanta anni di età.

Ai lavoratori sospesi spetta nel limite massimo di 65 giorni.,fatto salvo quanto sarà diversamente disposto in relazione al DL 185/2008 ed ai conseguenti devcreti attuativi.

L’indennità di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2008, è pari al 60% della retribuzione lorda mensile per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo mese e al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi è pagata nella misura del 50% della retribuzione.

Tali importi devono però  rispettare quelli massimi previsti dall’Inps che per il 2008 erano fissati in  € lordi  858,58 elevati a € 1.031,93 per i lavoratori con una retribuzione mensile lorda superiore a € 1.857,48.

Fino  al periodo antecedente la Circolare 115 /2008  di che trattasi i lavoratori  per accedere alla prestazione dovevano presentare all’Inps istanza mediante i modelli DS21 e DS 22.

Quest’ultimo raccoglieva i dati anagrafici e retributivi  a cura del datore  , ma non dovrà essere più compilato, essendo stato abolito insieme  al Ds 22mob . .

Infatti l'Inps  con la Circolare 115 citata  ricorda che a decorrere dal mese di luglio 2008, il flusso delle denunce retributive mensili (e-mens) è stato implementato per consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni.

Infatti vi sono  quattro nuove voci  relative a

-               orario contrattuale

-               retribuzione teorica del mese

-               numero mensilità annue

-               percentuale part-time

Il flusso retributivo pertanto consente la liquidazione dell’indennità di disoccupazione e delle altre prestazioni a sostegno del reddito, nonché l’accredito figurativo extra rapporto di lavoro,non necessitando  il dover richiedere alle aziende documentazione aggiuntiva senza alcuna necessità del modello DS22.

L’integrazione delle basi di dati operata rende disponibile agli operatori i dati riguardanti la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai “servizi competenti” con il modello UNIFICATO LAV (UNILAV).

In relazione alla disponibilità negli archivi della denuncia e-mens già del mese di settembre 2008  e quelle successive è pertanto possibile procedere alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria con requisiti normali, dei trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e dell’indennità di mobilità.

Secondo l’Istituto  al  fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, con particolare riferimento alle prestazioni di disoccupazione, le sedi, in attesa dell’aggiornamento della procedura informatica, utilizzeranno per la determinazione della base di calcolo esclusivamente i dati già presenti in e-mens, secondo i criteri di calcolo illustrati nella Circolare citata  ai punti  3a e 3b.

Nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, il datore di lavoro non abbia dato corso al regolare  flusso e-mens l’Istituto  dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell’indennità, con le modalità indicate nella circolare n. 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

E’ stata altresì predisposta la nuova modulistica Ds21  a cura del dipendente per la domanda di disoccupazione , il modulo anf/prest per fli assegni nucleo familiare .

Rimane in essere il modello Ds 22 LD per le colf e viene istituito il modello DS22 /ed per gli edili-.