
La
circolare Inps n°18 del 12.2.2009 ,
incremento del costo del lavoro per aziende pubbliche .
Dopo essere già intervenuto con circolare 114 del 2008 e con
messaggio 3352 del 10 febbraio 2009 sull’obbligo contributivo dal 1° gennaio 2009 per malattia,maternità e permessi ex
lege n.104/1992 per i dipendenti delle
imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a
capitale misto obbligo, l’Inps con circolare 18 del c.a. interviene
relativamente al settore pubblico
sul’estensione della contribuzione per la disoccupazione dal primo
gennaio da parte delle aziende pubbliche.
Trattasi di novità introdotta dalla c.d. manavora
d’estate con legge 133 del 2008 .
In relazione alla previgente normativa (RdL 1827 dele 1935) erano esclusi dalla
assicurazione :
Art. 40
Non sono soggetti
all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:
1) i lavoratori agricoli,
salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo
dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme
stabilite dal regolamento;
2) gli impiegati, agenti e
operai stabili di aziende pubbliche, nonchè gli impiegati, agenti e operai
delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi
sia garantita la stabilità d'impiego;
3) i lavoratori a domicilio;
4) i domestici, i portieri e
le persone addette in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi
familiari (1).
5) il personale artistico,
teatrale e cinematografico;
6) coloro che prestano la loro
opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione
degli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile) (2);
7) coloro la cui retribuzione
consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto
dell'azienda;
8) coloro che solo
occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;
9) coloro che siano occupati
esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati
periodi di durata inferiore ai sei mesi.
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(1)
Numero abrogato dall'art. 25, D.P.R. 31 dicembre 1971, n.
1403.
(2)
Numero dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 16
luglio 1968, n. 103.
Dal 1° gennaio u.s.
per effetto della legge finanziaria d’estate
art. 20 per i dipendenti delle
aziende pubbliche ,di quelle esercenti pubblici servizi e dalle aziende private
, anche in caso di garanzia di stabilità d’impiego , si devono versare i
contributi contro la disoccupazione involontaria.
Pertanto le aziende
che al 31.12.08 erano esonerate – anche
per effetto di decreti ministeriali appositi- dal versamento del
contributo pari all’1,61% devono versare all’Inps il nuovo contributo.
Conseguentemente la nuova normativa fa cessare con effetto dal
1.1.2009 la validità dei relativi decreti ministeriali relativi nel corso tempo
emanati a favore delle aziende senza necessità di alcun provvedimento di revoca
ad personam.
Diversamente da quanto
sopra trovano ancora esclusione dalla contribuzione di che trattasi le
amministrazioni di cui all.art. 1, 2°comma, del
Dlgs 165/2001:
Art. 1
(Finalità ed ambito di
applicazione)
(Art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993,
come modificato
dall'art. 1 del D.Lgs. n.
80/1998)
1. Le disposizioni del
presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di
lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto
conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province
autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma 1, della Costituzione, al fine di:
a) accrescere l'efficienza
delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi
dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi
informativi pubblici;
b) razionalizzare il costo del
lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e
indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
c) realizzare la migliore
utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la
formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari
opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi
rispetto a quelle del lavoro privato.
2. Per amministrazioni
pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le
province, i comuni, le comunità montane, e loro Consorzi e associazioni, le
istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli
enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni,
le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300
Trovano
inoltre esclusione i lavoratori remunerati con partecipazione agli utili, il
personale artistico, i sacerdoti ed i religiosi, gli apprendisti ed i soci di
cooperativa , allievi cantieri scuola, piloti dei porti e marittimi .
Nella
contribuzione dell’1,61% vi è anche lo 0,30% destinato a finanziare la
formazione dei lavoratori , compresa quella a carico dei fondi
interprofessionali ,
I datori di lavoro interessati
alla nuova disciplina possono aderire ai fondi di che trattasi con le denunce contributive in scadenza il
16.5. p.v. . In deroga a quanto stabilito in materia la loro adesione , anziché
aver decorrenza dal 1.1. dell’anno successivo , avrà validità dall’anno in
corso dell’opzione ( 2009 ) .
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estensione disoccupazione |
dal 1.1.09 le aziende pubbliche , quelle
esercenti pubblici serivizi devono |
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versare la contribuzione contro la disoccupazione
per i propri dipendenti |
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Nuovo contributo |
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tale obbligo comporta l'obbligo di versare all'Inps l' 1,61% |
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Michele Regina
Consulente aziendale
Roma 15.2.09