Alla pagina dell’autore

Alla Home Page di Consulenza 2000

 

La circolare Inps n°18 del  12.2.2009 , incremento del costo del lavoro per aziende pubbliche .

(SCARICA LA CIRCOLARE)

Dopo essere già intervenuto con circolare 114 del 2008 e con messaggio 3352 del 10 febbraio 2009 sull’obbligo contributivo dal 1° gennaio 2009 per malattia,maternità e permessi ex lege n.104/1992  per i dipendenti delle imprese dello Stato, degli Enti Pubblici e degli Enti Locali privatizzate e a capitale misto obbligo, l’Inps con circolare 18 del c.a. interviene relativamente al settore pubblico  sul’estensione della contribuzione per la disoccupazione dal primo gennaio da parte delle aziende pubbliche.

 

Trattasi di novità introdotta dalla c.d. manavora d’estate con legge 133 del 2008 .

 

In relazione alla previgente normativa (RdL  1827 dele 1935) erano esclusi dalla assicurazione :

Art. 40

 

Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

1) i lavoratori agricoli, salvo quelle categorie che siano dichiarate soggette all'obbligo dell'assicurazione, o in tutto il Regno o in determinate località, con le norme stabilite dal regolamento;

2) gli impiegati, agenti e operai stabili di aziende pubbliche, nonchè gli impiegati, agenti e operai delle aziende esercenti pubblici servizi e di quelle private, quando ad essi sia garantita la stabilità d'impiego;

3) i lavoratori a domicilio;

4) i domestici, i portieri e le persone addette in genere, sotto qualsiasi denominazione, ai servizi familiari (1).

5) il personale artistico, teatrale e cinematografico;

6) coloro che prestano la loro opera alla dipendenza di persona tenuta verso di essi alla somministrazione degli alimenti secondo le disposizioni del Codice civile) (2);

7) coloro la cui retribuzione consiste esclusivamente nella partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda;

8) coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

9) coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

----------

(1) Numero abrogato dall'art. 25, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

(2) Numero dichiarato incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale 16 luglio 1968, n. 103.

 

Dal 1° gennaio u.s. per effetto della legge finanziaria d’estate  art. 20 per  i dipendenti delle aziende pubbliche ,di quelle esercenti pubblici servizi e dalle aziende private , anche in caso di garanzia di stabilità d’impiego , si devono versare i contributi contro la disoccupazione involontaria.

 

Pertanto le aziende che al 31.12.08 erano esonerate – anche  per effetto di decreti ministeriali appositi- dal versamento del contributo pari all’1,61% devono versare all’Inps il nuovo contributo.

Conseguentemente  la nuova normativa fa cessare con effetto dal 1.1.2009 la validità dei relativi decreti ministeriali relativi nel corso tempo emanati a favore delle aziende senza necessità di alcun provvedimento di revoca ad personam.

 

Diversamente da quanto sopra  trovano ancora esclusione  dalla contribuzione di che trattasi le amministrazioni di cui all.art. 1, 2°comma, del  Dlgs 165/2001:

 

 

 

Art. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

(Art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, come modificato

dall'art. 1 del D.Lgs. n. 80/1998)

 

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano l'organizzazione degli uffici e i rapporti di lavoro e di impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, tenuto conto delle autonomie locali e di quelle delle regioni e delle province autonome, nel rispetto dell'art. 97, comma 1, della Costituzione, al fine di:

a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;

b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;

c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.

2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro Consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

 

 

Trovano inoltre esclusione i lavoratori remunerati con partecipazione agli utili, il personale artistico, i sacerdoti ed i religiosi, gli apprendisti ed i soci di cooperativa , allievi cantieri scuola, piloti dei porti e marittimi .

Nella contribuzione dell’1,61% vi è anche lo 0,30% destinato a finanziare la formazione dei lavoratori , compresa quella a carico dei fondi interprofessionali ,

I datori di lavoro interessati alla nuova disciplina possono aderire ai fondi di che trattasi  con le denunce contributive in scadenza il 16.5. p.v. . In deroga a quanto stabilito in materia la loro adesione , anziché aver decorrenza dal 1.1. dell’anno successivo , avrà validità dall’anno in corso dell’opzione ( 2009 ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estensione disoccupazione

dal 1.1.09 le aziende pubbliche , quelle esercenti pubblici serivizi devono

 

 

 

versare la contribuzione contro la disoccupazione per i propri dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuovo contributo

 

tale obbligo comporta  l'obbligo di versare all'Inps l' 1,61%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michele Regina

Consulente aziendale

Roma 15.2.09