Alla pagina dell’autore

Alla Home Page di Consulenza 2000

 

Circolare n°2/E Agentrate  del 3.2.09 su  bonus straordinario famiglie .

 

L'Agenzia dell'Entrate, a valle delle modifiche del DL anticrisi , convertito in legge 2/2009 ,  con la Circolare n°2/E del 2009 fornisce istruzioni relativamente al bonus , il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, e  può essere richiesto dai cittadini residenti, lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.

Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei requisiti  reddituali e di nucleo familiare previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. Pertanto abbiamo le seguenti ipotesi :

 

Si riepilogano di seguito gli elementi caratterizzanti iil bonus.

 

Numero Componenti nucleo     limite reddito       bonus

  01                                     15.000,00               200,00 *

02                                     17.000,00               300,00

03…………………………………….17.000,00               450,00

04……………………………………20.000,00                500,00

05……………………………………20.000,00                600,00

oltre…………………………………22.000,00              1.000,00

con disabile                        35.0000,00            1.000,00

 

Il nucleo familiare è composto  da :

1)     richiedente

2)     coniuge anche non a carico fiscalmente

3)     figli

4)     altri familiari

 

Per quanto sub punti . 3 e 4  i componenti rilevano  solo se fiscalmente a carico e cioè se non possiedono un reddito superiore ad € 2.840,51 al lordo di oneri deducibili.

Nel caso si scelga come periodo il 2007 ovvero il 2008 la situazione di nucleo e reddito deve essere riferita a quei periodi , come viene ribadito dalla Agenzia .

Inoltre per quanto concerne la residenza dei componenti del nucleo  l’Agenzia fornisce un’interpretazione estensiva  che di fatto  amplia la platea degli aventi diritto ..

Il percipiente deve essere fiscalmente residente , ma i componenti del suo nucleo possono non esserlo in quanto  la norma individua le persone a carico da un punto di vista fiscale .

Pertanto gli stranieri produrranno , ai fini della percezione del bonus,  la documentazione prevista  per tali casi , che è quella prevista  ai fini della fruizione per le detrazioni d’imposta per familiari  .

Si riepilogano per i cittadini extracomunitari tali ultimi obblighi :

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI 

Per i cittadini extracomunitari che richiedono, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del T.U.I.R., la documentazione può essere formata da:

a)     documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio;

b)     b) documentazione con apposizione dell'apostille ( trattasi di particolare timbro ) , per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.

La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati.

Se i figli dei lavoratori extracomunitari sono residenti in Italia, può essere sufficiente, al fine di documentare il legame familiare, la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (cfr. Ag. Entrate Circ. n. 15/2007).

Viene altresì ampliato il concetto di presenza di disabile , in un primo momentor riferito a filgio . Ora  l’Agenzia parla  di familiare  carico portatore di handicap . 

 I redditi da dichiarare nell’attestato , riferiti o al 2007 o al 2008 , sono :

a)     redditi da lavoro dipendente

b)     redditi da pensione

c)      taluni redditi assimilati a lavoro dipendente

d)     redditi diversi  solo se in possesso dei familiari  e non del percipiente

e)     redditi fondiari in unione con quanto sopra

Il Bonus non costituisce reddito ai fini fontibutivi e/o fiscali , né ai fini social card .

Può essere richiesto una sola volta e per un solo componente del nucleo familiare .

Viene riconosciuto nel rispetto  dell’ordine cronologico d’arrivo e  nei limiti del  monte ritenute e contributi  dovuti dal sostituto  per lo stesso periodo .

Per quanto sopra è di tutta evidenza che il bonus è erogato dal sostituto nei casi in cui sussita nei periodi in questione un rapporto di lavoro ovvero un’obbligo di elaborazione del cedolino  per compensi da corrispondere.

 

Michele Regina

Roma 4.2.2009