
Circolare n°2/E Agentrate del 3.2.09 su
bonus straordinario famiglie .
L'Agenzia dell'Entrate, a valle delle modifiche del DL
anticrisi , convertito in legge 2/2009 ,
con la Circolare n°2/E del 2009 fornisce istruzioni relativamente al
bonus , il cui ammontare può variare da 200 fino a 1.000 euro in considerazione
sia del reddito sia dei componenti del nucleo familiare, e può essere richiesto dai cittadini residenti,
lavoratori e pensionati, incluse persone non autosufficienti, che facciano
parte di una famiglia qualificata come a basso reddito.
Le scadenze per richiedere l'agevolazione dipendono
dall'anno d'imposta che viene preso come riferimento per la verifica dei
requisiti reddituali e di nucleo
familiare previsti dalla norma per il riconoscimento del bonus. Pertanto
abbiamo le seguenti ipotesi :
Si riepilogano di seguito
gli elementi caratterizzanti iil bonus.
Numero Componenti nucleo
limite reddito bonus
01
15.000,00 200,00 *
02
17.000,00 300,00
03…………………………………….17.000,00
450,00
04……………………………………20.000,00
500,00
05……………………………………20.000,00
600,00
oltre…………………………………22.000,00
1.000,00
con disabile
35.0000,00 1.000,00
Il
nucleo familiare è composto da :
1)
richiedente
2)
coniuge anche non a carico fiscalmente
3)
figli
4)
altri familiari
Per
quanto sub punti . 3 e 4 i componenti
rilevano solo se fiscalmente a
carico e cioè se non possiedono un reddito superiore ad € 2.840,51 al lordo di
oneri deducibili.
Nel caso si scelga come periodo il 2007 ovvero il 2008 la situazione di nucleo e reddito deve essere riferita a quei periodi , come viene ribadito dalla Agenzia .
Inoltre
per quanto concerne la residenza dei componenti del nucleo l’Agenzia fornisce un’interpretazione estensiva che di fatto amplia la platea degli aventi diritto ..
Il
percipiente deve essere fiscalmente residente , ma i componenti del suo
nucleo possono non esserlo in quanto
la norma individua le persone a carico da un punto di vista fiscale .
Pertanto gli stranieri produrranno , ai fini della percezione del bonus, la documentazione prevista per tali casi , che è quella prevista ai fini della fruizione per le detrazioni d’imposta per familiari .
Si riepilogano per i cittadini extracomunitari tali ultimi obblighi :
DETRAZIONI
PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRACOMUNITARI
Per i cittadini extracomunitari che richiedono, le
detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 del T.U.I.R., la
documentazione può essere formata da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare
del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte
del prefetto competente per territorio;
b) b) documentazione con apposizione dell'apostille ( trattasi di particolare timbro ) , per i soggetti che
provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5
ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine,
ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come
conforme all'origine dal consolato italiano del Paese d'origine.
La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a
quello di prima presentazione della documentazione, deve essere accompagnata da
una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero
da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere
aggiornati.
Se i figli dei lavoratori extracomunitari sono residenti
in Italia, può essere sufficiente, al fine di documentare il legame familiare,
la certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal
quale risulti l’iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione (cfr.
Ag. Entrate Circ. n. 15/2007).
Viene
altresì ampliato il concetto di presenza di disabile , in un primo momentor
riferito a filgio . Ora l’Agenzia
parla di familiare carico portatore di handicap .
I redditi da dichiarare nell’attestato ,
riferiti o al 2007 o al 2008 , sono :
a)
redditi da lavoro dipendente
b)
redditi da pensione
c)
taluni redditi assimilati a lavoro dipendente
d)
redditi diversi solo
se in possesso dei familiari e non
del percipiente
e)
redditi fondiari in unione con quanto sopra
Il Bonus non costituisce reddito ai fini fontibutivi e/o
fiscali , né ai fini social card .
Può essere richiesto una sola volta e per un solo
componente del nucleo familiare .
Viene riconosciuto nel rispetto dell’ordine cronologico d’arrivo e nei limiti del monte ritenute e contributi dovuti dal sostituto per lo stesso periodo .
Per quanto sopra è di tutta evidenza che il bonus è erogato
dal sostituto nei casi in cui sussita nei periodi in questione un rapporto di
lavoro ovvero un’obbligo di elaborazione del cedolino per compensi da corrispondere.
Michele Regina
Roma 4.2.2009