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In
riferimento a quanto già indicato
nei primi commenti relativi alla
Legge 296 del 27.12.06 ( Legge finanziaria per il 2007 ) con la presente si illustrano le prime note del Ministero del Lavoro del 4.1.07 in merito alle novità introdotte dalla
citata legge in tema di comunicazione di assunzioni.
La
DG del Minlavoro precisa nella sua prima nota di indirizzo del
4.1.07 che la Legge Finanziaria ha introdotto
la nuova normativa con decorrenza
dal 1.1.07.
Pertanto le comunicazioni di assunzioni dovranno
essere effettuate almeno alle ore 24 del giorno antecedente l’assunzione
al Centro per l’Impiego competente. Non rileva secondo il Ministero il fatto
che il giorno antecedente sia festivo e pertanto in tal caso non si
posticipa la comunicazione.
La comunicazione anticipata deve avere data certa ( oltre la rrr , fax , comunicazione telematica con date certe) .
Tutti i datori di lavoro sono coinvolti nella comunicazione anticipata . Quindi senza esclusione alcuna la comunicazione riguarda, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, PP.AA. , Regioni, EE.LL. , Enti Privati , persone fisiche e persone giuridiche, imprese individuali etc.
Per quanto sopra , la comunicazione anticipata riguarda quindi , a titolo di mero esempio, l’assunzione di una colf , di un impiegato ministeriale, di un operaio agricolo, di un impiegato di un’industria, di un geometra di cantiere edile etc..
Altra novità importante inerisce , come normato dalla finanziaria, l’oggetto della comunicazione in quanto detto obbligo riguarda l’instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato , di lavoro autonomo nella forma cococo e/o cocopro e/o agenzia , di socio lavoratore, di associato in partecipazione .
Inoltre, è previsto l’estensione dell’obbligo anche per le attività di tirocini formativi,borse lavoro e LSU.
La comunicazione di cui sopra può essere effettuata nei 5 gg successivi solo in casi di urgenze per motivi produttivi o per cause di forza maggiore . In questo caso , però, deve essere sempre anticipato almeno al giorno prima dell’assunzione la comunicazione di avviamento al lavoro con le notizie minime necessarie che consentano di individuare l’azienda ( c.f.) , il lavoratore ( c.f.) ed il giorno di inizio.
Per le comunicazioni di assunzione di lavoratori subordinati possono essere utilizzati i modelli C/ASS già in uso , nelle more di successive variazioni , e per le altre tipologie contrattuali ( cococo etc.) form liberi da cui si evincano le generalità del committente, la tipologia contrattuale del collaboratore , la durata del rapporto e la retribuzione .
La Finanziaria introduce, inoltre, delle novità per quanto concerne le c.d. trasformazioni e le relative comunicazioni da effettuarsi nei 5 gg successivi all’evento per i seguenti casi :
a) proroga del rapporto a termine inzialmente fissato
b) trasformazione del rapporto da tirocinio ad altra forma etc.;
c) trasformazione del rapporto da tempo det. a tempo indet.;
d) trasformazione da p.t. a f.t.;
e) trasferimento lavoratore;
f) distacco lavoratore
g) modifica ragione sociale
h) trasferimento ramo azienda
Nulla varia per le comunicazioni di cessazione da farsi nei tempi soliti di rito ( 5 gg).
Per le Agenzie di Lavoro viene, invece, attuato da subito nel rispetto della Finanziaria , secondo l’indirizzo del Ministero del Lavoro in commento , dall’1.1.07 la particolare disciplina che dispone il rinvio delle comunicazioni di assunzione , proroga , cessazione al giorno 20 del mese successivo alla data o di assunzione o proroga o cessazione dei soli lavoratori somministrati .
Infatti per il Ministero rileva maggiormente in questo caso per gli eventi di lavoro subordinato dei lavoratori c.d. interinali la validità e vigenza del contratto di somministrazione che deve essere preventivo all’assunzione.
In questo caso le ApL riducono da subito una serie di incombenze semplificando le comunicazioni in giorni precisi del mese successivo . Ciò sarà ancora più utile e vantaggioso con l’avvio generalizzato delle comunicazioni telematiche su tutto il territorio nazionale .
Neocomuniatari .
Come già noto i Ministeri della Solidarietà e dell’Interno hanno emanato due circolari ( il 28.12.06 ed il 3.1.07 ) per dare le prime istruzioni in merito all’ingresso di Bulgari e Romeni in Italia .
In particolare per quanto concerne l’accesso al lavoro subordinato viene disciplinato quanto segue .
Nei settori di seguito riportati vi è immediata liberalizzazione :
Agricolo
Turistico ed alberghiero
Lavoro domestico ed assistenza alla persona
Edilizia
Metalmeccanico
Dirigenti ed alte qualifiche ( infermieri professionali , per esempio)
Lavoro stagionale
I lavoratori romeni e bulgari saranno assunti come i cittadini italiani e neocomunitari seguendo le procedure per questi previste .
Dovranno ritirare solo la carta di soggiorno presso la Questura per periodi di lavoro superiore a 3 mesi.
Per gli altri settori vi è un accesso per un anno mediante richiesta di nulla osta preventivo allo SUI( c/o UTG) .
Inoltre :
a) le richieste di nulla osta inoltrate agli Sportelli Unici
per l'immigrazione per le attività diverse da quelle relative al lavoro
agricolo, turistico alberghiero, domestico, di assistenza alla persona,
edilizio, metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato, "verranno
automaticamente trasferite dal sistema telematico
dello Sportello Unico nella procedura prevista per la gestione dei lavoratori
neocomunitari".
b) per il
rilascio del
nulla osta "non verrà richiesto il parere alla Questura e la Direzione
Provinciale del Lavoro provvederà unicamente alla verifica delle condizioni
contrattuali applicate, senza alcun vincolo di quote numeriche";
c) al datore
di lavoro "verrà rilasciato il nulla osta al
lavoro senza procedere alla sottoscrizione del contratto di soggiorno";
d) "il
lavoratore in possesso del nulla osta" - o, meglio, per il quale è stato emesso il nulla osta - "non deve
richiedere il visto di ingresso in Italia alla rappresentanza
diplomatico-consolare italiana nel paese di origine, bensì dovrà presentare
istanza di rilascio della carta di soggiorno alla Questura competente,
direttamente o tramite gli uffici postali".
E’ da precisare che , in base anche a puntualizzazioni di autorevoli fonti periferiche dello stesso Ministero , che per i cittadini romeni e bulgari già presenti prima del 31.12.06 in Italia con CARTA DI SOGGIORNO ovvero regolare permesso di soggiorno che già lavoravano con regolari contratti di soggiorno , essendo stati già censiti nel mercato del lavoro italiano , ai fini dell’avviamento al lavoro in settori non immediatamente liberalizzati, come sopra indicati, non vige l’obbligo del nulla osta.
“L’assunzione dei cittadini
neo-comunitari, bulgari e rumeni, già in possesso di regolare permesso o carta
di soggiorno è ammessa, senza necessità di stipulare il contratto di soggiorno,
con le medesime procedure previste per i lavoratori italiani (Comunicazione
antecedente al Centro per l’impiego, lettera di assunzione,
iscrizione a libro matricola, ecc…)”.( DPLModena,n.d.r.)
Errata corrige
Nell’elaborato inerente i primi spunti operativi per la finanziaria 2007 ,datato 28.12.06, relativamente all’IRAP per un refuso non è stato correttamente indicato che dal 1.1.07 è ammesso in deduzione dall’imponibile quanto pagato dall’azienda per INAIL e per contributi previdenziali obbligatori ( c.d. riduzione del cuneo fiscale per le aziende) .
Oltre questa deduzione vi è anche quella di 5.000 per dipendente , che raddoppia per il Sud .
Le deduzioni di cui sopra competono solo per lavoratori assunti a tempo indeterminato.
Le deduzioni dovranno essere autorizzate dalla Commissione UE.
Le deduzioni potranno essere considerate ai fini dell’acconto Irap 2007.
Michele
Regina
Direttore Personale
APL TEMPOR
Roma 28.12.06