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Il Ministero del Lavoro  è ritornato con nota protocollo n° 6585 del 28.11.06 sul tema  del controllo a distanza sui lavoratori  in risposta ad un interpello di un sindacato dei lavoratori del settore farmaceutico .

Lo stesso Ministero  aveva già affrontato tali argomenti a dicembre 2005 ed a giugno 2006  in risposte ad altrettanti interpelli provenienti in quei casi  dal settore bancario.

 

L’argomento abbastanza sensibile , com’è noto,   attiene a quanto disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori e dal Codice in materia di protezione dei dati personali ( c.d. testo unico sulla Privacy) .

        In particolare il richiamato Statuto dei lavoratori all’art. 4 [1] vieta espressamente l’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi finalizzati alla vigilanza sull'attività lavorativa a meno che non vi siano le seguenti esigenze :

 

       - l'installazione degli impianti è richiesta da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro;

       - l'utilizzo di detti  impianti,per le finalità consentite dalla legge, sia stato oggetto di accordo intercorrente tra datore di lavoro e RSA presente nell’unità produttiva . In mancanza di accordo vi  provvederà la  Direzione provinciale del lavoro su istanza del datore di lavoro, normando  le modalità per l'uso di tali impianti; avverso i provvedimenti della DpL è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Ministero del lavoro, azionato o dal  del datore o dai  sindacati dei lavoratori interessati.

        Il datore di lavoro che effettua controlli mediante gli impianti di che trattasi  in violazione delle norme disciplinanti le condizioni di legittimità è punito  con l'ammenda € 154,00 a € 1.549,00 (aumentabile fino al quintuplo ) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.[2]

       

Il Ministero con la nota di novembre sostiene che il c.d. palmare , dato in dotazione alla rete di vendita , che immagazzina gli spostamenti di lavoro degli informatori con  orari e visite presso clienti ed invio degli stessi presso il server aziendale  rappresenta , ancorché non con  tale finalità diretta ed esplicita  , un sistema che consente il controllo a distanza dei lavoratori .

I palmari di che trattasi sono muniti , in pratica, di un programma per registrare  ed inviare via internet l’avvenuta visita con memorizzazione di giorno ed ora ,nonché di una scheda sim che consente di verificare gli spostamenti di detti lavoratori.

 

L’adozione di un tale sistema , proprio perché potrebbe consentire di riconoscere e ricostruire l’attività di detti lavoratori con una forma di controllo a distanza  , a parere del Ministero, necessita della attività previste dall’art. 4 citato e, pertanto,  il ricorso ad un preventivo  accordo sindacale , ovvero ,  in difetto , all’autorizzazione dei locali  servizi ispettivi della DPL. 

 

Riguardo ,poi,  all’accordo il Ministero , con nota precedente citata  del dicembre 2005 ( prot. 2975) precisa che non sia necessario ricorrere ad un accordo con tutte le rsa presenti nell’unità produttiva , bensì con la maggioranza delle stesse : “Dal punto di vista giurisprudenziale si segnala invece la decisione della Pretura di Milano, (Ufficio del GIP, 23 luglio 1991) che ritiene legittimo il comportamento del datore di lavoro che abbia predisposto l'installazione di alcune telecamere per la vigilanza di uno sportello bancario automatico previo accordo con la sola maggioranza delle RSA.

Questa Amministrazione ritiene preferibile tale ultimo orientamento in virtù del fatto che, la necessaria adesione di tutte le RSA finirebbe per tradursi in un vero e proprio "diritto di veto" utilizzabile anche dalla rappresentanza sindacale più esigua che potrebbe, in tal modo, vanificare l'accordo raggiunto con le altre componenti aziendali.[3]

Tale motivazione è tanto più logica se si pensa alla possibilità di veto che avrebbero rsa minoritarie  che, di fatto,  bloccherebbero l’attività dell’impresa.

 

L’accordo di che trattasi deve, però , essere realizzato  , a parere del Ministero nella nota dicembre 2005 , per singola unità produttiva a livello territoriale e non può essere sostituito da accordo a livello centrale per le finalità proprie del coinvolgimento delle rsa più vicine al personale interessato al controllo:”….. Ciò premesso si ritiene, quindi, che la procedura per l'installazione delle varie apparecchiature di controllo vada attivata presso tutte le unità produttive sparse sul territorio nazionale.[4]

 


Michele Regina

Direttore Personale

APL TEMPOR

michele.regina@tempor.it

 



[1] Art. 4 ( L.300/70)

(Impianti audiovisivi)

 

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti. …..omissis

 

[2]         Art. 171 ( Dlgs 196/03)

(Altre fattispecie)

 

1.               La violazione delle disposizioni di cui agli artt. 113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui all'art.38 L.300/70

 

(Art. 38  L.300/70

(Disposizioni penali)

 

Le violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo comma, lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 (1) a lire 3.000.000 (1) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno (2).

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando, per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 C.P:.)

 

[3] Estratto nota protocollo 2975 dicembre 2005

[4] Estratto nota protocollo 2975 dicembre 2005