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Il Ministero del Lavoro è ritornato con nota protocollo n° 6585 del 28.11.06 sul tema del controllo a distanza sui lavoratori in risposta ad un interpello di un sindacato dei lavoratori del settore farmaceutico .
Lo stesso Ministero aveva già affrontato tali argomenti a dicembre 2005 ed a giugno 2006 in risposte ad altrettanti interpelli provenienti in quei casi dal settore bancario.
L’argomento abbastanza sensibile , com’è noto, attiene a quanto disciplinato dallo Statuto dei Lavoratori e dal Codice in materia di protezione dei dati personali ( c.d. testo unico sulla Privacy) .
In particolare il richiamato Statuto
dei lavoratori all’art. 4 [1]
vieta espressamente l’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi
finalizzati alla vigilanza sull'attività lavorativa a meno che non vi siano le
seguenti esigenze :
- l'installazione degli impianti è
richiesta da esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro;
- l'utilizzo di detti impianti,per le finalità consentite
dalla legge, sia stato oggetto di accordo intercorrente tra datore di lavoro e
RSA presente nell’unità produttiva . In mancanza di accordo
vi provvederà la Direzione provinciale del lavoro su istanza
del datore di lavoro, normando le modalità per l'uso di tali impianti;
avverso i provvedimenti della DpL è ammesso il
ricorso entro trenta giorni al Ministero del lavoro, azionato o dal del datore o dai sindacati dei lavoratori interessati.
Il datore di lavoro che effettua controlli mediante gli impianti di che
trattasi in violazione
delle norme disciplinanti le condizioni di legittimità è punito con l'ammenda € 154,00 a € 1.549,00
(aumentabile fino al quintuplo ) o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.[2]
Il
Ministero con la nota di novembre sostiene che il c.d. palmare , dato in dotazione alla rete di vendita , che immagazzina
gli spostamenti di lavoro degli informatori con
orari e visite presso clienti ed invio degli stessi presso il server
aziendale rappresenta , ancorché non con tale finalità diretta ed esplicita , un sistema che consente il controllo a
distanza dei lavoratori .
I
palmari di che trattasi sono muniti , in pratica, di
un programma per registrare ed inviare
via internet l’avvenuta visita con memorizzazione di giorno ed ora
,nonché di una scheda sim che consente di
verificare gli spostamenti di detti lavoratori.
L’adozione di un tale sistema ,
proprio perché potrebbe consentire di riconoscere e ricostruire l’attività di
detti lavoratori con una forma di controllo a distanza , a parere del Ministero, necessita della
attività previste dall’art. 4 citato e, pertanto, il ricorso ad un preventivo accordo sindacale , ovvero , in difetto , all’autorizzazione dei
locali servizi ispettivi della DPL.
Riguardo ,poi, all’accordo il Ministero , con nota
precedente citata del dicembre 2005 ( prot. 2975) precisa che non sia necessario ricorrere ad un
accordo con tutte le rsa presenti nell’unità
produttiva , bensì con la maggioranza delle stesse : “Dal punto di vista giurisprudenziale si segnala
invece la decisione della Pretura di Milano, (Ufficio del GIP, 23 luglio 1991)
che ritiene legittimo il comportamento del datore di lavoro che abbia
predisposto l'installazione di alcune telecamere per la vigilanza di uno sportello
bancario automatico previo accordo con la sola maggioranza delle RSA.
Questa Amministrazione
ritiene preferibile tale ultimo orientamento in virtù del fatto che, la
necessaria adesione di tutte le RSA finirebbe per tradursi in un vero e proprio
"diritto di veto" utilizzabile anche dalla rappresentanza sindacale
più esigua che potrebbe, in tal modo, vanificare l'accordo raggiunto con le
altre componenti aziendali.[3]
Tale
motivazione è tanto più logica se si pensa alla possibilità di veto che avrebbero rsa minoritarie che, di fatto, bloccherebbero l’attività dell’impresa.
L’accordo
di che trattasi deve, però , essere realizzato , a parere del Ministero nella nota dicembre
2005 , per singola unità produttiva a livello territoriale e non può essere
sostituito da accordo a livello centrale per le finalità proprie del
coinvolgimento delle rsa più vicine al personale
interessato al controllo:”….. Ciò
premesso si ritiene, quindi, che la procedura per l'installazione delle varie
apparecchiature di controllo vada attivata presso tutte le unità produttive
sparse sul territorio nazionale.”[4]
Michele Regina
Direttore Personale
APL TEMPOR
[1] Art.
4 ( L.300/70)
(Impianti audiovisivi)
E'
vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre
apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da
esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le
Rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la
Commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore
di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le
modalità per l'uso di tali impianti. …..omissis
[2] Art. 171 ( Dlgs 196/03)
(Altre fattispecie)
1.
La violazione delle disposizioni di cui agli artt.
113, comma 1, e 114 è punita con le sanzioni di cui
all'art.38 L.300/70
(Art. 38 L.300/70
(Disposizioni penali)
Le
violazioni degli articoli 2, 5, 6 e 15, primo comma, lettera a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire
300.000 (1) a lire 3.000.000 (1) o con l'arresto da 15
giorni ad un anno (2).
Nei
casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate
congiuntamente.
Quando,
per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo,
il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
Nei
casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione
della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 C.P:.)
[3] Estratto nota protocollo 2975 dicembre 2005
[4] Estratto nota protocollo 2975 dicembre 2005