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La manovra d’estate diventa legge  .

 

In G.U.R.I.  n. 186 , supplemento ordinario n.183/L ,  del 11/8/2006  è stata pubblicata la legge 248 di conversione del  DL  223 del 2006 che riporta  disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Tale decreto , come sappiamo , ha avuto anche lettura da parte dell’Agenzia dell’Entrate con circolari n.27 e n. 28 del del 4.8.06.

 

Rispetto  a nota precedente  di commento del DL 223  si passa in rapida  rassegna  gli argomenti  di interesse per gli uffici del personale  , alcuni dei quali  hanno subito variazioni in sede di conversione. 

 

 

1)      Dal 1 maggio  2007 cambiano le date per gli adempimenti fiscali

·        la consegna delle CUD è anticipata al 28.2 di ogni anno : tale anticipazione      decorrerà dal 2008

·        il modello 770 deve essere inviato telematicamente al 31.3 di ogni anno :  anche tale anticipazione decorrerà dal 2008

·        si sottolinea , invece , sempre in termini adempimenti che il modello UNICO dovrà essere trasmesso  telematicamente entro il 31.7 di ogni anno a decorrere già dal 2007

·   per persone fisiche non titolari di partita iva la consegna di UNICO  va dal 1 maggio al 30 giugno dal 2007 presso poste e banche , riamanendo confermata , ove opzionata,  la trasmissione telematica

·    la consegna del modello 730 ai CAF o intermediari abilitati   viene anticipata dal 2007 al 31 maggio , mentre questi dovranno trasmettere al 31 luglio i dati relativi all’Agenzia dell’entrate , rispetto alla scadenza di ottobre

·    le imposte  derivanti dalle dichiarazioni dei redditi sono anticipate al giorno 16  di giugno , con spostamento fino al 16 di luglio del pagamento  delle stesse con maggiorazione dello 0, 40% 

 

 

2)     vengono ridotti   i crediti d’imposta per lavoro svolto all’estero  per periodi superiori ai 183 gg  in quanto gli  stessi andranno ad essere appunto riproporzionati al minor imponibile convenzionale in Italia. Ciò, rispetto al passato , comporterà difatti  un minor credito d’imposta IRPEF per tali percettori

 

3) viene esclusa  , con effetto già dal 2006 , vedi Circolare n. 27 citata, l’ applicazione della no tax area per i soggetti non residenti : già dai prossimi adempimenti, quindi, dovranno essere apportate le variazioni dovute dalla nuova normativa

 

 

4)     Dal 4 luglio di quest’anno la norma prevista dall’ art. 19 comma 4-bis del TUIR 917/86, viene abrogata . Si trattava  del particolare regime agevolativo  (già sotto procedura di infrazione europea)  previsto per gli incentivi all’esodo per lavoratori con oltre  55 anni, se uomini, e  con oltre 50, se donne,   pari alla  metà dell’aliquota fiscale del TFR . Al fine di evitare situazioni di particolare imbarazzo e difficoltà operativi il legislatore della conversione ha introdotto il correttivo di tener ancorati alla normativa precedente , più favorevole,  le somme corrisposte  per le risoluzioni ante 4 luglio  2006 , nonché quelle erogate in relazione a rapporti cessati anche successivamente a tale date ma  per effetto di accordi , aventi data certa  (esempio verbali DPL ) , antecedenti al 4 luglio 2006

 

5)     I sostituti d’imposta dovranno liquidare assoggettando a ritenuta fiscale d’acconto  i corrispettivi  di cui all’art. 67 TUIR cit. per obblighi di fare e non fare  . Tali somme erano legati a tassazione in sede di dichiarazione del percipiente. Ora il fisco richiede l’assoggettamento in sede di liquidazione . E’ il caso , però , di dire che ove tali somme derivavano da chiusure transattive nell’ambito di rapporti di lavoro già avevano ,  e continueranno ad avere,  la loro tassazione  a cura  del sostituto

 

 

5)     Il fisco  ai fini della tassazione definitiva del TFR o indennità equipollenti , disciplinate dagli art. 19 e 20  del TUIR cit. , guadagna un anno : infatti è previsto che la liquidazione della imposizione definitiva a debito o credito avvenga entro il 31.12 del  4° anno dalla dichiarazione 770 del sostituto (prima gli uffci fiscali potevano  rettificare le imposte sul TFR entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione 770 da parte del datore di lavoro)

 

 

6)     Sempre in tema di  tassazione definitiva del TFR ed indennità equipollenti  è previsto che, per le somme erogate dal 1.1.03 al 31.12.05 , laddove l’imposta a debito o a credito sia inferiore ai € 100,00  non si procederà ad iscrizione a ruolo o a rimborso

 

 

7)     Tempi duri anche per manager  e quadri per la tassazione delle stock options.  Le stesse dal 5 luglio 06 perdono la loro agevolazione fiscale e previdenziale  particolari .  Da un punto di vista fiscale si passa,appunto ,  ad una tassazione ordinaria sulle plusvalenze tra  prezzo di cessione e valore normale di esercizio rispetto all’aliquota precedente del 12,5% . Per i piani deliberati al 4 luglio  sulle plusvalenze non si pagano i contributi . In sede di conversione sono state previste delle particolarità tendenti ad attenuare, rispettate certe condizioni, il carico impositivo

 

8)     Nei lavori in appalto è  rafforzata la solidarietà tra appaltatore e sub-appaltatore per le obbligazioni previdenziali e fiscali di questi ultimo . Il primo deve verificare che il secondo versi effettivamente contributi ,premi assicurativi INAIL  e ritenute fiscali  ( è questa la vera novità )  prima di effettuare il pagamento dei corrispettivi. La solidarietà non eccede il limite del valore dell’appalto . Tale solidarietà viene meno quando l’appaltatore verifichi gli adempimenti del sub-appaltatore . Fino a quando non vi sia tale verifica l’appaltatore può sospendere il pagamento dei corrispettivi.  Tra l’altro la nuova normativa dispone pesanti sanzioni in capo al committente ,in quanto punto finale della catena di lavoro , nel caso in cui  lo stesso non verifichi preventivamente che l’appaltatore abbia effettivamente posto in essere tutti gli adempimenti di controllo  previsti dalla nuova  normativa  sul versamento di  ritenute fiscali, contributi previdenziali e premi INAIL  in capo al subappaltatore . Le sanzioni variano da 5.000 a 200.000  in capo al committente . La nuova normativa entrerà in vigore dopo l’emanazione di un decreto ad hoc per la disciplina operativa delle materia entro 90 gg dal 12.8.06.

 

 

9)     Per  la riduzione del lavoro nero in edilizia sono stati tra l’altro previsti l’adozione immediata della denuncia di assunzione preventiva nei cantieri edili  ai Centri per l’Impiego , appunto ,  un giorno prima dell’ effettiva presa di servizio . Tale norma , in vero , già esisteva ma si attendeva l’adozione del noto decreto relativo alle denunce contestuali , ancora non emanato. Il legislatore della conversione del DL  223 ha imposto  , come detto l’anticipo dell’adempimento al 12.8.06.  Sempre in campo edile viene imposto l’obbligo del tesserino di identificazione dei lavoratori dal 1.10.06 .  Viene data, tra le altre cose,  agli ispettori la facoltà di sospendere l’attività nei cantieri ove vi  sia lavoro irregolare pari o superiore al 20 % della forza lavoro del cantiere , ovvero ove vi siano reiterati violazioni sulla normativa di lavoro .

 

 

10)Viene cambiata in maniera più pesante la normativa sanzionatoria per  lavoro irregolare al fine di prevenire o arginare il lavoro nero : le nuove sanzioni amministrative variano da € 1.500,00 ad € 12.000,00 per ogni lavoratore  , maggiorate di 150,00 € per ogni giornata di lavoro effettivo , mentre le sanzioni civili connesse al mancato versamento dei contributi non possono essere inferiori a € 3.000,00. Le imprese edili , inoltre, non beneficieranno del particolare sconto dell’11,50 % dei contributi in assenza di DURC . Le imprese condannate definitivamente per violazioni in materia di lavoro non beneficeranno dello sgravio di che trattasi per 5 anni.

 

Con riserva di maggiori approfondimenti

 

 

Roma 17.8.06

 

Michele Regina

Direttore Personale

APL TEMPOR

michele.regina@tempor.it