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Il Ministero del lavoro con la
Circolare n. prot. 25/1/0009503 del 17.7.07
fornisce alcuni chiarimenti in
merito al DURC (Documento unico di regolarità contributiva ) e
alla facoltà di poter fruire dei
benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione
sociale, nel rispetto delle disposizioni della finanziaria 2007 (articolo 1,
commi 1175 e 1776)[1] . Nelle
more della emanazione del decreto attuativo
volto a disciplinare le modalità di rilascio e i contenuti del Durc, il
Ministero precisa che dal 1° luglio 2007 è richiesto il rispetto della
legislazione vigente e della contrattazione collettiva per fruire di benefici
normativi e contributivi, mentre il DURC è richiesto solo per i settori
dell'agricoltura e dell'edilizia.
La normativa è stata introdotta dal legislatore per far fronte , a parere di
chi scrive anche nell’ottica di contenimento del sommerso, alle
richieste di agevolazioni contributive e normative , come già previsto del
resto da precedenti normative per la
fruizione di agevolazioni in ambito UE
(art. 10, comma 7, D.L. n. 203/2005; art. 1, comma 553, L. n. 266/2005 ) .
Il problema è noto ed il legislatore ha voluto porre
in essere un elemento più cogente per la fruizione di particolari benefici ,
sia se riferiti ad esempio a particolari
sovvenzioni sia se riferiti a sgravi contributivi . Gli stessi sono fruibili
solo e se il datore di lavoro è in regola con il versamento della contribuzione
ed assicurazione obbligatorie . Quindi non è più considerata condizione necessaria e sufficiente per la fruizione di benefici il rispetto
della contrattazione collettiva nazionale e/o territoriale per la sola parte
economica e normativa ( dacchè è ormai chiaro
e consolidato che il mancato rispetto della parte obbligatoria del
contratto collettivo non costituisce
condizione ostativa per il beneficio ) .
Ma a questo
punto interviene la citata Circolare per chiarire appunto che il DURC per
esplicare gli effetti di cui sopra deve
vedere prima l’emanazione di un
apposito decreto attuativo che chiarirà
termini e condizioni previsti dalla legge 296/06 ( finanziaria per il
2007) .
Pertanto come già previsto dalla stessa legge 296/06
all’art. 1 , comma 1176 , il DURC
ai fini della fruizione di particolari benefici è richiesto per il momento
solo per agricoltura ed edilizia.
Per gli altri settori è obbligatorio come detto il
solo rispetto della contrattazione e
della normativa in tema di lavoro fino a quando non sarà emanato il già
citato decreto attuativo. .
L’occasione è opportuna però per ricordare
finalità , campo di applicazione
e modalità operative relative all’ottenimento el DURC :
Le aziende che intendono partecipare ad appalti pubblici e lavori privati in
edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a DIA devono dimostrare la propria regolarità
contributiva, richiedendo all'INPS, all'INAIL o alle Casse Edili, il rilascio
del DURC.
Non hanno obbligo di richiedere il DURC i lavoratori autonomi e le
società senza dipendenti .
Il DURC
attesta la regolarità contributiva di un'impresa per quanto concerne gli
adempimenti presso INPS, INAIL e Cassa
edile.
Per regolarità contributiva deve
intendersi la correnttezza nelle
obbligazioni pecuniarie e negli
adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi.
Per l'INPS l'impresa è regolare quando:
- vi è
correntezza degli adempimenti mensili;
- si accerta che i versamenti effettuati sono
coerenti con quanto riferito al saldo
denunciato entro il termine di riferimento;
- non esistono inadempienze in atto;
- non esistono note di rettifica notificate
che non siano non contestate e non pagate;
- vi sia richiesta di rateazione per la SAP competente ha espresso parere favorevole
motivato;
- vi sono sospensioni dei pagamenti a seguito
di disposizioni legislative);
- è stata inoltrata regolare istanza di compensazione per la quale è stato
documentato il credito;
- vi sono crediti iscritti a ruolo per i
quali la struttura ha disposto la sospensione della cartella in via
amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario .
Il DURC può essere utilizzato anche ai fini
del rilascio dell'attestazione SOA e
dell'iscrizione all'Albo fornitori, nonché in tutti quei casi in cui sia
necessaria per la fruizione di
agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.
La presentazione del DURC è resa necessaria, come già ricordato , per le imprese di tutti i settori che
vogliono accedere ai benefici ed alle sovvenzioni comunitarie .
Per le imprese del settore agricolo il DURC
deve essere presentato limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni
lavorative effettuate a decorrere dal 1º gennaio 2006 .
Dal 1º luglio 2007 il possesso del DURC ai
fini del riconoscimento dei benefici contributivi, come detto, si sarebbe
dovuto estendere a tutti i settori
di attività, fermi restando gli altri adempimenti di legge e il rispetto degli accordi e dei
Ccnl.
Il DURC è richiesto dalle imprese (anche
attraverso i propri consulenti e le
associazioni di categoria), ovvero dalle PA
appaltanti, dagli enti privati di rilievo pubblico appaltanti e dal SOA.
Il DURC può essere richiesto,
alternativamente, in via telematica, ovvero tramite l'accesso ai
tradizionali canali delle
strutture territoriali di INPS o INAIL.
Il documento unico è rilasciato anche dalla Cassa edile competente per
territorio sulla base degli atti esistenti presso la propria struttura e di quelli acquisiti dall'INPS e dall'INAIL
alla data indicata nella richiesta ovvero alla data di redazione del
certificato.
Il rilascio del DURC per le imprese diverse
dal settore edile la regolarità
contributiva è verificata dall'INPS e
dall'INAIL in base alla rispettiva normativa di riferimento.
Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità
degli atti necessari da parte degli Enti
per il rilascio del DURC, e in
tutti i casi in cui sia ritenuto opportuno,
la verifica dello stato di correntezza
degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta
interessata i modelli F24 relativi
ai versamenti o altra documentazione
idonea .
L'ente che rilascia il DURC provvede
all'emissione del DURC concernente la
posizione contributiva dell'impresa presso di sé ed attesta quanto verificato
dall'altro ente.
Il DURC è rilasciato entro 30 giorni dalla
richiesta.
Il DURC è valido per tre mesi dal giorno del rilascio e non produce effetti liberatori
per l'impresa, rimanendo impregiudicata l’azione degli enti in casi di
inadempimenti.
[1] Comma 1175.
(Documento unico di regolarità contributiva)
A
decorrere dal 1º luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti
dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al
possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità
contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonchè di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
Comma 1176.
(Modalità di rilascio e contenuti del documento
unico di regolarità contributiva)
Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli
istituti previdenziali interessati e le parti sociali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di rilascio,
i contenuti analitici del documento unico di regolarità contributiva di cui al
comma 1175, nonchè le tipologie di pregresse irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non
considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In attesa dell'entrata
in vigore del decreto di cui al presente comma sono fatte salve le vigenti
disposizioni speciali in materia di certificazione di regolarità contributiva
nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura.