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Roma 16.1.05
Il divieto di fumo nei luoghi
aperti al pubblico e di lavoro (Legge 3/03 ,Dlgs 626/94,circolare Ministero
salute del 17.12.04)
Le leggi e le correlate istruzioni amministrative in oggetto dal 10.1.05 hanno , finalmente a parere di chi scrive , realizzato la
più ampia vigenza per quanto attiene il divieto
generalizzato di fumare.
Tale divieto non è inteso solo in termini di divieto di fare , quanto piuttosto di tutela
del diritto alla salute.
Più in particolare dal 10.1.05 è vietato fumare :
a) in tutti i locali ed ambienti pubblici
b) in tutti i locali privati aperti al pubblico o utenti
E ‘ consentito fumare solo in locali privati di cui al punto b) ove siano state attrezzati
ambienti per fumatori , tra l’altro
facoltativi, nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal DPCM
23.12.03.
Con queste brevi note non si entra nel merito di quanto
previsto per gli ambienti pubblici , quanto piuttosto nella disciplina per gli
ambienti privati e in particolare per i datori di lavoro.
Incombe sul datore di lavoro l’obbligo generale previsto dall’art. 2087 c.c. che prevede
Art. 2087 c.c.
(Tutela delle condizioni di lavoro)
L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.
Oltre quanto previsto dall ‘art. citato la nostra Carta
Costituzionale prevede
Art. 32 C.C.
La Repubblica tutela la
salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto
della persona umana.
Pertanto la legge 3/03 non fa altro che ribadire concetti
consolidati , da un punto di vista dottrinario dal ns. ordinamento , nella
fattispecie di quello specifico dell’igiene sui luoghi di lavoro.
Mentre prima del 10.1.05, quindi, il datore di lavoro poteva sicuramente imporre il divieto di fumo per la normativa
richiamata , dopo tale data vi è espressamente obbligato .
Si deve pertanto porre in essere dal 10.1.05 ,con dovere
di specifica e puntuale informazione sui rischi derivanti dal fumo
attivo/ passivo :
A differenza del settore pubblico per quanto riguarda il
punto 3) tale personale non può accertare ed irrogare sanzioni , talchè è d’ obbligo
indicare nel divieto l’autorità accertatrice l’infrazione ( polizia , carabinieri,
vigili urbani…).
E’ previsto a carico di chi è tenuto fare rispettare e vigilare sul divieto di fumo una sanzione , in caso di omissione,
amministrativa che oscilla tra i 220 ed
i 2000 € .
A tal proposito tale sanzione incombe sul datore di lavoro
, o su proprio incaricato in caso di formale delega notificata ed accettata
.Ciò vuol dire, a parere di chi scrive, che in caso di incarico ancorché
formale , ma non sostanziato da obbligazioni espresse ed accettate dal delegato, che la sanzione di che trattasi
non può che essere comminata al datore
di lavoro , che in tal caso non viene mai deresponsabilizzato.
E ‘di tutta evidenza, comunque, ricordare che il divieto
di fumo nei luoghi di lavoro non può e
non deve prescindere da quelle obbligazioni , insite nel Dlgs 626/94, di formazione ed informazione sui rischi
correlati.
Il datore di lavoro non può esimersi , in buona sostanza,
da fare il preconizzatore rigido dei rischi gravi del fumo passivo /attivo quasi a
mò di sacerdote laico ,stimolando
per ciò appunto in modo corretto ed evidente comportamenti virtuosi.
Anche se il datore di lavoro non può che porre in essere
denunce alle autorità indicate negli obbligatori
cartelli di divieto di fumo ai fini delle sanzioni amministrative, è di
tutta evidenza che, posto il divieto stesso, in caso di infrazioni il soggetto
violatore può incorrere legittimamente
nelle sanzioni normate dal codice disciplinare istituito in azienda, ovvero da
quello previsto dal CCNL applicato
ovvero ancora dalla L. 300/70.
In questi casi si
farà ricorso alla contestazione disciplinare con sanzioni , salvo casi più
gravi previsti dalla normativa 626 e che impongono la denuncia per illecito
penale.
Con riserva di maggiori approfondimenti .
Dr. Michele Regina
Direttore del Personale
Jacorossi Imprese Spa