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Roma 16.1.05

 

 

Il divieto di fumo nei luoghi aperti al pubblico e di lavoro (Legge 3/03 ,Dlgs 626/94,circolare Ministero salute del 17.12.04)

 

 

Le leggi e le correlate  istruzioni amministrative in oggetto dal 10.1.05 hanno , finalmente a parere di chi scrive , realizzato la più ampia vigenza per quanto attiene il divieto generalizzato di fumare.

 

Tale divieto non è inteso solo in termini di divieto di fare , quanto piuttosto  di tutela del diritto alla salute.

 

Più in particolare dal 10.1.05  è vietato fumare :

 

a) in tutti i locali ed ambienti pubblici

b) in tutti i locali privati aperti al pubblico o utenti

 

E ‘ consentito fumare solo in locali privati di cui  al punto b) ove siano state attrezzati ambienti per fumatori , tra l’altro facoltativi, nel rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal DPCM 23.12.03.

 

Con queste brevi note non si entra nel merito di quanto previsto per gli ambienti pubblici , quanto piuttosto nella disciplina per gli ambienti privati e in particolare per i datori di lavoro.

 

Incombe sul datore di lavoro l’obbligo generale  previsto dall’art.  2087 c.c. che prevede

 

Art. 2087 c.c.

(Tutela delle condizioni di lavoro)

 

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

 

Oltre quanto previsto  dall ‘art. citato la nostra Carta Costituzionale prevede

 

Art. 32 C.C.

 

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

 

Pertanto la legge 3/03 non fa altro che ribadire concetti consolidati , da un punto di vista dottrinario dal ns. ordinamento , nella fattispecie  di quello specifico  dell’igiene sui luoghi di lavoro.

 

Mentre prima del 10.1.05, quindi,  il datore di lavoro poteva sicuramente imporre il divieto di fumo per la normativa richiamata , dopo tale data vi è espressamente obbligato .

 

Si deve pertanto porre in essere dal 10.1.05  ,con dovere  di specifica e puntuale informazione sui rischi derivanti dal fumo attivo/ passivo  :

 

 

 

  1. l’obbligo di esporre il divieto di fumo  nei luoghi di lavoro con riferimento alla norma istitutrice
  2. le sanzioni applicabili ( da 27,5 a 275 € , raddoppiate in presenza delle due condizioni alternative : donna in evidente stato di gravidanza e minore di anni 12)
  3. il servizio di vigilanza del  personale preposto alle azioni di dissuasione.

 

A differenza del settore pubblico per quanto riguarda il punto 3) tale personale non può accertare ed irrogare sanzioni , talchè è d’ obbligo indicare nel divieto l’autorità accertatrice l’infrazione                    ( polizia , carabinieri, vigili urbani…).

 

E’ previsto a carico di chi è tenuto fare  rispettare e vigilare sul divieto di fumo  una sanzione , in caso di omissione, amministrativa che oscilla tra i 220  ed i 2000 € .

 

A tal proposito tale sanzione incombe sul datore di lavoro , o su proprio incaricato in caso di formale delega notificata ed accettata .Ciò vuol dire, a parere di chi scrive, che in caso di incarico ancorché formale , ma non sostanziato da obbligazioni espresse ed accettate  dal delegato, che la sanzione di che trattasi  non può che essere comminata al datore di lavoro , che in tal caso non viene mai deresponsabilizzato.

 

E ‘di tutta  evidenza, comunque, ricordare che il divieto di fumo  nei luoghi di lavoro non può e non deve prescindere da quelle obbligazioni , insite nel Dlgs 626/94, di formazione ed informazione sui rischi correlati.

 

Il datore di lavoro non può esimersi , in buona sostanza, da fare il preconizzatore rigido  dei rischi gravi del fumo passivo /attivo  quasi a mò di sacerdote laico  ,stimolando per ciò appunto in modo corretto ed evidente comportamenti virtuosi.

 

Anche se il datore di lavoro non può che porre in essere denunce alle autorità indicate negli obbligatori cartelli di divieto di fumo ai fini delle sanzioni amministrative, è di tutta evidenza che, posto il divieto stesso, in caso di infrazioni il soggetto violatore  può incorrere legittimamente nelle sanzioni normate dal  codice  disciplinare istituito in azienda, ovvero da quello  previsto dal CCNL applicato ovvero ancora dalla L. 300/70.

 

In  questi casi si farà ricorso alla contestazione disciplinare con sanzioni , salvo casi più gravi previsti dalla normativa 626 e che impongono la denuncia per illecito penale.

 

Con riserva di maggiori approfondimenti .

 

 

Dr. Michele Regina

Direttore del Personale

Jacorossi Imprese Spa

Michele.regina@jacorossi.it