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Roma 17.2.04

 

Accordo integrativo nazionale  Nettezza Urbana  privata gennaio 2004 ( Fise/CGIL-FP, FIT-CISL,UILTRASPORTI, CiSAL).

 

 

 

 

In data 13.1.04 , facendo seguito al rinnovo del 30.04.03, è stato sottoscritto , come atteso, un verbale d’accordo mediante il quale , oltre ad una  serie di chiarimenti doverosi  sulla nomenclatura delle retribuzioni (… base , individuale e globale ) vi sono i seguenti argomenti di immediato interesse per gli addetti al settore  che vengono succintamente esposti , salvo il rinvio al verbale di che trattasi per gli ulteriori approfondimenti del caso  .

 

1)     Incremento del premio per qualità della prestazione . Nel periodo  di corresponsione del premio nel 1° TRIMESTRE 2005  il valore di tale voce viene portata dagli attuali € 93,00 lordi annui per  dipendente a € 150,00  lordi annui ,con incremento pari a 61% rispetto al valore 2003. Tale voce era ferma dal 1991. Ovviamente tali voci dovranno costituire interesse per gli addetti nelle formulazioni di budget e costi.

2)     13 esima e 14ma . Si stabilisce e conferma  sia la data di corresponsione e sia la modalità di fruizione per ratei . Il rateo mensile  intero  matura per frazioni di almeno 15 gg.

3)     DPI.  Per quanto concerne tale argomento vi è , come consueto nel settore, una distinzione ed articolazione di tale disciplina . Viene precisato che se gli indumenti di lavoro , insieme agli altri, rientrano nell’ambito dei DPI a seguito di valutazione dei rischi in sede aziendale questi stessi devono  essere tenuti  nella condizione di efficienza ( compreso il lavaggio, non surrogabile con indennità per espressa previsione contrattuale ) da parte del Datore di Lavoro. Per quanto,invece, concerne gli altri indumenti di lavoro ,non qualificati come DPI, viene confermata l’indennità di lavaggio  indumenti di € 0,26 gg . Pertanto le funzioni aziendali   coinvolte nella applicazione della disciplina 626 e succ. modd. ed integ. dovranno prestare la massima attenzione su tale disciplina. Relativamente alle spese medie annue che il Datore di lavoro deve impegnare è previsto che la somma complessiva, per DPI e indumenti non DPI, sia pari ad € 291,65 per dipendente,con rivalutazione annuale  in base ad indici ISTAT .

4)     Malattia ed infortunio .  Tali istituti vengono innovati e viene disciplinato il comporto in breve, prolungato , ovvero con ricovero.  Quello  breve è pari a 365 gg di calendario in un tiennio ( 1095 gg) .Invece quello prolungato è stabilito in 455 gg di calendario in un triennio. Il comporto prolungato è applicabile nei seguenti tre casi : a) quando vi sia un unico evento morboso continuativo  ; b) quando nel triennio vi siano due eventi di almeno 90 gg cadauno;  c) quando alla scadenza del termine dell’anno vi sia l’ultimo  evento morboso superiore a 90 gg. Nel caso in cui , sia di comporto breve che prolungato , vi siano eventi morbosi che comportino il ricovero ospedaliero ,anche in day hospital , i periodi di comporto rispettivi sono incrementati fino ad un massimo  di 120 gg di calendario . In ogni caso, di cui sopra,  è fatto salvo il trattamento economico ai lavoratori. A gennaio di ogni anno l’azienda deve comunicare ai lavoratori il superamento delle 250 gg di malattia nel triennio precedente. Al supermanto del periodo di comporto  breve il lavoratore può richiedere un’aspettativa non retribuita fino ad un massimo di  90 gg . Nel caso di comporto prolungato, invece,  tale richiesta  può arrivare a 270 gg . Superati tutti i periodi sindacati ( comporto e aspettativa)  potrà essere risolto il rapporto ad iniziativa di una delle parti. Per quanto concerne malattia ed infortunio vengono precisati  e ribaditi  gli obblighi  di comunicazione e certificazione  posti ad esclusivo carico dei lavoratori , cha a tal riguardo andranno informati previa affissione nelle  bacheche aziendali , o mediante consegna di CCNL quando avrà definitiva stesura,  della relativa disciplina contrattuale come innovata. Per quanto concerne le indennità di infortunio vengono precisati gli obblighi del datore di lavoro nella anticipazione delle indennità poste a carico dell’INAIL e l’obbligo del lavoratore di domiciliare per tale motivo presso il datore di lavoro gli assegni dell’INAIL medesimo.

5)     Indennità di chiamata e reperibilità .  Sono state previste dette indennità per l’effettuazione di determinati servizi , periodici o per tutto l’anno, individuati dal datore di lavoro previo esame congiunto preventivo con le OO.SS. Le  indennità di che trattasi sono pari a : per quelle a chiamata =  hh 1,50 ( un ora e mezza)  di retribuzione individuale con le maggiorazioni di straordinario , feriale o festivo ; per quelle di reperibilità da € giornalieri 5,00 lordi a € 10,00 lordi  a seconda di diverse situazioni derivanti da programmazioni feriali, festive , ovvero turnazioni non pianificate.

 

Con riserva di ulteriori informazioni.

 

 

Dr. Michele Regina

Direttore del Personale

Jacorossi Imprese Spa

065074164

michele.regina@jacorossi.it