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Roma
17.2.04
Accordo
integrativo nazionale Nettezza
Urbana privata gennaio 2004 (
Fise/CGIL-FP, FIT-CISL,UILTRASPORTI, CiSAL).
In
data 13.1.04 , facendo seguito al rinnovo del 30.04.03, è stato sottoscritto ,
come atteso, un verbale d’accordo mediante il quale , oltre ad una serie di chiarimenti doverosi sulla nomenclatura delle retribuzioni (… base
, individuale e globale ) vi sono i seguenti argomenti di immediato interesse
per gli addetti al settore che vengono
succintamente esposti , salvo il rinvio al verbale di che trattasi per gli
ulteriori approfondimenti del caso .
1)
Incremento del premio per qualità della prestazione . Nel periodo
di corresponsione del premio nel 1° TRIMESTRE 2005 il valore di tale voce viene portata dagli
attuali € 93,00 lordi annui per dipendente
a € 150,00 lordi annui ,con
incremento pari a 61% rispetto al valore 2003. Tale voce era ferma dal 1991.
Ovviamente tali voci dovranno costituire interesse per gli addetti nelle
formulazioni di budget e costi.
2)
13 esima e 14ma . Si
stabilisce e conferma sia la data di
corresponsione e sia la modalità di fruizione per ratei . Il rateo mensile intero
matura per frazioni di almeno 15 gg.
3)
DPI. Per
quanto concerne tale argomento vi è , come consueto nel settore, una
distinzione ed articolazione di tale disciplina . Viene precisato che se gli
indumenti di lavoro , insieme agli altri, rientrano nell’ambito dei DPI a
seguito di valutazione dei rischi in sede aziendale questi stessi devono essere tenuti nella condizione di efficienza ( compreso
il lavaggio, non surrogabile con indennità per espressa previsione contrattuale
) da parte del Datore di Lavoro. Per quanto,invece, concerne gli altri
indumenti di lavoro ,non qualificati come DPI, viene confermata l’indennità di
lavaggio indumenti di € 0,26 gg .
Pertanto le funzioni aziendali
coinvolte nella applicazione della disciplina 626 e succ. modd. ed
integ. dovranno prestare la massima attenzione su tale disciplina.
Relativamente alle spese medie annue che il Datore di lavoro deve impegnare è
previsto che la somma complessiva, per DPI e indumenti non DPI, sia pari ad € 291,65
per dipendente,con rivalutazione annuale
in base ad indici ISTAT .
4)
Malattia ed infortunio . Tali istituti vengono innovati e viene disciplinato
il comporto in breve, prolungato , ovvero con ricovero. Quello
breve è pari a 365 gg di calendario in un tiennio ( 1095
gg) .Invece quello prolungato è stabilito in 455 gg di calendario in un
triennio. Il comporto prolungato è applicabile nei seguenti tre casi : a)
quando vi sia un unico evento morboso continuativo ; b) quando nel triennio vi siano due eventi
di almeno 90 gg cadauno; c) quando alla
scadenza del termine dell’anno vi sia l’ultimo
evento morboso superiore a 90 gg. Nel caso in cui , sia di comporto
breve che prolungato , vi siano eventi morbosi che comportino il ricovero
ospedaliero ,anche in day hospital , i periodi di comporto rispettivi sono
incrementati fino ad un massimo di 120
gg di calendario . In ogni caso, di cui sopra,
è fatto salvo il trattamento economico ai lavoratori. A gennaio
di ogni anno l’azienda deve comunicare ai lavoratori il superamento
delle 250 gg di malattia nel triennio precedente. Al supermanto del
periodo di comporto breve il lavoratore
può richiedere un’aspettativa non retribuita fino ad un massimo di 90 gg . Nel caso di comporto prolungato,
invece, tale richiesta può arrivare a 270 gg . Superati tutti i
periodi sindacati ( comporto e aspettativa)
potrà essere risolto il rapporto ad iniziativa di una delle parti. Per
quanto concerne malattia ed infortunio vengono precisati e ribaditi
gli obblighi di comunicazione e
certificazione posti ad esclusivo carico
dei lavoratori , cha a tal riguardo andranno informati previa affissione
nelle bacheche aziendali , o mediante
consegna di CCNL quando avrà definitiva stesura, della relativa disciplina contrattuale come
innovata. Per quanto concerne le indennità di infortunio vengono precisati
gli obblighi del datore di lavoro nella anticipazione delle indennità poste
a carico dell’INAIL e l’obbligo del lavoratore di domiciliare per tale motivo
presso il datore di lavoro gli assegni dell’INAIL medesimo.
5)
Indennità di chiamata e reperibilità . Sono state
previste dette indennità per l’effettuazione di determinati servizi , periodici
o per tutto l’anno, individuati dal datore di lavoro previo esame congiunto
preventivo con le OO.SS. Le indennità di
che trattasi sono pari a : per quelle a chiamata = hh 1,50 ( un ora e mezza) di retribuzione individuale con le
maggiorazioni di straordinario , feriale o festivo ; per quelle di
reperibilità da € giornalieri 5,00 lordi a € 10,00 lordi a seconda di diverse situazioni derivanti da
programmazioni feriali, festive , ovvero turnazioni non pianificate.
Con
riserva di ulteriori informazioni.
Dr. Michele Regina
Direttore del Personale
Jacorossi Imprese Spa
065074164