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Destinazioni del TFR : precisazioni operative di COVIP

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ( COVIP ) , con deliberazione del 21.3.07,   ha emanato le direttive recanti  chiarimenti operativi circa l’applicazione del DM 30.1.07 , adottato ai sensi della Legge 296/06 relativamente alla destinazione del TFR a previdenza complementare .

A tal fine  la COVIP ha individuato i seguenti casi tipo .

1) Lavoratore tenuto ad esprimere la volontà per la destinazione del TFR e lavoratori  che abbiano già espresso la medesima per precedenti rapporti di lavoro.

La COVIP ricorda che sono chiamati ad esprimere la loro volontà tutti i lavoratori, esclusi colf e  dipendenti PPAA ,  che al 31.12.06 non avevano aderito a previdenza complementare con destinazione del TFR . Per effetto dell’art. 1 , comma 4 del DM , i  lavoratori dipendenti che hanno  destinato, in maniera esplicita o tacita,  il tfr ad una forma di previdenza complementare  in precedenti rapporti di lavoro non sono tenuti a compilare il modulo TFR2. In occasione del  nuovo rapporto di lavoro la scelta ,già effettuata, da tali lavoratori circa la destinazione del tfr a previdenza complementare rimane valida . Però il lavoratore , in occasione del nuovo rapporto di lavoro , entro sei mesi dalla successiva assunzione, deve scegliere , non già tra tfr e previdenza complementare , cosa non più  attuabile ,  la nuova  forma di previdenza complementare cui intende aderire. Tale scelta non obbliga a compilare i moduli di cui al DM di gennaio anche se il lavoratore deve sempre comunicare per iscritto al proprio nuovo datore di lavoro  la nuova adesione.

2) lavoratori che hanno riscattato la precedente posizione di previdenza complementare .

Se il lavoratore si trova nella situazione di aver riscattato , in base alla normativa , la precedente posizione previdenziale e si trovi ad accedere ad un nuovo lavoro dovrà compilare il mod. TFR2 avendo a disposizione i sei mesi prescritti in questo caso .

3)  Conferma delle scelte già operate autonomamente .

La COVIP conferma le posizioni già espresse nel DM . Le scelte fatte autonomamente ( con i modelli c.d. fai da te ) , prima della emanazione dei DDMM di gennaio u.s., dovranno essere confermate  con i modd .ministeriali  .

4) Decorrenza degli effetti delle scelte .

Sia per coloro che presentano il mod. TFR 1 o TFR2 gli effetti  della scelta decorrono dal periodo di paga in corso alla scelta .  Per entrambe le posizioni , per il periodo transitorio ( 1°semestre 07 ) , il versamento decorrerà da luglio 07 , fatti salvi i periodi in cui è avvenuta la scelta .

5) Sospensione dell’attività lavorativa e decorrenza del semestre per la scelta. .

La COVIP , molto opportunamente a parere di chi scrive,  chiarisce i casi di sospensione dell’attività lavorativa con la correlata sospensione del semestre per la scelta.  Infatti, l’Ente chiarisce che solo nei casi in cui  vi sia una sospensione lavorativa con conseguente sospensione della maturazione del tfr  può esservi la sospensione della decorrenza del semestre . Per l’appunto vengono  fatti due esempi : a) caso di congedo parentale ( aspettativa  facoltativa per maternità) e b ) aspettativa non retribuita .

Nel caso a) matura il tfr e non si sospende la decorrenza del semestre ; nel caso b ) non matura  il tfr e si sospende la decorrenza del semestre.

6) Cessazione del rapporto nel semestre .

Altrettanto opportunamente la COVIP chiarisce che non si perfeziona il semestre per il silenzio assenso nel caso in cui il lavoratore cessi entro il semestre il proprio rapporto di lavoro . In questo caso se il lavoratore prima della scadenza del semestre cessa ha diritto al pagamento del tfr maturato. E’ appena il caso di rammentare che ciò vale anche nel caso in cui non abbia ancora esplicitamente dichiarato la propria scelta per l’opzione .

7) Conferimento del tfr per i lavoratori già iscritti  a forma di previdenza completare e che non versavano quote di tfr .

Relativamente a questi casi COVIP chiarisce che i lavoratori, iscritti in data antecedente al 29.4.93,  dovranno indicare la scelta con il mod. TFR 1 , sezioni 3 o 4 .

8) revoca della scelta di mantenere il tfr .

I lavoratori che abbiano scelto di mantenere il tfr in qualsiasi momento possono revocare tale scelta. La revoca e la scelta per la previdenza complementare deve avvenire in forma scritta senza obbligo di alcun modulo.

 

9) Portabilità della posizione presso FONDINPS .

COVIP   chiarisce che presso FONDINPS confluiscono residualmente  i tfr  dei silenti senza fondi negoziali. I lavoratori entro un anno di parcheggio presso Fondinps possono portare il loro tfr presso altro fondo prescelto. COVIP chiarisce che prima dell’anno può essere fatta la scelta presso altro fondo e decorso l’anno si può richiedere il ricongiungimento presso il fondo scelto.

 

Michele Regina

25.3.07