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Destinazioni del TFR : precisazioni operative di
COVIP
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (
COVIP ) , con deliberazione del 21.3.07,
ha emanato le direttive recanti
chiarimenti operativi circa l’applicazione del DM 30.1.07 ,
adottato ai sensi della Legge 296/06 relativamente alla destinazione del TFR a
previdenza complementare .
A tal fine la
COVIP ha individuato i seguenti casi tipo .
1) Lavoratore tenuto ad esprimere la volontà per
la destinazione del TFR e lavoratori che
abbiano già espresso la medesima per precedenti rapporti di lavoro.
La COVIP ricorda che sono chiamati ad esprimere la
loro volontà tutti i lavoratori, esclusi colf e
dipendenti PPAA , che al 31.12.06
non avevano aderito a previdenza complementare con destinazione del TFR . Per
effetto dell’art. 1 , comma 4 del DM , i
lavoratori dipendenti che hanno destinato, in maniera esplicita o
tacita, il tfr ad una forma di previdenza complementare in precedenti rapporti di lavoro non sono
tenuti a compilare il modulo TFR2. In occasione del nuovo rapporto di lavoro la scelta ,già
effettuata, da tali lavoratori circa la destinazione del tfr a previdenza
complementare rimane valida . Però il lavoratore , in occasione del nuovo rapporto
di lavoro , entro sei mesi dalla successiva assunzione, deve scegliere ,
non già tra tfr e previdenza complementare , cosa non più attuabile , la nuova
forma di previdenza complementare cui intende aderire. Tale scelta non
obbliga a compilare i moduli di cui al DM di gennaio anche se il lavoratore
deve sempre comunicare per iscritto al proprio nuovo datore di lavoro la nuova adesione.
2) lavoratori che hanno riscattato la precedente
posizione di previdenza complementare .
Se il lavoratore si trova nella situazione di aver
riscattato , in base alla normativa , la precedente posizione previdenziale e
si trovi ad accedere ad un nuovo lavoro dovrà compilare il mod. TFR2 avendo a
disposizione i sei mesi prescritti in questo caso .
3) Conferma
delle scelte già operate autonomamente .
La COVIP conferma le posizioni già espresse nel DM .
Le scelte fatte autonomamente ( con i modelli c.d. fai da te ) , prima
della emanazione dei DDMM di gennaio u.s., dovranno essere confermate con i modd .ministeriali .
4) Decorrenza degli effetti delle scelte .
Sia per coloro che presentano il mod. TFR 1 o TFR2
gli effetti della scelta decorrono dal
periodo di paga in corso alla scelta .
Per entrambe le posizioni , per il periodo transitorio ( 1°semestre 07 )
, il versamento decorrerà da luglio 07 , fatti salvi i periodi in cui è
avvenuta la scelta .
5) Sospensione dell’attività lavorativa e decorrenza
del semestre per la scelta. .
La COVIP , molto opportunamente a parere di chi
scrive, chiarisce i casi di sospensione
dell’attività lavorativa con la correlata sospensione del semestre per la
scelta. Infatti, l’Ente chiarisce che
solo nei casi in cui vi sia una
sospensione lavorativa con conseguente sospensione della maturazione del tfr può esservi la sospensione della decorrenza
del semestre . Per l’appunto vengono
fatti due esempi : a) caso di congedo parentale (
aspettativa facoltativa per maternità) e
b ) aspettativa non retribuita .
Nel caso a) matura il tfr e non si sospende la
decorrenza del semestre ; nel caso b ) non matura il tfr e si sospende la decorrenza del
semestre.
6) Cessazione del rapporto nel semestre .
Altrettanto opportunamente la COVIP chiarisce che non
si perfeziona il semestre per il silenzio assenso nel caso in cui il
lavoratore cessi entro il semestre il proprio rapporto di lavoro . In questo
caso se il lavoratore prima della scadenza del semestre cessa ha diritto al
pagamento del tfr maturato. E’ appena il caso di rammentare che ciò vale anche
nel caso in cui non abbia ancora esplicitamente dichiarato la propria scelta
per l’opzione .
7) Conferimento del tfr per i lavoratori già
iscritti a forma di previdenza
completare e che non versavano quote di tfr .
Relativamente a questi casi COVIP chiarisce che i
lavoratori, iscritti in data antecedente al 29.4.93, dovranno indicare la scelta con il mod. TFR 1
, sezioni 3 o 4 .
8) revoca della scelta di mantenere il tfr .
I lavoratori che abbiano scelto di mantenere il tfr
in qualsiasi momento possono revocare tale scelta. La revoca e la scelta per la
previdenza complementare deve avvenire in forma scritta senza obbligo di alcun
modulo.
9) Portabilità della posizione presso FONDINPS .
COVIP
chiarisce che presso FONDINPS confluiscono residualmente i tfr
dei silenti senza fondi negoziali. I lavoratori entro un anno di
parcheggio presso Fondinps possono portare il loro tfr presso altro
fondo prescelto. COVIP chiarisce che prima dell’anno può essere fatta la scelta
presso altro fondo e decorso l’anno si può richiedere il ricongiungimento
presso il fondo scelto.
Michele Regina
25.3.07