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La manovra d’estate .
In G.U.R.I. del 4/7/2006 è pubblicato il DL 223 del 2006 che riporta disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.
Con detto decreto il Governo Prodi ha messo mano ad un serie di provvedimenti che incideranno in maniera più che sensibile , tra gli altri, presso gli addetti ai lavoro degli uffici di amministrazione del personale .
Entrando in rapido dettaglio, per quanto d’interesse per l’amministrazione del personale , si evidenziano alcune di dette novità :
1) Dal 1 maggio 2007 cambiano le date per gli adempimenti fiscali
· la consegna delle CUD è anticipata al 28.2 di ogni anno
· il modello 770 deve essere inviato telematicamente al 31.3 di ogni anno
· si sottolinea , inoltre, sempre in termini adempimenti che il modello UNICO dovrà essere trasmesso telematicamente entro il 31.7 di ogni anno e le imposte sono anticipate al giorno 16 di giugno , con spostamento al 16 di luglio del pagamento con maggiorazione dello 0, 40%
· quanto sopra esplicherà i suoi effetti , pertanto , dal 2008 .
2) vengono di fatto riproporzionati i crediti d’imposta per lavoro svolto all’estero in quanto le stesse dovranno essere appunto rioproporzionate al minor imponibile convenzionale in Italia. Ciò rispetto al passato comporterà un minor credito d’imposta IRPEF per tali percettori.
3) Dal 4 luglio di quest’anno la norma prevista dall’ art. 19 comma 4-bis del TUIR 917/86 , tra l’altro sotto infrazione UE , viene abrogata . Si trattava in buona sostanza del particolare regime agevolativo previsto per gli incentivi all’esodo per lavoratori con oltre 55 anni, se uomini, e con oltre 50, se donne, pari al metà dell’aliquota fiscale del TFR . Questa norma , abrogata dal dal 4 luglio porrà qualche problema per gli eventuali piani di incentivo all’esodo già pianificati tra fine giugno e gli inizi del corrente mese con l’ovvia conseguenza della probabile rinegoziazione degli stessi .
4) I sostituti d’imposta dovranno liquidare assoggettando a ritenuta fiscale d’acconto i corrispettivi di cui all’art. 67 TUIR cit. per obblighi di fare e non fare . Tali somme erano legati a tassazione in sede di dichiarazione del percipiente. Ora il fisco richiede l’assoggettamento in sede di liquidazione . E’ il caso , però , di dire che ove tali somme derivavano da chiusure transattive nell’ambito di rapporti di lavoro già avevano , ed hanno, la loro tassazione effettuata dal sostituto.
5) Il fisco ai fini della tassazione definitiva del TFR o indennità equipollenti , disciplinate dagli art. 17 e segg. del TUIR cit. , guadagna un anno : infatti è previsto che la liquidazione della imposizione definitiva a debito o credito avvenga entro il 4° anno dalla dichiarazione 770 del sostituto (fino ad ora l’ufficio della Intendenza di Finanza poteva rettificare le imposte sul TFR entro 3 anni dalla presentazione della dichiarazione 770 da parte del datore di lavoro)
6) Sempre in tema di tassazione definitiva del TFR ed indennità equipollenti è previsto che, per le somme erogate dal 1.1.03 al 31.12.05 , laddove l’imposta a debito o a credito sia inferiore ai € 100,00 non si procederà ad iscrizione a ruolo o a rimborso .
7) Tempi duri anche per manager e quadri per la tassazione delle stock options. Le stesse dal 5 luglio 06 perdono la loro agevolazione fiscale e previdenziale particolari . Da un punto di vista fiscale si passa,appunto , ad una tassazione ordinaria sulle plusvalenze tra prezzo di cessione e valore normale di esercizio rispetto all’aliquota precedente del 12,5% . Anche in questo caso è presumile una rinegoziazione di piani retributivi ed MBO in sede aziendale.
8) Nei lavori in appalto , e non solo in edilizia ,è prevista e rafforzata la solidarietà tra appaltatore e sub-appaltatore per le obbligazioni previdenziali e fiscali di questi ultimo . Il primo deve verificare che il secondo versi effettivamente contributi e ritenute prima di effettuare il pagamento dei corrispettivi. Tra l’altro la nuova normativa dispone pesanti sanzioni in capo al committente per appalti dal 4.7.06 nel caso in cui lo stesso non verifichi preventivamente che l’appaltatore abbia effettivamente pagato ritenute fiscali, contributi previdenziali e premi INAIL . Le sanzioni variano da € 5.000 a 200.000 .
Il dl dovrà essere convertito in legge entro 60 gg dalla pubblicazione pur esplicando in detto periodo i suoi effetti.
Ovviamente , si rimane in attesa delle apposite Circolari di prassi amministrativa fiscale e previdenziale per gli ulteriori approfondimenti .
Michele Regina
Direttore Personale
APL TEMPOR
michele.regina@tempor.it