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Roma 13.2.05
La sentenza n. 50 del 2005 della Corte
Costituzionale sulla costituzionalità
legge Biagi..
La
Corte Costituzionale con la sentenza di che trattasi il 13.1.05 si è pronunciata in merito ai ricorsi
presentati, a più riprese, dalla
Regioni Basilicata, Emilia-Romagna,Marche,
Toscana e dalla Provincia Autonoma di Trento per dubbi di legittimità
costituzionale del Dlgs. 276/03 e della sua legge ispiratrice ,L.30/03.
In
buona sostanza il Dlgs 276/04 ha superato gli esami quasi in toto
,lasciando però i dubbi di costituzionalità su due istituti .
I
tirocini formativi estivi (art. 60
Dlgs 276/03) , secondo il Giudice delle Leggi , dovranno essere ricondotti
all’attribuzione e potestà normativa delle Regioni e ciò non costituisce e costituirà problema
alcuno per cui dogliarsi ,previo lifting
legislativo.
Ma
il problema grave è costituito, ad avviso di chi scrive, dalla messa al bando
dell’art. 22,comma 6, del Dlgs 276/03.
Si
riporta per migliore conoscenza di tutti la parte incriminata
:
art. 22 ……
6. La disciplina in materia di assunzioni
obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto
legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione
Come è noto , il decreto in discorso , tra
l’altro , ha riformulato la disciplina del vecchio interinale, introducendo il
nuovo contratto di somministrazione .Il comma 6 sopra riportato forniva un appeal interessante per gli utilizzatori
in quanto escludeva , come nel vecchio interinale, tali risorse dal computo sia
del collocamento disabili ( ex collocamento obbligatorio) che dalla previsione
della riserva delle c.d. categorie a rischio di occupabilità.
Non
v’ è chi non veda che tale acclarata illegittimità arrecherà alle Agenzie per
il Lavoro , ma soprattutto agli utilizzatori , un grave contraccolpo .
Infatti
se la Corte dichiara con la sentenza n. 50
…..”
l’illegittimità costituzionale dell’art.
22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003;
l’illegittimità costituzionale dell’art.
60 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
….”
gli
attori economici rimangono prima sorpresi e poi si immobilizzano.
Il
Legislatore dovrà porre urgentemente mano alla nuova formulazione , tenendo
presente che non si può , sul nascere, stroncare un’opportunità che le aziende
utilizzatrici stavano pensando di utilizzare ,mentre le Agenzie per il Lavoro
stavano già investendo.
Si
pensi, ad esempio, all’ipotesi di esternalizzare il centralino di un
azienda o la sua portineria/pulizia etc..; ciò sarà
irrimediabilmente rinviato nelle more di
sapere cosa farà il Legislatore.
Si dovrà ,al più presto, fare chiarezza anche
sui rapporti di lavoro derivanti da somministrazioni a tempo determinato ; più
in particolare si dovrà precisare se e per quali rapporti e durate entreranno nei computi di che trattasi.
In
ogni caso si dovrà chiarire in modo esaustivo
, sempre che rimarrà vigente il comma 5 dell’art. 22 del citato Dlgs , su
chi ( somministratore o utilizzatore ?)
effettivamente dovranno caricarsi
i maggiori oneri con i correlati computi della riserva disabili e della riserva
categorie svantaggiate.
Questo
chiarimento da parte del
Legislatore non solo dovrà essere celere
, ma dovrà anche tener conto delle specificità della somministrazione e della ratio del suo utilizzo da parte
dell’utilizzatore.
Non
dovremmo e vorremmo cominciare a
parlare di scelte costruite a tavolino
che non arrecano benefici al lavoro e che invece fanno paventare crisi di altri
settori.
Con riserva di maggiori approfondimenti.
Dr. Michele Regina
Direttore del Personale
Jacorossi Imprese Spa