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Roma 13.2.05

 

La sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale  sulla costituzionalità legge Biagi..

 

La Corte Costituzionale con la sentenza di che trattasi il 13.1.05  si è pronunciata in merito ai ricorsi presentati, a più riprese,  dalla Regioni  Basilicata, Emilia-Romagna,Marche, Toscana e dalla Provincia Autonoma di Trento per dubbi di legittimità costituzionale del Dlgs. 276/03 e della sua legge ispiratrice ,L.30/03.

In buona sostanza il Dlgs 276/04 ha superato gli esami  quasi in toto ,lasciando però i dubbi di costituzionalità su due istituti .

 

I tirocini formativi estivi (art. 60 Dlgs 276/03) , secondo il Giudice delle Leggi , dovranno essere ricondotti all’attribuzione e potestà normativa delle Regioni  e ciò non costituisce e costituirà problema alcuno per cui dogliarsi ,previo lifting legislativo.

 

Ma il problema grave è costituito, ad avviso di chi scrive, dalla messa al bando dell’art. 22,comma 6, del Dlgs 276/03.

 

Si riporta per migliore conoscenza di tutti la parte  incriminata :

 

 

art. 22 ……

 

6. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e la riserva di cui all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto legislativo n. 181 del 2000, non si applicano in caso di somministrazione

 

 

 

  Come è noto , il decreto in discorso , tra l’altro , ha riformulato la disciplina del vecchio interinale, introducendo il nuovo contratto  di somministrazione .Il comma 6 sopra riportato forniva un appeal interessante per gli utilizzatori in quanto escludeva , come nel vecchio interinale, tali risorse dal computo sia del collocamento disabili ( ex collocamento obbligatorio) che dalla previsione della riserva delle c.d. categorie a rischio di occupabilità.

 

Non v’ è chi non veda che tale acclarata illegittimità arrecherà alle Agenzie per il Lavoro , ma soprattutto agli utilizzatori , un grave contraccolpo .

 

Infatti se la Corte dichiara con la sentenza n. 50 

…..”

l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003;

l’illegittimità costituzionale dell’art. 60 del decreto legislativo n. 276 del 2003;   ….”

 

gli attori economici rimangono prima sorpresi e poi si immobilizzano.

 

Il Legislatore dovrà porre urgentemente mano alla nuova formulazione , tenendo presente che non si può , sul nascere, stroncare un’opportunità che le aziende utilizzatrici stavano pensando di utilizzare ,mentre le Agenzie per il Lavoro stavano già investendo.

 

Si pensi, ad esempio, all’ipotesi di esternalizzare il centralino di un azienda  o la  sua portineria/pulizia etc..; ciò sarà irrimediabilmente  rinviato nelle more di sapere cosa farà il Legislatore.

 

 Si dovrà ,al più presto, fare chiarezza anche sui rapporti di lavoro derivanti da somministrazioni a tempo determinato ; più in particolare si dovrà precisare se e per quali rapporti e durate  entreranno nei computi di che trattasi.

 

In ogni caso si dovrà chiarire in modo esaustivo  , sempre che rimarrà vigente il comma 5 dell’art. 22 del citato Dlgs , su chi  ( somministratore o utilizzatore ?)  effettivamente  dovranno caricarsi i maggiori oneri con i correlati computi della riserva disabili e della riserva categorie svantaggiate.

 

Questo chiarimento  da parte del Legislatore  non solo dovrà essere celere , ma dovrà anche tener conto delle specificità della somministrazione e della ratio del suo utilizzo da parte dell’utilizzatore.

 

Non dovremmo e vorremmo  cominciare a parlare  di scelte costruite a tavolino che non  arrecano benefici al lavoro  e che invece fanno paventare crisi di altri settori.


Con riserva di maggiori approfondimenti.

 

Dr. Michele Regina

Direttore del Personale

Jacorossi Imprese Spa

Michele.regina@jacorossi.it