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Lavoratori extracomunitari in Italia.
Chi avesse avuto la ventura
o sventura di imbattersi ( per
le criticità burocratiche , a seconda delle diverse opinioni ) nell’assunzione
di un cittadino extracomunitario non ha potuto far altro che verificare di
persona quanto sia tortuoso e difficile
l’iter applicativo della normativa in questione
, anche ( o soprattutto) dopo il remake della Bossi-Fini.
Per motivi di praticità solleviamo il lettore dalla
procedura di assunzione ex novo di un cittadino extracomunitario che si
trova nel suo paese d’origine e che deve essere chiamato nei limiti di
contingentamenti ( sempre più incomprensibili)
da un potenziale datore di lavoro in Italia.
Parliamo soprattutto , da attori che ogni giorno sono in
prima linea nel mercato del lavoro, di lavoratori che sono in Italia con
regolare permesso di soggiorno o con istanza di rinnovo dello stesso .
Questi lavoratori possono instaurare , sulla scorta della
regolarità del detto permesso di soggiorno , normali rapporti lavoro con
Imprese, agenzie per il Lavoro , privati datori di lavoro ( famiglie o altro) .
Almeno ciò era così fino a pochi mesi or sono.
Se leggiamo con attenzione le note informative riportate
nelle apposite sezioni ministeriali di www.interno.it e www.welfare.gov.it
sull’argomento ci imbattiamo in un marea di informazioni e di modulistica che
il comune datore di lavoro , afflitto dalla carenza di manodopera , ha
dapprima un moto di annichilimento e poi
un sentimento di rabbia.
Infatti , parlando del caso di che trattasi , lavoratore
già presente in Italia , leggiamo che dobbiamo fare , prima dell’assunzione o
contestualmente il c.d. contratto di soggiorno .
Ovvero , udite udite, non esiste più per tali lavoratori la
normale lettera di assunzione controfirmata dalle parti ai fini contrattuali ,
bensì un orpello burocratico denominato
come detto contratto di soggiorno che è un fritto misto di contratto privatistico-pubblicistico.
Ci riferiamo per l’appunto ai modelli contratto di soggiorno modello Q o
modello R , tra gli altri , scaricabili dai citati siti del Ministero del Lavoro o dell’Interno.
Modelli , tra l’altro , veicolati per internet , per
circolari , ma non per decreti legge o atti aventi forza e requisito di legge (
ma questa è un’inezia…) .
Ma veniamo al dunque : perché tanto astio nei confronti di
tali novità burocratiche .
Non v’è chi non veda che larga parte di lavori sono svolti
da cittadini non appartenenti alla UE : in particolare in alcuni settori
privati , quali la Sanità o le Sale
Bingo o le Pulizie, detto personale è al 40-50 % extra UE.
Vi sono Agenzie per il lavoro che dichiarano che nei propri
organici somministrati i lavoratori extra UE sono stabilmente il 30 %.
Nei contratti di soggiorno per lavoro i datori di lavoro ( tutti ) devono verificare la regolarità del permesso
di soggiorno , l’idoneità o sussistenza delle caratteristiche
igienico-sanitarie dell’alloggio abitato dal cittadino extra UE , sobbarcarsi
il ristoro delle spese di rimpatrio .
Se il datore di lavoro non è attento e ligio a questo nuovo
ruolo di poliziotto-ispettore ASL soggiacerebbe
a pesanti sanzioni penali ed amministrative.
Questo è un bel modo , ad avviso di chi scrive, di
scoraggiare comportamenti virtuosi con evidenti conseguenze sull’occupabilità
regolare o emersa ; infatti sono tanti i datori di lavoro che non se la sentono
di accollarsi responsabilità che non avvertono proprie in base al codice civile
.
Staremo a vedere .
Michele Regina
Direttore del Personale Tempor-Agenzia per il
Lavoro
michele.
regina@tempor.it