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Roma 18.7.04

 

Appunti  sul lavoro occasionale e il  nuovo regime contributivo .

 

 

L’Inps ha emanato sull’argomento  di recente la Circolare 103 del 6.7.04.

 

Tale Circolare , in ottemperanza all’art. 44 DL 269/03 ,disciplina il nuovo regime contributivo per il lavoro occasionale.

 

A tale riguardo si ricorda , argomentando sia le innovazioni poste in essere dal d.lgs.276/03 sia quelle del citato articolo 44 ,nonché le circolari  succedutesi sull’argomento  , che  l’area del lavoro occasionale disciplinata dalla circolare INPS è quella riferita al lavoro occasionale ex art. 67 TUIR, e più in generale  quella riferita all’ art. 2222 c.c..

Si riportano per più agile comprensione gli artt. di che trattasi .

 

Art. 2222 c.c.

(Contratto d'opera)

 

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

 

Art.67 TUIR

….

l) i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;

 

 

Pertanto , quanto disciplinato dalla Finanziaria per il 2004 per il lavoro occasionale non è da confondere con la nuova portata del lavoro occasionale  ex dlgs 276/03 ,art.61.

 

Infatti ,dato l’utilizzo  similare delle denominazioni delle  due diverse  realtà contrattuali, si è portati ad essere indotti in errore.

 

Il lavoro occasionale previsto dalla legge Biagi è in pratica una mini-cococo ,ove vi sono sia le caratteristiche di continuità, seppure non superiore a 30 gg annui , e coordinazione  con il committente  ,salvo che il compenso non superi i 5000,00 lordi annui .

 

art. 61 dlgs 276/03

(Definizione e campo di applicazione)

 

1. Ferma restando la disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.

2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo. ….

 

 

Non è da confondere nemmeno con le prestazioni occasionali di tipo accessorio previste dalla stessa legge delegata di riforma.

 

Il lavoro autonomo occasionale è quello che  esaurisce il fine stesso del contratto nella prestazione sporadica e/o istantanea  del bene o servizio da parte del lavoratore  a favore di un terzo committente , in assenza di vincoli di subordinazione o coordinazione.

 

Pertanto , il lavoro autonomo occasionale dal corrente anno è soggetto alla disciplina del GLA con alcune caratteristiche proprie .

 

Intanto esiste una  franchigia , prevista anche per i venditori porta  a porta, di € 5000,00.

Sul supero di detto importo si calcola il contributo come previsto per i co.co.co. e co.co.a progetto nella misura del 10 % , se lavoratori già con copertura, 15% per pensionati e 17,80% per le altre categorie, oltre l’1% per il supero del tetto annuo  di 37.883,00 .

 

I contributi ,indicati nella ricevuta fiscale di tale categoria di lavoratori , non diminuiranno l’imponibile su  cui calcolare la ritenuta d’acconto del 20 %, salvo poi indicarli in diminuzione nella propria dichiarazione annuale dei redditi .

 

I lavoratore autonomo occasionale deve comunicare al committente quando si trova nella situazione reddituale di supero dei  5000,00 €  nel caso in cui abbia più redditi da altri  committenti . Sarà ,pure suo obbligo iscriversi alla GLA presso l’INPS.

 

Il committente verserà i contributi con le modalità e scadenze  previste per i co.co.co.

 

Per tali lavoratori , in quanto rientranti nell’art. 2222 c.c. e art 67 TUIR ,non è previsto la redazione del cedolino paga , l’iscrizione all’INAIL e nel matricola aziendale .

 

 

Dr. Michele Regina

Direttore RR.UU

Jacorossi Imprese Spa

Michele.regina@jacorossi.it