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Roma
18.7.04
Appunti sul lavoro occasionale e il nuovo regime contributivo .
L’Inps ha emanato sull’argomento di recente la Circolare 103 del 6.7.04.
Tale Circolare , in ottemperanza all’art. 44 DL 269/03
,disciplina il nuovo regime contributivo per il lavoro occasionale.
A tale riguardo si ricorda , argomentando sia le
innovazioni poste in essere dal d.lgs.276/03 sia quelle del citato articolo 44
,nonché le circolari succedutesi
sull’argomento , che l’area del lavoro occasionale disciplinata dalla
circolare INPS è quella riferita al lavoro occasionale ex art. 67 TUIR, e più
in generale quella riferita all’ art.
2222 c.c..
Si riportano per più agile comprensione gli artt. di che
trattasi .
Art. 2222 c.c.
(Contratto d'opera)
Quando una persona si
obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del
committente si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia
una disciplina particolare nel libro IV.
Art.67 TUIR
….
l) i redditi derivanti da attività
di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi
di fare, non fare o permettere;
…
Pertanto , quanto disciplinato dalla Finanziaria per il
2004 per il lavoro occasionale non è da confondere con la nuova portata del
lavoro occasionale ex dlgs 276/03
,art.61.
Infatti ,dato l’utilizzo
similare delle denominazioni delle
due diverse realtà contrattuali,
si è portati ad essere indotti in errore.
Il lavoro occasionale previsto dalla legge Biagi è in
pratica una mini-cococo ,ove vi sono
sia le caratteristiche di continuità,
seppure non superiore a 30 gg annui , e coordinazione con il committente ,salvo che il compenso non superi i 5000,00
lordi annui .
art. 61 dlgs 276/03
(Definizione e campo di
applicazione)
1. Ferma restando la
disciplina per gli agenti e i rappresentanti di commercio, i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza
vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del codice di
procedura civile devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici o
programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti
autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del
coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa.
2. Dalla disposizione
di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali
i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso
dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso
complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila
euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente
capo. ….
Non è da confondere nemmeno con le prestazioni occasionali di tipo accessorio previste
dalla stessa legge delegata di riforma.
Il lavoro autonomo occasionale è quello che esaurisce il fine stesso del contratto nella
prestazione sporadica e/o istantanea del
bene o servizio da parte del lavoratore
a favore di un terzo committente , in assenza di vincoli di
subordinazione o coordinazione.
Pertanto , il lavoro autonomo occasionale dal corrente anno
è soggetto alla disciplina del GLA con alcune caratteristiche proprie .
Intanto esiste una franchigia , prevista anche per i
venditori porta a porta, di € 5000,00.
Sul supero di detto importo si calcola il contributo come previsto
per i co.co.co. e co.co.a progetto nella misura del 10 % , se lavoratori già
con copertura, 15% per pensionati e 17,80% per le altre categorie, oltre l’1%
per il supero del tetto annuo di
37.883,00 .
I contributi ,indicati nella ricevuta fiscale di tale
categoria di lavoratori , non diminuiranno l’imponibile su cui calcolare la ritenuta d’acconto del 20 %,
salvo poi indicarli in diminuzione nella propria dichiarazione annuale dei
redditi .
I lavoratore autonomo occasionale deve comunicare al committente
quando si trova nella situazione reddituale di supero dei 5000,00 €
nel caso in cui abbia più redditi da altri committenti . Sarà ,pure suo obbligo
iscriversi alla GLA presso l’INPS.
Il committente verserà i contributi con le modalità e scadenze previste per i co.co.co.
Per tali lavoratori , in quanto rientranti nell’art. 2222
c.c. e art 67 TUIR ,non è previsto la redazione del cedolino paga ,
l’iscrizione all’INAIL e nel matricola aziendale .
Dr. Michele Regina
Direttore RR.UU
Jacorossi Imprese Spa