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Roma 25.4.04

 

La riforma Biagi : Il distacco  (Decreto legislativo 276/03).

 

 

In relazione all’art. 30 del dlgs 276/03 , che recita :

 

….

Art. 30

(Distacco)

 

1. L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.

2. In caso di distacco il datore di lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore.

3. Il distacco che comporti un mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato. Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.

4. Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

 

…..

 

tale istituto assume  finalmente dignità legislativa .

 

Infatti , in precedenza e sulla scorta di quanto avveniva nella prassi del pubblico impiego , non è che non venisse utilizzato ,quanto piuttosto vi si faceva ricorso con molta  prudente reticenza.

 

Oggi, rispetto a quanto già normato nella  legge 236 del 1993 , è permesso e tipizzato.

 

Il distacco ,quindi, si caratterizza   per :

 

  1. una prestazione di lavoro presso soggetto terzo  ( e non solo in quanto il comma 3 del citato articolo 30 evidenzia anche l’eventualità di unità produttiva dello stesso datore) ;
  2. il soddisfacimento di un interesse del datore di lavoro;
  3. la provvisorietà .

 

 

E ‘  di  tutta evidenza che il lavoratore ai fini dell’esecuzione della prestazione  viene dislocato presso altra realtà produttiva, definita  distaccataria . Pertanto la prestazione del lavoratore  è resa al di fuori dell’ organizzazione per la quale è stato assunto .

Non è richiesto alcun consenso dello stesso  , salvo il caso di mutamento di mansioni .

 

Non è richiesto consenso neppure nel caso di distacco oltre 50 KM di distanza dal luogo abituale e contrattuale di lavoro , salvo comprovate ragioni tecniche, produttive,organizzative o sostitutive . In tal caso il distacco è inteso anche nel senso di altra unità produttiva dello stesso datore distaccante.

 

Secondo il Ministero del Lavoro  ( Circolare n. 5 del 15.1.04  sull’argomento) l’art. 30 citato  per quanto attiene l’interesse del distaccante  ne consente una interpretazione piuttosto ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse produttivo del distaccante che non coincida con quello della mera somministrazione di lavoro altrui.

 

Inoltre la sussistenza di tale interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco”.

 

Sempre secondo la citata Circolare il distacco di personale per i suesposti motivi trova sempre maggiore legittimità nei Gruppi di impresa ai fini della realizzazione di interessi produttivi ed economici della Capo-Gruppo .

  

La temporaneità del distacco ,senza individuare un termine secco e perentorio , è correlata alla non definitività del provvedimento medesimo  così come al corrispondente permanere del soddisfacimento dell’interesse del distaccante .

 

 

Gli oneri retributivi , contributivi ed assicurativi , non venendo mai  meno la figura vera e propria di datore di lavoro , sono  e permangono a carico del distaccante .

 

A tale riguardo il distaccante , stante poi l’effettiva utilizzazione della prestazione del lavoratore da parte del distaccatario , potrà richiedere il ristoro degli oneri afferenti il mero costo del lavoro   senza trasformare per questa ragione la natura stessa del distacco che altrimenti sarebbe irregolare somministrazione di manodopera, salvo i casi più gravi di somministrazione illecita o fraudolenta .

 

Salvo ancora  il caso di  distacco improprio, il potere direttivo e disciplinare sul lavoratore compete nel distacco  proprio al distaccatario.

 

Il lavoratore distaccato rientra invece  nei numeri previsti per legge e per contratto in capo al distaccante.

 

 

Dr. Michele Regina

Direttore RR.UU

Jacorossi Imprese Spa

Michele.regina@jacorossi.it