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Roma
25.4.04
La riforma Biagi : Il
distacco (Decreto legislativo 276/03).
In relazione all’art. 30 del dlgs 276/03 , che recita :
….
Art. 30
(Distacco)
1. L'ipotesi del distacco si
configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone
temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per
l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
2. In caso di distacco il datore di
lavoro rimane responsabile del trattamento economico e normativo a favore del
lavoratore.
3. Il distacco che comporti un
mutamento di mansioni deve avvenire con il consenso del lavoratore interessato.
Quando comporti un trasferimento a una unità produttiva sita a più di 50 km da
quella in cui il lavoratore è adibito, il distacco può avvenire soltanto per
comprovate ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive.
4. Resta ferma la disciplina
prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
…..
tale
istituto assume finalmente dignità
legislativa .
Infatti
, in precedenza e sulla scorta di quanto avveniva nella prassi del pubblico
impiego , non è che non venisse utilizzato ,quanto piuttosto vi si faceva
ricorso con molta prudente reticenza.
Oggi,
rispetto a quanto già normato nella
legge 236 del 1993 , è permesso e tipizzato.
Il
distacco ,quindi, si caratterizza per :
E
‘ di
tutta evidenza che il lavoratore ai fini dell’esecuzione della prestazione viene dislocato presso altra realtà
produttiva, definita distaccataria .
Pertanto la prestazione del lavoratore è
resa al di fuori dell’ organizzazione per la quale è stato assunto .
Non
è richiesto alcun consenso dello stesso
, salvo il caso di mutamento di mansioni .
Non
è richiesto consenso neppure nel caso di distacco oltre 50 KM di distanza dal
luogo abituale e contrattuale di lavoro , salvo comprovate ragioni tecniche,
produttive,organizzative o sostitutive . In tal caso il distacco è inteso anche
nel senso di altra unità produttiva dello stesso datore distaccante.
Secondo
il Ministero del Lavoro ( Circolare n. 5
del 15.1.04 sull’argomento) l’art. 30
citato per quanto attiene l’interesse
del distaccante “ne consente una interpretazione piuttosto
ampia, tale che il distacco può essere legittimato da qualsiasi interesse
produttivo del distaccante che non coincida con quello della mera
somministrazione di lavoro altrui.
Inoltre la sussistenza di tale
interesse deve protrarsi per tutto il periodo di durata del distacco”.
Sempre
secondo la citata Circolare il distacco di personale per i suesposti motivi
trova sempre maggiore legittimità nei Gruppi di impresa ai fini della
realizzazione di interessi produttivi ed economici della Capo-Gruppo .
La
temporaneità del distacco ,senza
individuare un termine secco e perentorio , è correlata alla non definitività
del provvedimento medesimo così come al
corrispondente permanere del soddisfacimento dell’interesse del distaccante .
Gli
oneri retributivi , contributivi ed assicurativi , non venendo mai meno la figura vera e propria di datore di
lavoro , sono e permangono a carico del
distaccante .
A
tale riguardo il distaccante , stante poi l’effettiva utilizzazione della
prestazione del lavoratore da parte del distaccatario , potrà richiedere il
ristoro degli oneri afferenti il mero costo del lavoro senza trasformare per questa ragione la
natura stessa del distacco che altrimenti sarebbe irregolare somministrazione
di manodopera, salvo i casi più gravi di somministrazione illecita o
fraudolenta .
Salvo
ancora il caso di distacco improprio,
il potere direttivo e disciplinare sul lavoratore compete nel distacco proprio al distaccatario.
Il
lavoratore distaccato rientra invece nei
numeri previsti per legge e per contratto in capo al distaccante.
Dr. Michele Regina
Direttore RR.UU
Jacorossi Imprese Spa