|
|
Manovra d’estate 2008 definitiva ed altro .
Il DL 112 del 2008 è diventato legge dello Stato dopo la conversione del Parlamento .
Si evidenziano in particolare le maggiori novità in tema di lavoro e previdenza.
In corsivo ed in carattere diverso viene riportato il testo della norma ( ndr) .
Articolo 19 - Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro
1.A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.
A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:
a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.
2.I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.
3.Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.
A decorrere dal 1.1.2009 saranno cumulabili i redditi di lavoro autonomo e dipendente con i trattamenti pensionistici seguenti :
Rimangono escluse le pensioni per invalidi e superstiti .
Articolo 21 - Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato
1.All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole «tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» sono aggiunte le seguenti: «, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro».
1-bis.Dopo l'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente:
«Articolo 4-bis. - (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'idennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 e un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604 e successive modificazioni».
2.All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti» sono inserite le seguenti: «e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale».
3.All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole «ha diritto di precedenza» sono inserite le seguenti: «, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
4.Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali procede a una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.
Dopo la legge 247 del 2007 il contratto a termine riceve una nuova rilettura sulla scorta di rendere più accessibili le forme flessibili dei rapporti di lavoro .
In pratica viene confermata la posizione che il rapporto di lavoro più comune è quella a tempo indeterminato , ma il rapporto a termine può essere stipulato per esigenze produttive, tecniche, organizzative , sostitutive anche per esigenze che rientrano nell’ordinaria attività d’impresa, così come già previsto per il dlgs 276/2003 a proposito della somministrazione . A tal riguardo sarà interessante analizzare quali saranno le scelte organizzative dei datori di lavori in vista di tale apertura nelle scelta di un istituto in luogo dell’altro ( rectius , tra tempo determinato e somministrazione ) .
Il rientro delle causali nelle tipologia ordinaria dovrà ridimensionare il fenomeno della vertenzialità lavoristica , fermo rimanendo il rispetto dei requisiti di forma e causali.
Il Giudice del Lavoro non dovrebbe , alla luce della novella, entrare nel merito delle scelte imprenditoriali dacchè sarà consentito l’utilizzo di tale forma contrattuale anche per ipotesi che prescindono dalla transitorietà ed eccezionalità .
Viene confermata la durata massima dei 36 mesi - tra proroghe e rinnovi - dei rapporti di lavoro a termine per mansioni equivalenti ,oltre la deroga assistita, ma i CCNL , compresi quelli a livello territoriale o aziendale potranno stabilere delle maggiori durate rispetto ai 36 mesi .
Per quanto riguarda i diritti di precedenza anche in questi i casi i CCNL, anche territoriali o aziendali potranno stabilire delle deroghe o delle limitazioni rispetto al testo del dlgs 368/01.
Un caso a parte, che sicuramente farà discutere , è la c.d.sanatoria per i giudizi in corso all’epoca dell’entrata in vigore della legge . Viene stabilito che per tali giudizi , fermo restando le sentenze passate in giudicato, la sanzione per i datori di lavoro è rappresentata da un’indennità economica da 2,5 a 6 mensilità dell’ultima retibuzione in luogo delle assunzione a tempo indeterminato. Questo è ovviamente un caso residuale volto a salvaguardare alcune grandi aziende che avevano ed hanno in corso giudizi , come si è appreso nel dibattito dell’iter parlamentare fornito dalla stampa . Non v’è chi non veda una forte disparità di trattamento per vertenze sorte prima della legge, in vigore della stessa e successive alla stessa sia dal lato dei prestatori che delle aziende.
Articolo 22 - Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio
1.L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito:
a) di lavori domestici;
b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
c) dell'insegnamento privato supplementare;
d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e), ovvero per le attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica».
2.All'articolo 72, comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole «lettera e-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera g)».
3.L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: «5. Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'Inps e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto».
4.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Con tale modifica si riscrive l’art. 70 del dlgs 276/03.
Il lavoro accessorio è inteso come attività di natura occasionale rese nei seguenti settori :
1) universitario o scuola superiore
La platea dei soggetti coinvolti non trova più il limite precedente ,pertanto in genere può inerire qualsiasi risorsa disponibile che sia non occupata. Il sistema di pagamento è quello del voucher gestito dall’INPS – sul sito dell’ente viè una sezione apposita- e dalle agenzie per il lavoro.
Articolo 23 - Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato
1) All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da «inferiore a due anni e superiore a sei» sono sostituite con «superiore a sei anni».
2) All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: «5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo».
3) Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «alta formazione» sono inserite le seguenti: «, compresi i dottorati di ricerca».
4) Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole «e le altre istituzioni formative» sono aggiunti i seguenti periodi: «In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53».
5) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 243 del 15 ottobre 1999;
b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;
c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.
Con l’obbiettivo di rivitalizzare tale isitituto viene abrogata la durata minima di due anni dell’apprendistato professionalizzante, fermo rimanendo il limite di durata massima fino a sei anni . In questo modo, come già segnalato da qualche autorevole commentatore, si dà impulso anche all’utilizzo di tale tipologia per le attività stagionali o di breve periodo ove ciò stabilito e normato dai rispettivi CCNL, fruendo della particolare agevolazione contributiva ed assicurativa prevista per tali contratti . Viene stabilito , in ciò agevolando l’avvio dell’istituto , che l’avvio di tali contratti avviene per :
Il contratto di apprendistato di alta formazione è esteso ai dottorati di ricerca e viene
esteso l’utilizzo anche in caso di assenza di normativa regionale .
Con tale contratto , che per gli aspetti normativi e contributivi è disciplinato come quello professionalizzante, si ha la possibilità di stipulare accordi , convenzioni con Istituzioni scolastiche ed univeristarie per conseguire un dottorato di ricerca, un titolo di studio secondario, per un titolo univeristario e per specializzaioni tecniche superiori .
Vengono abrogate :
Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
1.Dimissioni volontarie abrogazione procedura telematica
…… 10 Da a da a d en a a n go e de p e en e de e o ono ab oga …
a egge 17 o ob e 2007 n 188 … Dal 25 giugno u.s. è stata abrogata la procedura telematica delle dimissioni on line , pertanto da tale data le dimissioni tornano ad essere libere. Come si ricorda dal 5 marzo u.s. fino alla data di abrogazione le dimissioni dovevano osservare la particolare procedura predisposta dal Ministero del lavoro. Rimangono in vigore le procedure di convalida previste per le dimissioni in caso di matrimonio e maternità, tra l’altro già disciplinate da normativa specifica prima delle stessa legge 188 del 2007.
Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
2.Il lavoro intermittente
….. omissis
10.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati ….
m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
…... omissis
Il lavoro intermittente ( job on call) ritorna in auge dopo la legge 247 anche per i settori , oltre turismo, commercio, pubblici esercizi , ma anche per nuovi settori come gli steward per le manifestaioni sportive. Anche in tal caso bosognerà analizzare gli aspetti di scelta dei datori di lavoro tra questo novellato istituto , il rapporto a termine , l’apprendistato, il
lavoro accessorio e la somministrazione.
Articolo 39 - Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro
3.Il libro Unico del Lavoro e l’abolizione del libro matricola.
1) Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.
2) Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.
3) Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro il giorno 16 del mese successivo.
4) Il ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.
5) Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.
6) La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3.000.
7) Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 150 a 1.500 euro e se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 500 a 3.000 euro. La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro, se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori la sanzione va da 150 a 1.500 euro. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 è la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente.
8) Il primo periodo dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: «Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto».
9) Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo e il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro»; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: «Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso»; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole «e 10, primo comma», al comma 4 sono abrogate le parole «3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma»
10) Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:
a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;
c) gli articoli 39 e 41 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
d) il decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;
e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del Testo unico di cui al decreto del presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;……
Il libro unico lavoro , dopo l’avvio a regime delle comunicazioni preventive di assunzioni dal 2007 , rende inutile il libro matricola . In effetti il dl 112 abroga tale libro e rimanda al DM di regolamentazione , pubblicato in GURi il 18.08.08 , le modalità di tenuta e conservazione del libro unico ed il regime transitorio.
Il libro unico del lavoro, che sostituisce matricola e paga , contiene :
Può essere tenuto con le seguenti modalità :
Il DMcitato , pubblicato in Guri il 18.8.08, che dopo il periodo di vacatio legis entrerà in vigore il 2.9.08 , disciplina un periodo transitorio fino al 31.12.08 . Fino a tale data si potrà continuare ad utilizzare i vecchi libri retribuzioni e presenze , per poi cessare al 1.1.09 , data in cui entrerà in vigore a tutti gli effetti il libro unico che sarà aggiornato entro e non oltre il 16.2.09 per le prime variazioni del mese di gennaio p.v. .
Il Dl 112 riduce sensibilmente le sanzioni , precedentemente aumentate :
Alla luce delle recenti novità , di portata copernicana, sarà necessario attendere le Circolari applicative e di interpretazione del Ministero del lavoro e dgli enti preposti sia per comprendere nei dettagli quelle che saranno le letture ed applicazioni degli ispettori in caso di accesso ed accertamento e sia per capire- tra le altre- se sarà possibile continuare ad utilizzare – per convenienza organizzativa e praticità - il registro delle presenze separatamente e sia per capire ancora se sono ancora valide le vecchie autorizzazioni Inail per le varie modalità di tenuta.
L’articolo 40 successivo del citato DL112 , riguardo al libro unico , norma che lo stessocome ricordato- può essere regolarmente conservato presso i professionisti delegati , previa comuicazione alla DPL, senza obbligo di conservazione delle copie in azienda.
Gli stessi hanno 15 gg di tempo per esibire il libro unico in caso di accesso presso aziende clienti da parte degli organi di vigilanza , mentre per la tenuta diretta da parte dei clienti l’esibizione deve essere fatta nei termini più brevi possibili anche per mail o fax , ove tenuto presso la sede legale.
Sempre l’articolo 40 disciplina inoltre, per quanto di interesse per la presente trattazione ,
che :
L’art. 41 innova la normativa per quanto inerisce l’orario di lavoro.
Altre in breve .
Michele Regina
Direttore del Personale
Tempor ApL Spa
20.08.08