|
|
Roma
20.6.04
La riforma Biagi : prime
manovre modificative e correttive del dlgs 276/03.
In relazione all’oggetto il Consiglio dei Ministri ha
recentemente approvato lo schema di
decreto legislativo modificativo e correttivo del dlgs 276/03 in alcune parti
in cui appariva o poco chiaro o manchevole di norme.
Entrando in una generale
lettura di tale schema di decreto si evidenziano in brevità alcuni
argomenti che possono essere di utilità
per gli addetti ai lavoro delle imprese senza voler per questo essere esaustivi
.
1.
Contratti di formazione e lavoro .
Viene inserito un articolo bis del 59 ove si intende stabilizzare e dare certezza a tutti i
CFL in essere nella c.d. fase di transizione.
In particolare tutti
i CFL già autorizzati alla data del
23.10.03 ed attivati dal 24.10.03 fino al 31.7.04 mantengono la loro efficacia
giuridica in essere alla data del 24.10.03 .Per quanto riguarda i benefici economici tali cfl godranno di quelli in essere alla data del 23.10.03 a
determinate condizioni e nel rispetto del numero massimo di 16.000 lavoratori .
Per beneficiarne bisognerà fare apposita istanza all’INPS secondo modalità che
verranno rese note verosimilmente dopo la pubblicazione del decreto.
2. Co.co.co.
Come si ricorderà le vecchie co.co.co ,ad eccezione di
quelle non disciplinate dalla nuova normativa dei contratti a progetto ,
possono restare valide non oltre la scadenza del 24.10.04,ovvero ,secondo
l’art.86 del dlgs 276/03 , entro il termine più ampio stabilito da accordi
sindacali all’interno dell’azienda.
Orbene tale ultima possibilità
viene ridotta entro il termine di 24 mesi.
Pertanto il nuovo scadenzario per le co.co.co. sarà il
seguente :
a)
scadenza
contrattuale naturale ma entro il termine del 24.10.04;
b)
cessazione effettiva al 24.10.04 per tutte le vecchie co.co.co. prive di progetto;
c)
scadenza
al 24.10.05 delle vecchie co.co.co. con
accordo sindacale .
3. Apprendistato .
Viene consentito che gli apprendisti possano svolgere
lavori in serie e di produzione in serie .
4.
Certificazione dei rapporti di
lavoro .
Si allargano le ipotesi delle certificazioni prima aperte
solo al part-time,lavoro intermittente, ripartito ,co.co.apro. e associazione
in partecipazione .Pertanto anche per le altre fattispecie si potrà ricorrere a
tale nuovo istituto per evitare
contenziosi o avere certezza sulla qualificazione dei rapporti .
5. Edilizia .
Le imprese dell’edilizia , diversamente dalle altre,
dovranno comunicare 1 giorno prima l’attivazione del rapporto di lavoro
subordinato .
In relazione alla circostanza che trattasi di schema di decreto con riserva di maggiori ragguagli e
approfondimenti .
Dr. Michele Regina
Direttore RR.UU
Jacorossi Imprese Spa