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Roma 20.6.04

 

La riforma Biagi : prime manovre modificative e correttive del dlgs 276/03.

 

 

In relazione  all’oggetto il Consiglio dei Ministri ha recentemente  approvato lo schema di decreto legislativo modificativo e correttivo del dlgs 276/03 in alcune parti in cui appariva o poco chiaro o manchevole di norme.

 

Entrando in una generale  lettura  di tale schema  di decreto si evidenziano in brevità alcuni argomenti  che possono essere di utilità per gli addetti ai lavoro delle imprese senza voler per questo essere esaustivi .

 

1.      Contratti di formazione e lavoro .

 

Viene inserito un articolo bis del 59 ove si intende stabilizzare e dare certezza a tutti i CFL in essere nella c.d. fase di transizione.

In  particolare tutti i CFL  già autorizzati alla data del 23.10.03 ed attivati dal 24.10.03 fino al 31.7.04 mantengono la loro efficacia giuridica in essere alla data del 24.10.03 .Per  quanto riguarda i benefici economici  tali cfl godranno di  quelli in essere alla data del 23.10.03 a determinate condizioni e nel rispetto del numero massimo di 16.000 lavoratori . Per beneficiarne bisognerà fare apposita istanza all’INPS secondo modalità che verranno rese note verosimilmente dopo la pubblicazione del decreto.

 

2.      Co.co.co.

 

Come si ricorderà le vecchie co.co.co ,ad eccezione di quelle non disciplinate dalla nuova normativa dei contratti a progetto , possono restare valide non oltre la scadenza del 24.10.04,ovvero ,secondo l’art.86 del dlgs 276/03 , entro il termine più ampio stabilito da accordi sindacali all’interno dell’azienda.

Orbene tale ultima possibilità  viene ridotta entro il termine di 24 mesi.

 

Pertanto il nuovo scadenzario per le co.co.co. sarà il seguente :

 

a)     scadenza contrattuale  naturale ma entro il termine del 24.10.04;

b)     cessazione  effettiva al 24.10.04 per tutte le  vecchie co.co.co. prive di progetto;

c)      scadenza al 24.10.05 delle vecchie  co.co.co. con accordo sindacale .

 

3.      Apprendistato .

 

Viene consentito che gli apprendisti possano svolgere lavori in serie e di produzione in serie .

 

4.      Certificazione dei rapporti di lavoro .

 

Si allargano le ipotesi delle certificazioni prima aperte solo al part-time,lavoro intermittente, ripartito ,co.co.apro. e associazione in partecipazione .Pertanto anche per le altre fattispecie si potrà ricorrere a tale nuovo istituto  per evitare contenziosi o avere certezza sulla qualificazione dei rapporti .

 

 

 

 

5.      Edilizia .

 

Le imprese dell’edilizia , diversamente dalle altre, dovranno comunicare 1 giorno prima l’attivazione del rapporto di lavoro subordinato .

 

 

 

In relazione alla circostanza che trattasi di schema di decreto con  riserva di maggiori ragguagli e approfondimenti .

 

 

 

Dr. Michele Regina

Direttore RR.UU

Jacorossi Imprese Spa

Michele.regina@jacorossi.it