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Newsletter DL 185/2008 anticrisi
E’ stato pubblicato in GURI del 29 novembre 2008, il Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008 che contiene una serie di misure volte a ridurre le conseguenze della crisi.
Si evidenziano quelle di interesse per il mondo del lavoro .
Detassazione dei contratti di produttività
Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009 vengono reitertate le misure provvisorie per l’incremento della produttività del lavoro, previste all’art. 2 del D.L. n. 93/2008, convertito con modificazioni, nella legge n. 126/2008.
Dette misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 6.000 euro lordi.
a) la norma riguarda il settore privato;
b)
b) la detassazione
comporta l’assoggettamento all’aliquota del 10%;
c) il campo di applicazione riguarda i lavoratori che nell’anno 2008 hanno
ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro
lordi (con esclusione dei redditi di altro genere acquisiti
c) d) se il sostituto d’imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, è lo stesso lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l’importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008;
d) e) le circolari n. 49 e 59 del 2008 sono , ad avviso di chi scrive pienamente applicabili;
e) f) la detassazione per il lavoro straordinario e supplementare cessa al 31 dicembre 2008.
Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga.
Mediante il Fondo per l’occupazione il Governo concorre al finanziamento di alcuni istituti che cosìsi sintettizzano .
Indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei relativi requisiti, e solo subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno al 20% a carico degli Enti bilaterali previsti dai CCNL compresi quelli ex art. 12 del D.L.vo n. 276/2003. La durata massima è di 90 giornate di indennità nell’anno solare .
La norma non si applica nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di CIG, nei contratti a tempo indeterminato con sospensioni programmate e nei contratti a tempo parziale di tipo verticale.
indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti in favore dei dipendenti da imprese artigiane o da agenzie di somministrazione in missione presso imprese del settore artigiano sospesi per crisi aziendali o occupazionali subordinatamente ad un intervento integrativo pari ad almeno il 20% da parte degli Enti bilaterali sopra indicati. La durata massima è di 90 giorni.
Il datore di lavoro deve comunicare sia a servizi per l’impiego che all’INPS sia la sospensione dell’attività lavorativa che i nominativi dei soggetti interessati.
Una disposizione a parte, oltre l’estensione agli apprendisti , riguarda i collaboratori coordinati e continuativi:Infatti nel triennio 2009 – 2011 è riconosciuta una somma liquidata in un’unica soluzione pari al 10% del reddito percepito nell’anno precedente, ai co.co.co. ex art. 61, comma 1, del D. L.vo n. 276/2003, iscritti in via esclusiva alla gestione separata dell’INPS
Con Decreto tra Lavoro ed Economia, entro 60 giorni, sono definite le modalità di applicazione dell’art. 19, nonché le procedure di comunicazione all’INPS .
Il comma 7 disciplina che gli Enti bilaterali erogano la quota integrativa fino a concorrenza delle risorse disponibili e che i CCNL stabiliscono le risorse minime .
Le risorse finanziarie (per gli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate oltre per i lavoratori subordinati, per gli apprendisti e per i lavoratori somministrati.
Viene prorogata fino al 31 dicembre 2009 la normativa sui
trattamenti integrativi e sulla mobilità per i dipendenti da imprese
commerciali con più di 50 dipendenti, da agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con un organico superiore alle 50 unità, da imprese di
vigilanza privata con più di 15 dipendenti: tutto questo nel limite di 45
milioni di euro per il 2009 a carico del Fondo per l’occupazione.
L’iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per
giustificato motivo oggettivo da imprese sotto dimensionate alle 16 unità,
viene prorogata al 31 dicembre 2009 ( c.d. piccola mobilità).
Pagina a cura di
Michele Regina
3.12.08