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Note COVIP del 1.6.07 .
Dowload dei pareri : cessione orientamento e orientamenti prestazioni in formato pdf
Con l’inizio del c.m. la COVIP ha reso pubbliche sul proprio sito ( www.covip.it) due note, approvate il 30.5.07, concernenti l’ una orientamento su prestazioni e l’altra orientamenti su cessioni del credito .
Relativamente alla nota sulle prestazioni di seguito si riportano alcuni aspetti salienti e d’interesse per lavoratori ed aziende .
Tale nota nasce dall’esigenza , manifestata da alcuni fondi all’Autorità Garante, di avere una nota di indirizzo in merito alle prestazioni di cui all’art. 11 , comma 3, del D.lgs 252/2005 [1].
La Covip conferma che le prestazioni dei fondi possono essere riconosciute , a richiesta dell’interessato iscritto , in forma capitale, limitatamente al 50 % del montante finale accumulato, ed in rendita .
Relativamente a detto montante finale l’Autorità Garante conferma che questo è determinato non virtualmente al lordo delle anticipazioni non reintegrate , ma in base a quanto effettivamente esistente presso il fondo al momento di esercizio .
Pertanto dalle liquidazioni delle quote in capitale della rendita “sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro” ( stralcio art. cit. ).
Tale modalità è altrettanto rilevante anche ai fini del computo per l’intera liquidazione della rendita in capitale : com’ è noto ciò si verifica quando la trasformazione del 70 % del montante accumulato alla data di esercizio del diritto fornisca una rendita inferiore al 50 % della quota dell’assegno sociale .
Riguardo ad altre questioni inerenti le prestazioni sono importanti quella riferite alle c.d. reiterazioni delle anticipazioni da parte dell’iscritto .
Le stesse sono possibili per i seguenti casi normati dal D.lgs 252/05 art. 11, comma 7 :
a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sè, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
b) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativamente alla prima casa di abitazione;
c) decorsi otto anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per ulteriori esigenze degli aderenti.
L’Autorità conferma che non si rinvengono contrarietà in normativa circa la possibilità di ricorrere più volte alle anticipazioni per le motivazioni sopra riportate a condizione che le stesse siano effettuate nel rispetto delle condizioni di iscrizione e massimali previsti.
In particolare , con esclusione delle anticipazioni per spese sanitarie, è necessario aver maturato almeno otto anni di iscrizione al fondo per poter accedere a queste prestazioni .
Pertanto per le spese sanitarie è prevista la possibilità di richiedere anticipazione fino ad un massimo del 75 % e non è prescritto il requisito dell’anzianità di iscrizione ; per le altre esigenze ( lettera b , comma 11 , art.7 , d.lgs. cit.) è necessaria l’anzianità di iscrizione degli otto anni con un massimale del 75 % ; anche per le esigenze residuali (lettera c , art. cit.) è necessaria un’anzianità di otto anni ma nei limiti di un massimale del 30 % .
Pertanto, superato per i casi previsti il prerequisito dell’anzianità di iscrizione, l’iscritto potrà accedere a più richieste nel rispetto delle eventuali modalità regolamentari dei relativi fondi e nel rispetto dei limiti di massimale calcolati sul montante complessivo[2] ( art. 11,comma 8 , d.lgs cit.) alla data di esercizio del diritto : in caso di più richieste il massimale del 75 % è dato dalla posizione dell’iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni erogate e non reintegrate.
Per quanto inerisce il massimale del 30 % per richieste reiterate di anticipazioni dovute ad esigenze residuali lo stesso deve essere calcolato sulla posizione complessiva dell’iscritto, incrementata di tutte le anticipazioni erogate e non reintegrate e decurtata delle somme percepite precedentemente per il medesimo titolo .
Relativamente all’altra nota concernente le cessioni del credito , la Covip conferma che la scelta del conferimento del TFR a previdenza complementare è consentita anche per i lavoratori che abbiano concesso in garanzia il proprio TFR per crediti .
In questa ipotesi spetta ai lavoratori valutare le eventuali conseguenze per inadempimento contrattuale nei confronti dell’ente finanziario mutuante . I datori di lavoro che abbiano ricevuto notifica della cessione del quinto e del TFR in garanzia devono comunicare all’ente mutuante l’opzione del dipendente a previdenza complementare.
A tal riguardo nel rispetto dell’art. 10 , comma 10 , d.lgs 252/05 , [3]la Covip ricorda le discipline di cedibilità , sequestrabilità e pignorabilità dei contributi e prestazioni della previdenza complementare:
a) la posizione individuale durante la fase di accumulo non è aggredibile ed è intangibile da parte dei creditori dell’iscritto ;
b) la prestazioni pensionistiche in capitale ed in rendita e le anticipazioni per spese relative ad impegni sanitari sono cedibili, sequestrabili e pignorabili secondo la disciplina prevista per le pensioni pubbliche ( 1/5 ) ;
c) i riscatti e le anticipazioni per acquisto casa,ristrutturazione della prima casa e per le altre esigenze residuali sono cedibili, sequestrabili e pignorabili in assenza di vincoli.
Pertanto i soggetti titolari di pensione integrativa possono contrarre prestiti e finanziamenti in base alle nuove disposizioni stabilite in materia dal DL 35/2005.
Ma l’aspetto più saliente per i datori di lavoro è quello in base al quale secondo Covip i lavoratori che abbiano in corso cessioni del quinto con TFR in garanzia del credito possono , alla stessa stregua degli altri , optare per la previdenza complementare sia in modo esplicito che implicito ( c.d. silenzio assenso).
Covip sostiene che la cessione del TFR in garanzia non può in alcun modo limitare la scelta del lavoratore per la previdenza complementare. In tal caso i lavoratori dovranno valutare le implicazioni derivanti da loro eventuali inadempimenti contrattuali nei confronti dell’ente mutuante.
I datori di lavoro dovranno opportunamente comunicare agli intermediari del finanziamento le scelte dei lavoratori per la previdenza complementare in quanto ciò determinerà il venir meno dell’accantonamento dello stesso presso di loro per le quote di competenza dal 2007.
Michele Regina
Roma 2.6.07
[1] …..”3. Le prestazioni pensionistiche in regime di contribuzione definita e di prestazione definita possono essere erogate in capitale, secondo il valore attuale, fino ad un massimo del 50 per cento del montante finale accumulato, e in rendita. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale sia inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la stessa può essere erogata in capitale. “….
[2] …8. Le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai eccedere, complessivamente, il 75 per cento del totale dei versamenti, comprese le quote del t.f.r., maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati alle forme pensionistiche complementari a decorrere dal primo momento di iscrizione alle predette forme. Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti il predetto limite, corrispondenti alle anticipazioni reintegrate, è riconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato…
[3] …10. Ferma restando l'intangibilità delle posizioni individuali costituite presso le forme pensionistiche complementari nella fase di accumulo, le prestazioni pensionistiche in capitale e rendita, e le anticipazioni di cui al comma 7, lettera a), sono sottoposti agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria previsti dall'articolo 128 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1935, n. 1155, e dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni. I crediti relativi alle somme oggetto di riscatto totale e parziale e le somme oggetto di anticipazione di cui al comma 7, lettere b) e c), non sono assoggettate ad alcun vincolo di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità. ..