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Novità derivanti dalla Legge 80/2005.
L'Inps, con la Circolare n. 87
dell'8 luglio 2005, ha diramato le istruzioni di rito relativamente ai
nuovi termini (per durata ed importo) della indennità di disoccupazione non
agricola, previsti dall'art. 13 del DL 35/2005, convertito dalla legge n.
80/2005 ( c.d. Legge sulla competività).
I punti rilevanti della nuova disciplina
, per l’arco temporale 1°
aprile 2005 - 31 dicembre 2006, ineriscono :
DURATA
a.
Lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni:
l’indennità spetta per 7 mesi ;
AMMONTARE
La percentuale di commisurazione viene
fissata:
a.
Lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni: per i
primi sei mesi al 50% e per il settimo mese al 30%;
ACCREDITO
FIGURATIVO
La contribuzione figurativa spetta nei seguenti casi :
a.
Lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni: non
oltre sei mesi ;
Per il settimo e per il decimo mese non vi è quindi
contribuzione figurativa da far valere ai fini pensionistici
.
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Il Ministero del Lavoro con la Circolare n° 30 del 2005 ritorna sull’argomento apprendistato
, dopo averlo già affrontato con la
circolare n° 40/2004 ,nonché con diversi interpelli .
Tale intervento si è reso doveroso per effetto della già
citata L. 80/05 ( c.d. Legge sulla competitività) . Infatti la recente integrazione
legislativa attuata mediante l’inserimento
del comma 5 bis all’art.49 D.lgs. 276/03 , anche a seguito della sentenza n. 50 del 2005 della Corte
Costituzionale, ha previsto la possibilità di avviare l’apprendistato
professionalizzante da subito nei
settori ove i relativi CCNL hanno previsto tale nuova figura nelle more
della emanazione delle leggi
regionali.Tale situazione ovviamente evita,
anche se alcuni problemi al tappeto rimangono, lo stallo protrattosi su
tale argomento dopo la definitiva liquidazione dei CFL nel settore privato .
Il Ministero ritorna anche
sulla formazione ( minimo 120 ore all’anno) durante l’apprendistato e precisa , come già fatto in passato , che i
CCNL non possono condizionare ed imporre
l’iscrizione ad Enti Bilaterali
per ottenere pareri di conformità
per l’esecutività dell’apprendistato medesimo
. Tali procedure secondo Via Flavia
potranno essere attuate solo mediante leggi regionali ove non in
contrasto con la normativa 276. Eventuali previsioni diverse
, pur se disciplinate dai CCNL,
sono in contrasto con la legge, a parere del Ministero, e , quindi,illegittime.
Per quanto attiene la possibilità di assunzione e
durata il dicastero conferma che è possibile assumere giovani fino a 29 anni e 364 gg
compiuti e che la durata di tale
contratto non potrà essere inferiore a
24 mesi e superiore a 72 .
Da ultimo è bene ricordare che rimangono confermati
i benefici contributivi già previsti per l’assunzione di apprendisti nel
rispetto delle norme di legge.
Michele Regina
Direttore del Personale Tempor-Agenzia
per il Lavoro
michele. regina@tempor.it