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Novità derivanti dalla Legge 80/2005.

L'Inps, con la Circolare n. 87 dell'8 luglio 2005, ha diramato le istruzioni di rito  relativamente ai nuovi termini (per durata ed importo) della indennità di disoccupazione non agricola, previsti dall'art. 13 del DL 35/2005, convertito dalla legge n. 80/2005 ( c.d. Legge sulla competività).

I punti rilevanti della nuova disciplina , per l’arco temporale  1° aprile 2005 - 31 dicembre 2006, ineriscono :

 DURATA

a.      Lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni: l’indennità spetta per 7 mesi ;

  1. Lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: l’indennità spetta per 10 mesi .

 AMMONTARE

La percentuale di commisurazione viene fissata:

a.      Lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni: per i primi sei mesi al 50% e per il settimo mese al 30%;

  1. Lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: per i primi sei mesi al 50%, per i tre mesi successivi al 40% e per il decimo mese al 30%.

 ACCREDITO FIGURATIVO

La contribuzione figurativa spetta nei seguenti casi :

a.      Lavoratori con età anagrafica inferiore a 50 anni: non oltre sei mesi ;

  1. Lavoratori con età pari o superiore a 50 anni: non oltre nove mesi .

Per il settimo e per il decimo mese non vi è quindi contribuzione figurativa da far valere ai fini pensionistici .

 

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Il Ministero del Lavoro con la Circolare n° 30  del 2005 ritorna sull’argomento apprendistato , dopo averlo  già affrontato con la circolare n° 40/2004 ,nonché con diversi interpelli .

Tale intervento si è reso doveroso per effetto della già citata L. 80/05 ( c.d. Legge sulla competitività) . Infatti la recente integrazione legislativa attuata mediante l’inserimento  del comma 5 bis all’art.49 D.lgs. 276/03 , anche a seguito della sentenza n. 50 del 2005 della Corte Costituzionale, ha previsto la possibilità di avviare l’apprendistato professionalizzante da subito  nei settori ove i relativi  CCNL  hanno previsto tale nuova figura nelle more della emanazione delle  leggi regionali.Tale situazione ovviamente evita,  anche se alcuni problemi al tappeto rimangono, lo stallo protrattosi su tale argomento dopo la definitiva liquidazione dei CFL nel settore privato .

Il Ministero ritorna anche  sulla formazione ( minimo 120 ore all’anno)  durante l’apprendistato  e precisa , come già fatto in passato , che i CCNL non possono condizionare ed imporre  l’iscrizione ad Enti Bilaterali  per ottenere  pareri di conformità per l’esecutività dell’apprendistato medesimo  . Tali procedure secondo Via Flavia  potranno essere attuate solo mediante leggi regionali ove non in contrasto con la normativa 276. Eventuali previsioni diverse , pur se  disciplinate dai CCNL, sono in contrasto con la legge, a parere del Ministero, e , quindi,illegittime. Per quanto attiene la possibilità di assunzione e durata il dicastero conferma che è possibile assumere giovani  fino a 29 anni e 364 gg compiuti  e che la durata di tale contratto  non potrà essere inferiore a 24 mesi e superiore a 72 .

Da ultimo è bene ricordare che rimangono  confermati  i benefici contributivi già previsti per l’assunzione  di apprendisti nel rispetto delle norme di legge.

 

Michele Regina

Direttore del Personale Tempor-Agenzia per il Lavoro

michele. regina@tempor.it