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Novità in tema di
contratti di inserimento : la Circolare
n° 74 del 19/5/2006 dell’INPS e la
risposta ad interpello del Ministero del Lavoro del 25/5/2006 .
La
circolare n. 74 del 19 maggio 2006
dell’INPS , del resto molto attesa dagli addetti ai lavori , ha fatto il punto
sui benefici contributivi relativi ai contratti di inserimento con donne.
La
vicenda è legata all’art. 54 , comma 1 ,lett. e) del D.lgs. 276/2003 e s.m.i.
che consente , tra altre figure ,
di poter avviare con questo nuovo
contratto anche le “
donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione
femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia
inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile” .
Per l’assunzione di
tali figure è possibile in relazione
all’art. 59 del citato decreto poter beneficiare , come ricorda puntualmente la Circolare 74, delle riduzioni
già previste per i CFL nelle more della riforma sugli incentivi per le
occupazione .
Tali riduzioni in modo
generalizzato sul territorio nazionale prevedono uno sgravio del 25% dei
contributi in carico al datore di lavoro.
Per quanto concerne
riduzioni maggiori del 25 % le stesse sono ammesse ove vengano rispettate le
condizioni previste del Regolamento CE 2204/2002 del 2002 , a cui per brevità si fa esplicito
rinvio.
Pertanto , in relazione
alla tanto attesa pubblicazione
del DM 17/11/2005 in GURI del 31.1.06 ,n. 25 , che ha indicato ai fini dell’ assunzione
delle donne le aree territoriali richieste
dal citato art. 54 ,comma 1 , lett.e), identificandole con tutto il territorio
nazionale è senz’altro possibile poter
beneficiare della riduzione del 25
% dei contributi dovuti.
Sull’argomento vi è stato , in relazione a diversi commenti
di addetti ai lavori , un avviso diverso o , comunque non uniforme nel recente
passato.
L’INPS ha, invece, chiarito definitivamente l’argomento ,
individuando anche le zone in relazione
alle quali , e nel rispetto della normativa tutta richiamata, è possibile poter
beneficiare di riduzioni in misura superiore al 25 % a seconda dei casi ( 40%,
50 % , 100% di riduzione dei contributi dovuti ) .
E’ appena il caso di
segnalare che tale riduzione inerisce anche i premi assicurativi INAIL .
Tale fattispecie
contrattuale , diviene , come per le
altre figure previste dall’art. 54 , estremamente appetibile ed interessante
per incentivare l’occupazione femminile .
Si ricorda ,inoltre, che il contratto di inserimento consente di poter beneficiare di ulteriori vantaggi :
a) il
c.d. sottoinquadramento per non
più di due livelli ( non previsto , però, per le donne salvo non
sia previsto dal CCNL ) ;
b) la
non computabilità ai fini di
legge e di contratto .
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Sempre in tema
di contratto di inserimento vi è stata una recente risposta ad un interpello dell’Unione industriali di Roma da parte del
Ministero del lavoro.
In estrema sintesi la
questione inerisce l’esatta interpretazione formulata dal Ministero ,e la
correlata misura degli sgravi previdenziali , per i lavoratori che
desiderino riprendere l’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni ai sensi dell’art. 54 del
decreto legislativo comma 1 ,
lett.d) .
Per il Ministero occorre fare riferimento alle nuove tipologie previste dalla
legge Biagi , ed in particolare a quelle
occasionali di tipo accessorio, che
secondo il diritto interno non ostano alla assunzione con contratto di
inserimento dei lavoratori che
desiderino riprendere l’attività lavorativa ( di cui sopra ) . In tal caso
il Ministero ricorda ,però ,che è possibile fruire della sola riduzione di cui sopra pari al 25% ,
mentre per misura superiori è necessario la sussistenza della più stingente
normativa comunitaria prevista dal citato Regolamento CE 2204/02 del 2002. In tal caso se la persona da avviare con
contratto di inserimento ha avuto percorsi di lavoro occasionale di tipo
accessorio e desideri riprendere un
attività lavorativa e che non abbia lavorato per almeno due anni è possibile fruire solo della riduzione del
25 % dei contributi.
Roma 01.06.06
Michele Regina
Direttore del Personale di
Tempor
michele.regina@tempor.it