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Novità in tema di contratti di inserimento : la Circolare  n° 74 del 19/5/2006 dell’INPS e la  risposta ad interpello del Ministero del Lavoro del 25/5/2006 .

 

 

La circolare n. 74  del 19 maggio 2006 dell’INPS , del resto molto attesa dagli addetti ai lavori , ha fatto il punto sui benefici contributivi  relativi ai  contratti di inserimento  con donne.

 

La vicenda è legata all’art. 54 , comma 1 ,lett. e) del D.lgs. 276/2003  e s.m.i.  che  consente , tra altre figure , di poter avviare con questo nuovo  contratto  anche le  donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione femminile determinato con apposito decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore almeno del 20 per cento di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile” .

 

 

Per l’assunzione di tali  figure è possibile in relazione all’art. 59 del citato decreto poter beneficiare , come ricorda  puntualmente la Circolare 74, delle riduzioni già previste per i CFL nelle more della riforma sugli incentivi per le occupazione .

Tali riduzioni in modo generalizzato sul territorio nazionale prevedono uno sgravio del 25% dei contributi in carico al datore di lavoro.

Per quanto concerne riduzioni maggiori del 25 % le stesse sono ammesse ove vengano rispettate le condizioni previste del Regolamento CE 2204/2002  del 2002 , a cui per brevità si fa esplicito rinvio.

 

Pertanto , in relazione alla tanto  attesa  pubblicazione  del DM 17/11/2005 in GURI del 31.1.06 ,n. 25 ,  che ha indicato ai fini dell’ assunzione delle donne  le aree territoriali richieste dal citato art. 54 ,comma 1 , lett.e), identificandole con tutto il territorio nazionale è  senz’altro possibile poter beneficiare della riduzione del  25 %  dei contributi dovuti.

Sull’argomento  vi è stato , in relazione a diversi commenti di addetti ai lavori , un avviso diverso o , comunque non uniforme nel recente passato.

 

L’INPS ha, invece,  chiarito definitivamente l’argomento , individuando anche  le zone in relazione alle quali , e nel rispetto della normativa tutta richiamata, è possibile poter beneficiare di riduzioni in misura superiore al 25 %  a seconda dei casi (  40%,  50 % ,   100%  di riduzione dei contributi dovuti  ) .

 

E’ appena il caso di segnalare che tale riduzione inerisce anche i premi assicurativi INAIL .

 

Tale fattispecie contrattuale , diviene  , come per le altre figure previste dall’art. 54 , estremamente appetibile ed interessante per incentivare l’occupazione femminile .

 

Si ricorda ,inoltre,  che il contratto di inserimento consente di poter beneficiare di ulteriori vantaggi :

 

a)    il c.d. sottoinquadramento  per non più di due livelli  (  non previsto , però, per le donne salvo non sia previsto dal CCNL ) ;

b)    la non computabilità  ai fini di legge e di contratto .

 

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Sempre  in tema  di contratto di inserimento vi è stata una recente  risposta ad un interpello  dell’Unione industriali di Roma da parte del Ministero del lavoro.

 

In estrema sintesi la questione inerisce l’esatta interpretazione formulata dal Ministero ,e la correlata misura degli sgravi previdenziali , per i lavoratori che desiderino riprendere l’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per  almeno due anni  ai sensi dell’art. 54  del  decreto legislativo  comma 1 , lett.d) .


Per il Ministero occorre fare riferimento alle nuove tipologie previste dalla legge Biagi , ed  in particolare a quelle occasionali di tipo accessorio,  che secondo il diritto interno non ostano alla assunzione con contratto di inserimento  dei lavoratori che desiderino riprendere l’attività lavorativa ( di cui sopra ) . In tal caso il Ministero ricorda ,però ,che è possibile fruire della  sola riduzione di cui sopra pari al 25% , mentre per misura superiori è necessario la sussistenza della più stingente normativa comunitaria prevista dal citato Regolamento CE 2204/02 del 2002.  In tal caso se la persona da avviare con contratto di inserimento ha avuto percorsi di lavoro occasionale di tipo accessorio  e desideri riprendere un attività lavorativa e che non abbia lavorato per almeno due anni  è possibile fruire solo della riduzione del 25 %  dei contributi.

 

 

Roma 01.06.06

 

Michele Regina

Direttore del Personale di Tempor

michele.regina@tempor.it