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A gennaio 2006 è stata siglata l’ipotesi per il rinnovo del CCNL dei lavoratori metalmeccanici dell’industria . Dopo tale intesa è seguita quella di CONFAPI  e delle cooperative .

Nel corso del  mese di febbraio l’ipotesi è stata ratificata definitivamente dalle sigle di categoria CGIL-CISL-UIL e da Federmeccanica.

Non è stato questo contratto l’unico rinnovato nel  periodo : ma la sua importanza e del settore, in particolare  nel panorama delle relazioni industriali  italiane , richiede ,seppur brevi , delle parole di commento.

L’aumento retributivo prevede a regime un incremento di € 100,00 lordi parametrati al 5 livello  con queste scadenze : 60,00 € dal 1 gennaio 2006, 25,00 € dal 1 ottobre 2006 ed infine, ultima tranche, 15,00 al 1 marzo 2007.

La vacanza contrattuale produce   una corresponsione di  una tantum pari a 320,00 € lordi .  L’accordo citato recita : “ai lavoratori in forza alla data del presente accordo ( 19.1.2006, ndr) , verrà corrisposto un importo di Euro 320, onnicomprensivo e non incidente sul TFR, a titolo di arretrati retributivi per l’anno 2005 secondo le modalità già in atto, erogabile in due tranche di pari importo, la prima nel mese di febbraio e la seconda nel mese di luglio 2006”.

A tale riguardo si precisa che l'importo lordo di 320,00 euro, a copertura del periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2005, è dovuto a tutti i lavoratori  effettivamente in forza alla data del 19 gennaio 2006.

 

L’una tantum  sarà erogata  in due rate pari a:

 

1)euro 160,00 lordi con salari e stipendi erogati nel mese di febbraio 2006;

2)euro 160,00 lordi nel mese di luglio 2006;

 

 

Nel caso intervenga la  risoluzione del rapporto prima del  momento di pagamento dell’una tantum, questa sarà erogata in cumulo con le altre competenze di spettanza .

 

L’importo dell'una tantum è imponibile ai fini di contributi assicurativi e previdenziali in cumulo con la retribuzione afferente il mese di erogazione.

 

Per quanto riguarda il trattamento fiscale l'una tantum, in riferimento alla risoluzione Agenzia Entrate 16/3/2004, n. 43/E, è assoggettabile, invece, a tassazione separata.

L’accordo raggiunto prevede anche la sperimentazione dell’orario plurisettimanale  per ragioni di competitività e l’ apertura di un tavolo per definire l’utilizzo dei contratti a termine ed in somministrazione (  c.d.interinale).

Questo accordo , inoltre, disciplina il nuovo contratto di apprendistato  (quello riformato dalla Legge Biagi) con una puntualità e articolazione di profili  non presente in altri contratti recentemente rinnovati . Si spera che tale istituto possa effettivamente essere utilizzato come leva per fare occupazione incrementale come per il passato è accaduto per gli ex CFL, una volta superate le pregiudiziali di tipo strettamente ideologico .

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Si passa brevemente in rassegna altre novità di interesse:

Il mille proroghe ,definitivamente approvato a febbraio 2006 ,ha  tra l’altro confermato  lo spostamento dei termini per gli adempimenti della privacy , come in altro articolo commentato in altro numero della  rubrica ; inoltre , ha confermato anche per il 2006 la possibilità dell’iscrizione nelle liste di mobilità senza indennizzo per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo   nelle imprese sotto i 15 dipendenti .

Il Minwelfare con la circolare n. 5 del 2006 ha inteso ridefinire le fruizioni di cigs , mobilità e disoccupazione .

Infatti,coloro che percepiscono un’indennità relativa allo stato di disoccupazione o inoccupazione e che non accettano un percorso di rioccupazione o di qualificazione formativa perdono le relative indennità , ovviamente sussistendo determinate condizioni : quali il livello retributivo non inferiore ad una percentuale  ed una certa distanza dalla propria residenza.

Tale circolare ricorda in particolare alle Agenzie per il lavoro ( ex società di fornitura di lavoro temporaneo) di farsi parte attiva nel collaborare con gli enti preposti ( CIPI , INPS) per denunciare casi di indebita percezione nel senso che i lavoratori in mobilità o disoccupazione che rifiutino delle occupazioni temporanee finalizzate a percorsi di reinserimento   devono dalle agenzie essere segnalati agli istituiti pubblici preposti al controllo .

 

Novità dagli Interpelli al MINWELFARE: 

Il 23.2.06 il Ministero rispondendo all’ordine dei consulenti del lavoro di Genova  precisa che non è possibile effettuare turnazioni  nell’ambito della stessa giornata per gli stessi lavoratori .

In particolare si chiedeva a Via Flavia se fosse possibile turnare  ,ad esempio, il lavoratore alfa  in turno di sei ore , con sei ore di stacco ,sei ore di lavoro ancora e poi 11 ore di riposo.

Il Dicastero risponde negativamente, in vero con tutta evidenza, perché al lavoratore devono  sempre e, comunque, essere garantite nell’ambito di 24 ore giornaliere un periodo di 11 ore di riposo. Nell’ipotesi rappresentata dall’istante le 24 hh non erano considerate su base giornaliera , bensì nel periodo di intervallo  tra una turnazione e l’altra  . Ciò esporrebbe  il datore  di lavoro alla sanzione da € 105,00 fino a 630,00 per prestatore  .

In pari data il Dicastero risponde ad un interpello dell’ABI in merito alla possibilità riconosciuta dalla normativa alla contrattazione collettiva di derogare al periodo di osservazione del superamento  delle 48 hh  su base quadrimestrale .  In particolare la normativa di riferimento prevede che il periodo di misurazione di quattro mesi possa essere elevato, in relazione a determinate condizioni, a 6 ovvero 12 mesi . Il Dicastero ribadisce tale possibilità anche con effetto retroattivo ( e ciò rappresentava la richiesta di ABI ) , precisando che, ove ciò sia previsto dalla contrattazione, non devono esservi dei periodi  scoperti , ovvero dei periodi di dubbia interpretazione  .Pertanto ,laddove la contrattazione preveda la possibilità in discorso, le stesse parti devono esplicitare  in modo chiaro la volontà di retroagire rispetto alla scadenza di legge. 

 

L’Inail , in conformità con la legge finanziaria del 2006 ,  dovrà ridurre il costo dei premi  per le aziende.

Siccome l’argomento interessa in pariticolar modo tutti i datori di lavoro si rimane in attesa di  ricevere notizie di conferma rispetto alle delibere già determinate  dal  Cda dell’Istituto, dopo la riduzione dell’1 % dei contributi INPS  .

 

Il  18  febbraio 2006 è iniziata la procedura per poter assumere lavoratori extra-UE con la consegna dei kit per le relative domande da inoltrare, forse , dal 10.3.2006.  Le prime notizie ci  dicono della penuria di tali kit che sono stati emessi in numero non sufficiente , ovvero , accaparrati, forse, oltre misura rispetto alla quota  individuale.

27_2_06

 

michele.regina@tempor.it