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Novità  in tema di lavoro .

 

Nell’attesa di leggere ed approfondire  la Circolare dell’ INPS che fornirà indicazioni attuative per le aziende e datori di lavoro  relativamente agli sgravi previdenziali  dell’1% previsti dalla recente finanziaria ( c.d. riduzione del cuneo contributivo ) , e congelata  per il momento  la riforma del tfr con lo slittamento al 2008 , ci sono state nelle ultime settimane delle novità di rilievo per gli addetti  e specialisti degli uffici del personale .

Passiamole in breve rassegna.

Nettizzazione dei contributi in DM10/2 : è stata spostata al mese di febbraio 06 ( la cui denuncia è al 31.3.06)  l’obbligatorietà per la compilazione  dei codici dm10 al netto degli sgravi CUAF e per alcune altre categorie di lavoratori per i quali si beneficia di sconti contributivi.

Contratto di inserimento :il D.lgs. 276/03  prevede tra le persone  che possono essere assunte mediante questo contratto le donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il cui tasso di disoccupazione femminile risulta essere superiore del 10 % rispetto a quello maschile.

Si ricorda ,per brevità ,  che tale contratto sostituisce insieme al c.d. apprendistato professionalizzante il vecchio CFL che i datori di lavoro privati non possono più utilizzare. E’ un contratto  a termine che consente l’inserimento lavorativo mediante un piano formativo . La durata non può essere inferiore a 9 mesi e superiore a 18 mesi.

Orbene tale contratto era rimasto , per così dire, congelato per quanto concerne appunto l’inserimento facilitato delle donne nel lavoro perché si era in attesa del DM che recentemente è stato emanato. Si potrà ,quindi, assumere per favorire ed incrementare l’occupazione femminile  mediante tale istituto tutte le donne sul territorio nazionale  . Tale possibilità,però,   non consente di beneficiare di sgravi contributivi su tutto il territorio nazionale  .

Infatti vi saranno sgravi contributivi solo per le regioni Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria , Lucania, Sicilia, Sardegna .Mentre gli sgravi normativi ( non rilievo di tali assunzioni per computi  di legge e contratto) , salvo diversa previsione dei CCNL , saranno fruibili su tutto il territorio nazionale. Non è possibile per tate tipologia il c.d. sottoinquadramento di due livelli come previsto per gli altri soggetti  assumibili mediante inserimento . Nel caso in cui,però,  la donna abbia altre caratteristiche  quali la  disoccupazione di lunga durata , ovvero età e disoccupazione, saranno applicabili gli ulteriori benefici previsti dalla normativa Biagi ( sottoinquadramento , sgravi previdenziali su tutto il territorio).

Privacy : l’ulteriore milleproroghe ha portato nella bisaccia di Babbo  Natale il dono del rinvio della redazione del  DPS  al 31.3.06 . Inoltre, il Garante ha rinnovato 7 autorizzazioni generali fino  al 30.06.07 .Tra queste vi è quella che inerisce i rapporti di lavoro (aut. N.1/04).

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Novità dagli Interpelli al MINWELFARE:  Il 22.12.05 il Ministero rispondendo all’ordine dei consulenti del lavoro di Torino ha ribadito che la scadenza della denuncia disabili è al 31.1 di ogni anno . Tale data è fissa anche se cada di domenica , stante l’utilizzo della denuncia telematica.

In pari data  il Ministero risponde all’interpello dell’ASCOM di Forlì in merito al rapporto di lavoro del medico competente di  struttura convenzionata con aziende in tema di sorveglianza sanitaria e adempimenti 626. Orbene  la posizione del Ministero, che susciterà sicuramente più di qualche polemica, è quella di affermare che il medico della struttura convenzionata debba essere dipendente della struttura stessa e non lavoratore autonomo.  Non v’è chi non veda e sappia che gran parte delle  società che offrono servizi in tema di 626 in Italia,  tra cui la sorveglianza sanitaria, ai datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i medici , che hanno  requisiti soggettivi ed oggettivi di legge, rapporti esclusivamente  libero-professionali, come del resto una lettura ampia del 626 consentirebbe.

Sempre in stessa data il Ministero risponde all’interpello della CNA di Pistoia in merito al c.d. DURC ( documento di regolarità contributiva).  Il durc non deve essere prodotto da imprese senza dipendenti. Il Durc ha validità di un mese e deve essere prodotto da imprese esercenti  lavori edili .

Il Ministero riponde anche all’interpello della Assindustria di Bari  in tema  agevolazioni per il lavoro intermittente ( introdotto dalla Legge Biagi e relativo  decreto attuativo) . La risposta del Ministero anche in questo caso susciterà qualche perplessità perché non riconosce sgravi ed agevolazioni per quanto concerne l’assunzione mediante tale tipologia di lavoratori a tempo indeterminato ; mentre sembra più che plausibile la non fruibilità dell’indennità di disoccupazione per tali lavoratori in presenza dell’indennità di disponibilità erogata dalle aziende.

Michele Regina_ michele.regina@tempor.it