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Edilizia .

 

Il 1° gennaio 2009 scatta  l’obbligo di formazione preassuntiva di almeno 16 ore stabilita nel CCNL sottoscritto dall’ANCE e dalle OOSS. L’Ente bilaterale preposto  è il Formedil, costituito dall’ANCE e dalle Organizzazioni sindacali. Esso scatta per tutti i neo assunti senza esperienze lavorative precedenti in edilizia. La formazione ha natura sperimentale con una validità biennale. Le imprese hanno l’obbligo di comunicare alle Casse edili competenti per territorio, almeno tre giorni prima dell’assunzione, la propria volontà di avviare rapporti con i neo assunti. La scuola di formazione è tenuta a comunicare la data del primo corso disponibile. Ciò inerisce anche la APL per i somministrati nel settore.

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Per l’anno 2008 è stata confermata, nella misura dell’11,50%, la riduzione dei premi assicurativi  INAIL prevista per il settore edile. Le disposizioni interessano i datori di lavoro che esercitano attività edile sul territorio nazionale che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza ed il beneficio.  Si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, sempre che svolgano lavorazioni edili.

 

Libro UNICO LAVORO :

 

Come è noto con il periodo di paga di gennaio 2009 entra stabilmente in vigore il nuovo LUL . La prossima scadenza di compilazione è il 16.2.09 .

 

Pertanto la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro con una nota del 3 dicembre 2008, ha precisato che l'obbligo della richiesta di autorizzazione della Direzione provinciale del lavoro, con specifico riferimento all'accentramento della elaborazione dei libri matricola e paga, non è più necessaria in considerazione della vigente disciplina in materia di libro unico del lavoro.  Infatti il LUL è tenuto e conservato presso  la sede legale ( o operativa ) del Datore di Lavoro ovvero ,  presso il Consulente a cui lo stesso conferisca espressa delega  ( vedi infra).

 

L'adempimento all'obbligo contributivo - per il datore di lavoro che assume personale - deve essere effettuato presso la Direzione INPS nella cui circoscrizione l'azienda svolge attività lavorativa con dipendenti.

In base a ciò, il datore di lavoro può continuare ad avvalersi della possibilità di accentrare il versamento della contribuzione presso un'unica sede dell'INPS, previo  specifica istanza in via telematica .

I provvedimenti autorizzativi già vigenti alla data da parte  dalle Direzioni provinciali del lavoro mantengono la loro efficacia.

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Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con nota del 24 dicembre 2008, ha affermato che il termine per la comunicazione della tenuta del libro unico del lavoro alla Direzione provinciale del Lavoro, competente per territorio, è fissata al 16 gennaio 2009.

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L'INAIL, con nota del 9 dicembre 2008, impartisce note operative sulla  vidimazione del Libro unico del lavoro.

 

a)Numerazione unitaria

Il DM 9.7.2008 prevede che la gestione della numerazione unitaria avvenga esclusivamente per via telematica. È stata predisposta apposita procedura informatica che sarà operativa a decorrere dal 12 dicembre 2008.
La data del 31 dicembre 2008 individuata nella nota in relazione ai soggetti già autorizzati alla numerazione unitaria è da intendersi con riferimento all'estensione del periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008 e quindi la data ultima per realizzare operativamente l'incombente è il 16 gennaio 2009.

 

b)Stampa laser

Ai fini di una semplificazione degli adempimenti, è prevista una autorizzazione preventiva del tracciato elaborato dalle case di software ( es . Zucchetti , Osra, Inaz etc… ricevono direttamente una autorizzazione standard che viene utilizzata dai Clienti o professionisti abilitati )

 

c)Vidimazione

L'INAIL è l'unico ente preposto ad effettuare la vidimazione del Libro unico, anche nel caso dei datori di lavoro che provvedevano alla vidimazione presso altri Istituti.Per poter procedere alla vidimazione, detti soggetti dovranno effettuare apposita registrazione.

 

 

DURC

 

L'INPS, con messaggio n. 28457/2008, conferma che non è più dovuto il modello SC37 che aveva la scadenza al 31 dicembre 2008. .

Con altra circolare l'Istituto darà ulteriori istruzioni  in ordine alle nuove indicazioni  fornite dal Ministero del Lavoro, in relazione all'applicazione dell'art. 7, comma 3, del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007, che in presenza di situazioni di irregolarità, prima dell'emissione del Durc, assegna ai datori di lavoro un termine non superiore a 15 giorni per provvedere alla loro regolarizzazione.

 

L'INAIL, con circolare n. 79/2008, ricorda che dopo la circolare n. 34/2008 del Ministero del Lavoro, a partire “dal 15 dicembre i datori di lavoro non devono più utilizzare il modulo allegato alla circolare INAIL n. 7/2008”.

 

Disabili .

 

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato sul proprio sito internet - www.lavoro.gov.it -  la lettera circolare del 16 dicembre 2008, con la quale ha fornito i primi indirizzi operativi, relativi agli adempimenti connessi alla comunicazione del prospetto informativo dei lavoratori disabili da parte dei datori di lavoro pubblici e privati soggetti alle disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68.

 

Tassazione agevolata per premi produttività

 

Nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2009 vengono prorogate le misure sperimentali per l’incremento della produttività del lavoro, previste all’art. 2, comma 1, lettera c), del D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008.

Dette  misure trovano applicazione entro il limite di importo complessivo di 6.000,00 euro lordi annui .

Argomenti di rilevo a riguardo :

a)     la norma riguarda il settore privato;

b)      la detassazione comporta l’assoggettamento all’aliquota del 10% quale imposta sostitutiva ;

c)       riguarda i lavoratori che nell’anno 2008 hanno ottenuto un reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro lordi , con esclusione dei redditi di altro genere acquisiti;

d)      nel caso in cui  sostituto d’imposta non è lo stesso tenuto ad applicare la detassazione, è lo stesso lavoratore beneficiario che attesta per iscritto l’importo dei redditi da lavoro conseguiti nel 2008;

e)     le circolari n. 49 e 59 del 2008, emanate di concerto tra l’Agenzia delle Entrate ed il Ministero del Lavoro, esplicano ancora i loro effetti con esclusione delle prestazioni straordinari  e supplementari come invece previsto  per il 2008 , in questo caso la detassazione su  queste due voci cessa al 31.12.08 ;

 

Previdenza

 

L'INPS, con circolare n. 108 del 9 dicembre 2008, illustra la disciplina del cumulo, tra pensione e redditi di lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2009 a seguito delle disposizioni dell’articolo 19 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133  c.d. manovra d’estate. I pensionati di anzinità , come già quelli di vecchiaia, potranno cumulare reddito da lavoro dipendente e pensione dal prossimo mese di gennaio .

 

Michele Regina

30.12.08