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Il Ministero del Lavoro con nota prot. 25 /I/0005817 risponde ad un interpello dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Teramo in merito  al superamento del 48 ore settimanali di lavoro di autisti del settore lapideo .

 

L’Ordine  chiedeva al Ministero  se fosse corretto applicare  per gli autisti   il particolare regime previsto per gli stessi dalla direttiva CE 11 marzo 2002, n.2002/15/CECE[*1] [1] in tema di orario massimo settimanale .

Infatti il quesito verteva sulla possibilità di far effettuare, nel rispetto del CCNL di categoria, un orario settimanale di 50 ore  suddiviso in giornate lavorative di dieci ore  cadauna di cui tre di riposo.

La richiamata Direttiva comunitaria disciplina per il settore una deroga  per i c.d. lavoratori mobili . Per l’istante  la normativa nazionale  cita nel  Decreto Legislativo 66/2003 tale regime derogatorio [2].

 

Il Ministero interviene , però , puntualizzando che  il particolare regime è previsto per le aziende di autotrasporto e che , comunque , la direttiva di che trattasi non è stata recepita ancora dall’ordinamento italiano.

Per il Ministero , invece, trova applicazione ancora  il Regolamento CE 3820 del 1985[3].

 

A parere del Ministero , quindi, i lavoratori mobili previsti  dal Dlgs 66/03 sono in sostanza di due tipologie :

a)     quelli previsti dal richiamato art. 2 , dlgs cit

b)     quelli previsti dall’art. 17 , comma 6 ,dlgs cit.

 

Tale distinzione per il Ministero comporta nella  risposta all’interpello che gli autisti , come nel caso dell’istante, pur essendo lavoratori mobili non rientrano nella disciplina derogatoria dell’art. 2 .

Non vi rientrano in quanto , a  prescindere dal non recepimento della Direttiva, perché ne sono esclusi in funzione dell’attività dell’impresa  e non già dallo specifico lavoro dell’autista : quindi  viene posto in evidenza ai fini dell’applicazione del regime derogatorio  l’aspetto oggettivo dell’attività dell’impresa  e non già  l’aspetto soggettivo legato al lavoratore.

Per  i lavoratori autisti  dipendenti  da aziende di diverso settore merceologico, come nel caso dell’istante,   vi è  il  semplice riconoscimento di lavoratore  mobile  con le esclusioni previste dall’art. 17 , comma 6 , Dlgs cit.  che si riportano :

…….

6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13 non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.

 

Quanto sopra è, quindi,  riferito soltanto allo specifico del riposo giornaliero, delle pause, dei riposi settimanali.

Il lavoratore mobile, pertanto , è soggetto al limite  massimo settimanale delle 48 ore su un periodo di computo di 4 mesi.

 

Roma 12/11/06

 

Michele Regina

Direttore Personale

Tempor APL

michele.regina@tempor.it



Omissis

 

[1] Art. 2 Direttiva cit.

(Campo di applicazione)

 

 

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.

 

[2] Art. 2 Dlgs 66/2003

 

(Campo di applicazione)

 

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva 2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui alla direttiva 2002/15/CE.

 

[3] CEE regolamento 20 dicembre 1985, n.3820/85CEE

…..

Art. 2

 

 

1. Il presente regolamento si applica ai trasporti su strada di cui all'articolo 1, punto 1, effettuati all'interno della Comunità.

2. L'accordo europeo relativo al lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su strada (AETS) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni internazionali di trasporto su strada:

- in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che sono parti contraenti dell'accordo o in transito attraverso tali paesi, per l'intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno stato membro o in uno di tali paesi terzi;

-          in provenienza da o a destinazione di paesi terzi che non sono parti contraenti dell'accordo, mediante veicoli immatricolati in uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all'interno della Comunità.

-          …..

 


 [*1]Art. 2

(Campo di applicazione)

 

 

1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.