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Il Ministero del Lavoro con nota prot. 25 /I/0005817 risponde ad un interpello dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Teramo in merito al superamento del 48 ore settimanali di lavoro di autisti del settore lapideo .
L’Ordine chiedeva al Ministero se fosse corretto applicare per gli autisti il particolare regime previsto per gli
stessi dalla direttiva CE 11 marzo
2002, n.2002/15/CECE[*1][1] in tema di orario massimo settimanale .
Infatti
il quesito verteva sulla possibilità di far effettuare, nel rispetto del CCNL
di categoria, un orario settimanale di 50 ore suddiviso in giornate lavorative di dieci
ore cadauna di cui tre di riposo.
La
richiamata Direttiva comunitaria disciplina per il settore una deroga per i c.d. lavoratori mobili . Per
l’istante la normativa nazionale cita nel
Decreto Legislativo 66/2003 tale regime derogatorio [2].
Il
Ministero interviene , però , puntualizzando che il particolare regime è previsto per le aziende
di autotrasporto e che , comunque , la direttiva di che trattasi non è
stata recepita ancora dall’ordinamento italiano.
Per
il Ministero , invece, trova applicazione ancora il Regolamento CE 3820 del 1985[3].
A
parere del Ministero , quindi, i lavoratori mobili previsti dal Dlgs 66/03 sono in sostanza di due
tipologie :
a)
quelli previsti
dal richiamato art. 2 , dlgs cit
b)
quelli previsti
dall’art. 17 , comma 6 ,dlgs cit.
Tale
distinzione per il Ministero comporta nella
risposta all’interpello che gli autisti , come nel caso dell’istante,
pur essendo lavoratori mobili non rientrano nella disciplina derogatoria
dell’art. 2 .
Non
vi rientrano in quanto , a prescindere
dal non recepimento della Direttiva, perché ne sono esclusi in funzione dell’attività
dell’impresa e non già dallo specifico
lavoro dell’autista : quindi viene posto
in evidenza ai fini dell’applicazione del regime derogatorio l’aspetto oggettivo dell’attività
dell’impresa e non già l’aspetto soggettivo legato al
lavoratore.
Per i lavoratori autisti dipendenti
da aziende di diverso settore merceologico, come nel caso
dell’istante, vi è il
semplice riconoscimento di lavoratore
mobile con le esclusioni
previste dall’art. 17 , comma 6 , Dlgs cit.
che si riportano :
…….
6. Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni di cui agli artt. 7, 8, 9 e 13 non si applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1923, n. 2328, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
Quanto
sopra è, quindi, riferito soltanto allo
specifico del riposo giornaliero, delle pause, dei riposi settimanali.
Il
lavoratore mobile, pertanto , è soggetto al limite massimo settimanale delle 48 ore su un
periodo di computo di 4 mesi.
Roma
12/11/06
Michele
Regina
Direttore
Personale
Tempor
APL
michele.regina@tempor.it
[1] Art. 2
Direttiva cit.
(Campo di applicazione)
1. La presente direttiva si
applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato
membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento
(CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.
[2] Art. 2
Dlgs 66/2003
(Campo di applicazione)
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche
eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/CE, del
personale di volo nella aviazione civile di cui alla direttiva
2000/79/CE e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai profili di cui
alla direttiva
2002/15/CE.
[3] CEE
regolamento 20 dicembre 1985, n.3820/85CEE
…..
Art. 2
1. Il presente regolamento si
applica ai trasporti su strada di cui all'articolo 1, punto 1, effettuati
all'interno della Comunità.
2. L'accordo europeo relativo al
lavoro degli equipaggi dei veicoli che effettuano trasporti internazionali su
strada (AETS) si applica, in sostituzione delle presenti norme, alle operazioni
internazionali di trasporto su strada:
- in provenienza da o a destinazione di paesi terzi
che sono parti contraenti dell'accordo o in transito attraverso tali paesi, per
l'intero tragitto, mediante veicoli immatricolati in uno stato membro o in uno
di tali paesi terzi;
-
in provenienza da o a destinazione di paesi terzi
che non sono parti contraenti dell'accordo, mediante veicoli immatricolati in
uno di tali paesi terzi, per ogni tragitto effettuato all'interno della
Comunità.
-
…..
[*1]Art. 2
(Campo di applicazione)
1. La presente direttiva si applica ai lavoratori mobili alle dipendenze di imprese stabilite in uno Stato membro che partecipano ad attività di autotrasporto contemplate dal regolamento (CEE) n. 3820/85 oppure, in difetto, dall'accordo AETR.