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Roma 24.8.04
Le nuove
sanzioni per le violazioni sull’orario
di lavoro : il D.lgs 213/04, integrativo e modificativo del D.lgs.66/03 .
In GURI del 17 di
agosto 2004 è stato pubblicato il D.lgs
213 che esplicherà la sua efficacia dal 1.9.04 .
Tale decreto, atteso dagli addetti ai lavori dopo
l’approvazione nelle settimane precedenti da parte del Consiglio dei Ministri, detta
regole per le violazioni di quanto già normato dal D. lgs.n.66 dell’8 aprile
2003 in tema di nuovo orario di lavoro .
Più in particolare sono previste sanzioni amministrative e penali .
Veniamo in particolare nel dettaglio .
Per la violazione della norma prevista all’ art.3 ,comma
1,D.lgs.66/03, sull’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali è prevista
una sanzione amministrativa da € 25,00 € 154,00: la sanzione aumenta da €
154,00 a € 1032,00 se la violazione è
prevista per più di 5 lavoratori ovvero
per più di 50 gg nell’anno .
Per la violazione
del superamento dell’orario medio massimo di 48 settimanali ( compreso
straordinario) per ogni 7 gg per ogni 4
mesi , ovvero il diverso periodo
previsto dal CCNL , art.4 ,commi 2,3,4, D.lgs.66 cit., è prevista una sanzione
amministrativa da € 130,00 a € 780,00 per ogni lavoratore e per ciascun periodo
di violazione .
Per la mancata trasmissione alla DPL del form quadrimestrale sul superamento delle
48 hh, art.4, comma 5 ,D.lgs.cit., è prevista una sanzione amministrativa da €
103,00 a € 200,00.
Per la violazione dell’osservanza del limite delle 250 hh
di straordinario annuali ,in caso di non disciplina contrattuale, nonché per il
mancato computo e remunerazione dello straordinario,art. 5 ,commi 3 e 5
,D.lgs.cit, è prevista una sanzione amministrativa da € 25,00 € 154,00: la
sanzione aumenta da € 154,00 a € 1032,00
se la violazione è prevista per più di 5 lavoratori ovvero per più di 50 gg nell’anno.
Per la violazione
della norma che prevede il riposo giornaliero ,art. 7 ,comma 1 ,D. lgs. cit.
,è prevista una sanzione amministrativa da € 105,00 a € 630,00 .
Per la violazione della norma che prevede il riposo
settimanale ,art.9,comma 1, D. lgs.cit., è prevista una sanzione amministrativa
da € 105,00 a € 630,00 .
Per il mancato rispetto della norma che prevede la
fruizione delle ferie annuali , art. 10,comma 1 ,D.lgs.cit., è prevista una
sanzione amministrativa da € 130,00 a €
780,00 per ogni dipendente e per ciascun periodo a cui si riferisce la
violazione . In particolare è previsto che il lavoratore abbia diritto ad
almeno 4 settimane di ferie , di cui due vanno godute,consecutivamente se
richieste dal lavoratore, nello stesso
anno di maturazione e le residue entro 18 mesi successivi all’anno di
maturazione.
Per la violazione della norma che prevede il divieto di
adibire la donna a lavoro notturno (24,00-06,00) dall’accertamento dello stato di
gravidanza fino ad una anno di età del bambino,
art. 11,comma 2, D.lgs. cit., è previsto l’ arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516,00 a € 2582,00 .
Per la violazione della norma di adibire a lavoro notturno
alcune categorie di lavoratori ,in presenza di dissenso scritto da parte degli
stessi, art. 11 ,D lgs. cit., è previsto l’ arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 516,00 a € 2582,00. Tali categorie sono : a)
lavoratrice madre di minore di anni 3 ,ovvero alternativamente il padre
convivente con la stessa; b) lavoratore o lavoratrice unico/a affidatario/a
di figlio minore convivente di anni 12 ; c) lavoratore o lavoratrice cha
abbia a proprio carico un disabile ai sensi L.104/92 .
Per l’inosservanza dei limiti di effettuazione di orario
notturno, art. 13 , è prevista una sanzione amministrativa da € 51,00 a €
154,00 per ogni lavoratore e per ogni giorno
di effettivo superamento .
Per il non rispetto
della normativa sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori notturni ,art.14,
comma 1, è previsto l’arresto da 3 a 6
mesi o ammenda da € 1549,00 € 4.131,00.
Con riserva di maggiori approfondimenti .
Dr. Michele Regina
Direttore RR.UU
Jacorossi Imprese Spa