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La somministrazione  di lavoro : alcuni approfondimenti .

La somministrazione lavoro necessita di alcuni approfondimenti dovuti alla recente disciplina.  Qui di esplicano considerazioni in merito alle motivazioni dell’utilizzo di tale forma di lavoro e successivamente considerazioni sulle possibilità di proroga.

 

- Motivi del ricorso .

La somministrazione di lavoro  , come è oramai noto ,  è ammessa a fronte di esigenze  normate dall’art. 20 , commi 3 e 4, D.Lgs.276/03.

Prescindendo dall’utilizzo  del c.d. staff leasing  ( ovvero somministrazione a tempo indeterminato) , che prevede delle causali tipiche  (cioè esplicitamente previste dalla norma di legge) , è lecito l’utilizzo della  somministrazione  a termine quando questa sia  prevista per ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.

Più volte in dottrina, giurisprudenza e prassi amministrativa  si è sostenuto a ragione  lo stretto legame sussistente tra tale disciplina ( quella della somministrazione a tempo determinato )  e il D.Lgs. 368/2001 , relativo al contratto  di lavoro a termine; infatti le ragioni del ricorso al lavoro a termine sono anche  quelle previste per la somministrazione a tempo determinato .

Da ultimo il Giudice del Lavoro del Tribunale di Padova del 13.10.2006 ha ricordato e rimarcato quanto già noto in tema di espressa e chiara articolazione dei  motivi  della fornitura , allora ( per il motivo di causa) , e somministrazione , ora , del lavoro temporaneo. In particolare è stato ribadito un principio, già noto , in termini di rigore formale nella indicazione delle motivazioni al ricorso dell’istituto del lavoro temporaneo.

Si ricorda, inoltra,  di seguito la chiara indicazione fornita da AILT,oltre quelle più datate , e veicolata più volte alle filiali sia nei corsi interni ovvero nell’attività  quotidiana di help desk, circa la precisa formulazione dei motivi  a base della somministrazione che  devono sussistere anche nei contratti  di prestazione :

a) il contratto commerciale di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere stipulato in presenza di "ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività dell'utilizzatore" (art. 20, comma 4, d. lgs. n. 276/03). Ne deriva che le ragioni di ricorso al contratto di somministrazione devono esserVi indicate dal Vostro cliente, che è il solo che può ragionevolmente conoscerle;

b) nel contratto di lavoro, sia a tempo determinato che indeterminato, devono essere indicate, tra gli altri elementi, anche le ragioni che hanno condotto alla stipula del contratto commerciale (art. 21, comma 3); 

c) le conseguenze della mancata indicazione dei motivi di ricorso, ricadono sull'utilizzatore, che può essere condannato dal giudice all'assunzione del lavoratore alle sue dirette dipendenze (art. 21, comma 4 e art. 27, comma 1). E' evidente, tuttavia, che l'Agenzia per il lavoro non può accontentarsi di tale constatazione ma, per rendere un servizio di maggior qualità ai propri clienti, deve attivarsi per ottenere dall'utilizzatore le informazioni relative al motivo di ricorso alla somministrazione di lavoro ai fini del loro inserimento nella documentazione contrattuale;

d) infine, nella indicazione, in concreto, delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che sono alla base della stipula del contratto commerciale di somministrazione (e che, come detto, devono essere comunicate al lavoratore per iscritto, nel contratto di lavoro o al momento dell'invio in missione), occorre entrare nel dettaglio di esse. Non è cioè sufficiente indicare nel contratto di somministrazione e nel contratto di lavoro che la ragione per cui essi sono stipulati è, ad esempio, di "carattere tecnico", ma è necessario specificare in cosa consista tale ragione di carattere tecnico. [1]…….”.

 

Questa precisazione è , tra l’altro,  ribadita  dal Ministero del Lavoro  come di seguito

“…..

Rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196/1997, è venuto meno il limite del ricorso alla somministrazione di lavoro solo per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276/2003 è infatti sufficiente che sussista una ragione di carattere oggettivo, cioè una ragione effettiva e comprovabile, anche se riferibile all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

La formula adottata dal legislatore è analoga a quella prevista dal decreto legislativo n. 368/2001 con riferimento alle condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato. Si può pertanto richiamare quanto già chiarito con riferimento a tale disciplina con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 42/2002. E' tuttavia importante ribadire che rispetto alla somministrazione a tempo determinato il termine della somministrazione non dipende dalla necessità di soddisfare una esigenza temporanea o straordinaria dell'utilizzatore. Più semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto di somministrazione. Si potrà, pertanto, fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato in tutte le circostanze, individuate dall'utilizzatore sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si potrà esigere, necessariamente, l'assunzione diretta dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo.

Diversamente, infatti, la somministrazione potrebbe integrare una ipotesi di somministrazione fraudolenta ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 276/2003 [2]

 

 

Tali precisazioni portano a ribadire, laddove ve ne fosse necessità, che la somministrazione di lavoro  come i sottostanti contratti di prestazione di  lavoro devono essere sempre supportati da un motivo legittimo e lecito per farvi ricorso . In caso contrario ci troveremo in un’ ipotesi di somministrazione irregolare o, peggio,  fraudolenta , sanzionate entrambe per le varie  fattispecie in sede civile e penale e/o amministrativa.

 

Fermo quanto sopra è doveroso  nel  predisporre i contratti di che trattasi avere  la massima cura  ed attenzione nella individuazione delle causali , chiedendo al cliente sempre le effettive ragioni a base della somministrazione e conservando diligentemente  agli atti la relativa documentazione a supporto e giustificazione per  eventuali non  auspicabili contenziosi  in sede amministrativa o giudiziaria , come  purtroppo avvenuto di recente per  alcuni casi .

 

- Proroghe

In tema di proroghe  è opportuno preliminarmente  ricordare con le parole del Ministero del Lavoro  quanto segue :

 

“…..L'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. ……….

Per la disciplina delle proroghe la legge rinvia, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368/2001, al contratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro. La proroga deve in ogni caso essere giustificata da ragioni oggettive e la cui verifica deve essere condotta con riferimento alla originaria esigenza che ha concretizzato la condizione di ricorso alla somministrazione di lavoro in capo al somministratore ovvero come risultante dal contratto di somministrazione relativamente all'organizzazione dell'utilizzatore. Sussiste inoltre il vincolo della identità della attività per la quale il contratto di somministrazione era stato stipulato. Essa, infatti, identifica il contratto originario e conseguentemente giustifica la proroga e non la stipulazione di un nuovo contratto. La disposizione di legge non prevede alcun vincolo relativamente al fatto che le proroghe debbano intervenire per lo stesso tempo previsto nella missione iniziale. ……[3]

 

Si ricorda, altresì , a norma dell’art. 28 CCNL lavoratori temporanei , che le proroghe , massimo 4 , a prescindere dalla prima missione, possono avere una durata max di 24 mesi  e che devono essere comunicate al lavoratore con un preavviso , salvo motivi d’urgenza, di regola  5 gg prima della scadenza  e mai inferiore a 2 gg. L’accettazione della proroga deve risultare ovviamente da atto scritto onde provare il consenso stesso del lavoratore.

 

Si ribadisce  anche per le proroghe la stretta relazione con quanto già detto per il paragrafo a) della presente circa la sussistenza delle causali e motivazioni.

 

Per quanto concerne le stesse proroghe , inoltre, il legislatore del  D.Lgs. 276/03  ha espressamente previsto all’art. 22, comma 2, l’esclusione dei vincoli previsti dal  richiamato D.Lgs. 368/2001 in tema di proroghe e successione di contratti.

Infatti tale ultimo decreto espressamente recita all’ art 5 , commi 3 e 4, 

 

“3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.

4. Quando si tratta di due assunzioni successive a termine, intendendosi per tali quelle effettuate senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto. “[4]

 

Tale disciplina vincolistica non si applica alla somministrazione  come ricordato anche da AILT, a valle di precisazione del Ministero del lavoro :

 

“Il lavoratore non può essere inviato presso il medesimo utilizzatore, con il quale siano decorsi i termini di proroga, per l’esecuzione della MEDESIMA somministrazione.

Nel caso in cui i periodi di proroga siano esauriti:

 

            a)stipula di un nuovo contratto commerciale di somministrazione

 

            b)in tal caso, il lavoratore può essere inviato presso lo stesso utilizzatore per lo   svolgimento delle precedenti mansioni

La proroga in caso di assunzione a termine nella somministrazione a tempo determinato

 

Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore

 

            NON APPLICABILITA’ DELL’ART. 4 D.LGS. 368/01

 

            PREVALENZA ART. 22, C. 2, D. LGS. 276/03

 

            I PERIODI DI PROROGA POSSONO ESSERE DIVERSI DA QUELLO    DELLA PRIMA MISSIONE, NONCHE’ DISEGUALI TRA LORO”[5]

 

Quanto  sopra richiamato non ci deve indurre ,però , ad una superficiale  ed affrettata generalizzazione , foriera di problemi per le APL come per gli utilizzatori.

 

In particolare, non si può pensare che sia sempre possibile utilizzare contratti di somministrazione e correlati rapporti di prestazione senza soluzione di continuità : cioè contratti che continuano sempre senza intervalli o vacanze  .

Ciò può  evidentemente essere  possibile solo dopo , in relazione alla istruttoria circa le motivazioni e causali già cennate, si sia verificata la liceità  del ricorso  medesimo o alla proroga ovvero alla nuova somministrazione .

In buona sostanza è possibile  fare  ricorso a contratti di somministrazione senza soluzione di continuità con i correlati rapporti di prestazione di  lavoro  , ovvero proroghe, quando sia stata riscontrata sempre la  reale sussistenza  delle motivazioni .  Cioè queste devono , per evidenti motivi, essere concrete ed oggettive e non meramente aleatorie o surrettiziamente  formali .

 

Esempi :

a)       se il contratto di somministrazione con il Cliente Alfa è incentrato su ragioni produttive del tipo picchi  straordinari di lavoro  e tali picchi per effetto di proroghe, o contratti nuovi di somministrazione senza soluzione di continuità,  perdurano ininterrottamente  da 3 anni con i correlati rapporti di prestazione  ci può essere più di qualche problema per sostenere la sussistenza delle ragioni  di tale contratto ;

b)      Ovvero ancora  se il contratto  (o i contratti)  di cui sopra sia stato stipulato sempre per ragioni produttive ed in particolare per la fase di avvio di nuove attività come previsto dal CCNL  applicato , e nel caso tale contratto disciplini un tempo massimo per tali attività di 12 mesi , e tali esigenza perduri per oltre 24 mesi per effetto di proroghe o nuovi contratti di somministrazione senza soluzione ,anche in questo caso avremmo difficoltà a dimostrare la liceità della motivazioni al ricorso.

 

Pertanto , è sempre consigliabile ed obbligatorio , soprattutto per contratti lunghi di somministrazione, siano essi prorogati  o successivi senza soluzione, ed in specie nel settore privato, fare  sempre  con il Cliente una puntuale verifica delle ragioni che sottendono ogni rapporto al fine di evitare il rischio eventuale della pretesa del lavoratore di rivendicare  la costituzione del rapporto di lavoro in capo all’utilizzatore.

Tale approccio ,ovviamente, costituisce un plus del servizio che l’ApL deve rendere deontologicamente al Cliente e che la contraddistingue dagli altri competitors più spregiudicati.

Tale suggerimento è in particolare più sensibile laddove la stessa risorsa abbia lavorato senza soluzioni di continuità per le stesse mansioni , anche con altre agenzie o sotto altra tipologia lavorativa,  per il  medesimo utilizzatore.

 

 

                                                                                       

Michele Regina

Direttore Personale

APL TEMPOR

michele.regina@tempor.it

 



[1] Fonte AILT 359/06

[2] Circ. MinLavoro  n°7 del 2005

[3] ibidem Cir. 7/2005

[4] Dlgs 368/2001 art. 5 commi 3  e 4

[5] fonte AILT Slides somministrazione lavoro 13/10/2005