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Ultime novità in materia fiscale e previdenziale.

 

 

Con Circolare n.31 del 6.6.05 l’Agenzia dell’Entrate  ha fatto chiarezza in tema di addizionali provinciali e regionali all’Irpef e nuove deduzioni per   carichi familiari  ( art. 12 TUIR,DPR 917/86 ) introdotti dalla legge finanziaria 2005.

 

In precedenza , e a tutto il 31.12.04, l’imponibile per le addizionali  ero lo stesso dell’IRPEF al lordo ,però, della deduzione ex art. 11 TUIR cit., non incidendo in alcuna misura decrementale le detrazioni d’imposta per carichi familiari.

 

Dal 1.1.05 ,per effetto della legge finanziaria per il 2005, essendo state trasformati i carichi familiari da detrazioni d’imposta in oneri che prevedono deduzioni  dall’imponibile fiscale in relazione ad un calcolo simile a quello  previsto per la deduzione ex art. 11 , e,non avendo la stessa legge finanziaria prescritto l’esclusione delle deduzioni  per oneri familiari  dall’imponibile per addizionali,  l’Agenzia dell’Entrate  chiarisce che “ tale base imponibile risulta ora modificata per effetto della introduzione del secondo  modulo di riforma dell’IRPEF , dovendo intendersi che la stessa deve essere decurtata , oltre che degli oneri deducibili di cui all’art. 10 del TUIR , anche della nuova deduzione per oneri di famiglia effettivamente spettanti ”. 

 

Ciò non può che essere accolto con favore , anche se da più parti venivano sin da gennaio u.s. richiesti chiarimenti formali, in quanto favorisce concretamente  una riduzione del carico fiscale per quanto riguarda dette addizionali ( nell’auspicio di non vedere incrementare per tale motivo tributi locali da parte degli EE.LL. e Regioni).

 

Tra l’altro le addizionali, ricorda l’Agenzia,  sono dovute solo se è dovuta l’irpef in relazione all’art. 50 del dlgs. 446/90 e art. 1 d.lgs. 360/98.

 

 

E’ stato pubblicato in GURI  n. 129  del 6.6.05  il  decreto del  4.4.05  n.129  che prevede le modalità mediante le quali il coniuge , non titolare di redditi in relazione ai quali sorga autonomo diritto  per la corresponsione , può richiedere l’erogazione  dell’assegno familiare, così come previsto dalla legge finanziaria del 2005.

 

Il coniuge  presenta  o in via autonoma  domanda al datore di lavoro dell’altro coniuge o all’INPS  per l’erogazione dell’assegni familiari   , oppure fa richiesta nello stesso modulo presentato  dall’altro coniuge  al proprio datore di lavoro.

 

Tale nuova incombenza , che produrrà per i datori di lavoro oneri  aggiuntivi relativi agli adempimenti amministrativi del caso ( vedasi cedolini ad hoc e costi per bonifici o assegni)   attende , come al solito, le circolari attuative ed applicative dell’Inps per gli stessi datori di lavoro.

 

Con riserva di maggiori approfondimenti .

 

Dott. Michele Regina

Direttore del Personale

Tel. 06-729631

e-mail: michele.regina@tempor.it