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Roma 29.11.02
Oggetto : limiti alla compensazione di crediti e debiti
contributivi/fiscali mediante F24. Un
caso: le assunzioni di LSU ex Dlgs 81/2000 .
Come è noto agli
addetti ai lavori l’assunzione di
lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili, più noti come LSU,
(D.Lgs.81/2000) comporta l’erogazione di un contributo di € 9.296,22
per ogni lavoratore assunto fruibile in tre rate in corrispondenza del 1° ,13° e 25° mese
dall’assunzione mediante conguaglio con i contributi INPS nel rispetto di
condizioni dettate dalla normativa in oggetto e dalla Circ. Inps. 188/2000.
Al contributo di cui
sopra si aggiungerebbe anche quello previsto per gli eventuali oneri di formazione in costanza di
rapporto di lavoro di detti lavoratori ( art.7, comma 12 , D.lgs.81/2000).
Orbene il punto è il
seguente :
se un azienda
assume 400 operai provenienti dai bacini
LSU con rapporto full-time, o part-time non inferiore a 30 hh settimanali ,
erogando formazione on the job e tali
operai sono assunti al Sud ( con i benefici dell’esonero totale dei contributi
e premi assicurativi per la durata di 36 mesi nel rispetto della normativa di
cui alla L.407 /90) e nel contempo ha solo 20 rapporti a tempo indeterminato
ordinari ( con contribuzione piena) è di tutta evidenza che detta azienda
esporrà dei DM10 mensili con credito per l’azienda medesima ,stante così i
rapporti di lavoro. Tali crediti saranno fruibili in compensazione mediante
F24.
Dai numeri sopra
esposti è di evidenza che per ogni
esercizio fiscale ( dal primo anno al terzo dall’assunzione ) vi è solo per
contributo assunzione ex D.lgs 81/2000 un credito pari a € 1.239.496,00 per l’azienda che ha assunto i 400 operai.
Non v’è chi non veda
in tale contributo una specifica norma
agevolativa a favore delle imprese per la stabilizzazione occupazionale.
Sappiamo che il
limite di compensabilità tra debiti e crediti
in F24 è fissato in € 516.456,90 per anno e che non
concorrono alla formazione del
citato limite i soli crediti
derivanti da specifiche norme
agevolative .
Orbene il
Dipartimento delle Entrate il 24.5.99 con Risoluzione n.86 prevede nominalmente la tipologia di credito
che non concorre alla formazione del
limite suindicato ,limitandolo alle sole partite fiscali ( pur essendo vigenti dal 1999 la compensazione
in F24 con INPS e il Decreto
legislativo 468/97 ,analogo al citato
81) .
Ci domandiamo se sia una
svista ,oppure ,sia legittimo compensare in F24 partite a credito derivanti da DM10
mensili , nei termini di cui sopra e
limitatamente ai c.d bonus per le assunzioni di LSU,in quanto rientranti nel
concetto di agevolazioni (Risol. 86 del 24.5.99).
Se si prova a
formulare il quesito al Call-Center delle Finanze, come più volte fatto, si
riceve una risposta negativa .
A parere di chi
scrive si propende per la legittimità della compensazione per tale specifico
caso.
Ma questa è
un’opinione personale…
Dr. Michele Regina
Direttore del Personale
Jacorossi Imprese Spa
065074164