Indietro                                                                                                                                    Home page

 

 

 

 

Roma 29.11.02

 

Oggetto : limiti alla compensazione di crediti e debiti contributivi/fiscali  mediante F24. Un caso: le assunzioni di LSU ex Dlgs 81/2000 .

 

 

Come è noto agli addetti ai lavori  l’assunzione di lavoratori impegnati in Lavori Socialmente Utili, più noti come LSU, (D.Lgs.81/2000) comporta l’erogazione di un contributo  di € 9.296,22  per ogni lavoratore assunto fruibile in tre rate  in corrispondenza del 1° ,13° e 25° mese dall’assunzione mediante conguaglio con i contributi INPS nel rispetto di condizioni dettate dalla normativa in oggetto e dalla Circ. Inps. 188/2000.

 

Al contributo di cui sopra si aggiungerebbe anche quello previsto per gli  eventuali oneri di formazione in costanza di rapporto di lavoro di detti lavoratori ( art.7, comma 12 , D.lgs.81/2000).

 

Orbene il punto è il seguente :

 

se un azienda assume  400 operai provenienti dai bacini LSU con rapporto full-time, o part-time non inferiore a 30 hh settimanali , erogando formazione on the job  e tali operai sono assunti al Sud ( con i benefici dell’esonero totale dei contributi e premi assicurativi per la durata di 36 mesi nel rispetto della normativa di cui alla L.407 /90) e nel contempo ha solo 20 rapporti a tempo indeterminato ordinari ( con contribuzione piena) è di tutta evidenza che detta azienda esporrà dei DM10 mensili con credito per l’azienda medesima ,stante così i rapporti di lavoro.  Tali crediti  saranno fruibili in compensazione mediante F24.

 

Dai numeri sopra esposti è di evidenza che per  ogni esercizio fiscale ( dal primo anno al terzo dall’assunzione ) vi è  solo per contributo assunzione ex D.lgs 81/2000 un credito pari a    € 1.239.496,00  per l’azienda che ha assunto i 400 operai.

 

Non v’è chi non veda in tale contributo una specifica norma agevolativa a favore delle imprese per la stabilizzazione occupazionale.

 

Sappiamo che il limite di compensabilità tra debiti e crediti  in F24 è fissato in € 516.456,90 per anno  e che non  concorrono alla formazione del  citato limite i soli  crediti derivanti da  specifiche norme agevolative .

Orbene il Dipartimento delle Entrate il 24.5.99 con Risoluzione n.86 prevede nominalmente la tipologia di credito che  non concorre alla formazione del limite suindicato ,limitandolo alle sole partite fiscali  ( pur essendo vigenti dal 1999 la compensazione in F24 con INPS e   il Decreto legislativo  468/97 ,analogo al citato 81) .

 

Ci domandiamo  se sia una svista ,oppure ,sia legittimo compensare  in F24 partite a credito derivanti da DM10 mensili , nei termini di cui sopra  e limitatamente ai c.d bonus per le assunzioni di LSU,in quanto rientranti nel concetto di agevolazioni (Risol. 86 del 24.5.99).

Se si prova a formulare il quesito al Call-Center delle Finanze, come più volte fatto, si riceve una risposta negativa .

A parere di chi scrive si propende per la legittimità della compensazione per tale specifico caso.

Ma questa è un’opinione personale…

 

Dr. Michele Regina

Direttore del Personale

Jacorossi Imprese Spa

065074164

michele.regina@jacorossi.it