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Oggetto : l’ applicazione di due e diversi CCNL in capo allo stesso datore di lavoro: un caso concreto di applicazione nell’igiene urbana e pulimento .

 

 

L’applicazione di contratti collettivi distinti , l’uno per i dipendenti addetti all’attività di nettezza urbana ,l’altro per i dipendenti  addetti alle pulizie delle scuole e/o uffici comunali e/o di pertinenze pubbliche,ancorché facciano capo allo stesso imprenditore ,è legittimata sia dall’art.2070 c.c. ,sia da pronunce di giurisprudenza di merito. L’applicazione di uno o più CCNL ,di fatto,deriva dalla autodefinizione e dalla effettiva volontà delle parti.

Il doppio o l’ennesimo  CCNL in capo ad una stessa azienda non è ,quindi ,una  libera discrezionalità unilaterale . Si riporta norma codicistica di riferimento:

 

 

Art. 2070  c.c.

 

 

 L'appartenenza alla categoria professionale, ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.

Se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.

Quando il datore di lavoro esercita non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano la stessa attività.

 

Ed Inoltre

 

Per il contratto collettivo di diritto comune, che è disciplinato dal diritto privato, vige il principio della c.d. "autodefinizione della categoria professionale", in forza del quale spetta unicamente alle organizzazioni stipulanti definire il campo di applicazione del contratto collettivo, senza possibilità alcuna, in base al principio di libertà (artt. 18, 39, 41 Cost. ), né di sindacato del giudice né di imposizione eteronoma, non avendo più l'art. 2070 c.c. natura pubblicistica (Trib. Milano 18/9/00, est. Negri della Torre, in Orient. giur. lav. 2000, pag. 610)  ( da  rassegna Diritto del Lavoro)

Ed ancora

Nel vigente ordinamento del rapporto di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune, l'individuazione del contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro va fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante, oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla eventuale protratta e non contestata applicazione di un contratto collettivo determinato. Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., …, e sia dedotta l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla effettiva attività lavorativa esercitata (nel caso di specie, la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto insufficiente la retribuzione prevista da un contratto collettivo applicato dalle parti rispetto a quello oggettivamente applicabile ex art. 2070 c.c.) (Cass. 29/7/00, n. 10002, pres. Dell'Anno, est. Lupi, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 395, con nota di Manganiello, La Sezione Lavoro riapre il contrasto sulla inapplicabilità dell'art. 2070 c.c. al contratto collettivo di diritto comune) ( da  rassegna Diritto del Lavoro)

 

 

 

 

Ovviamente ,è compito di chi( funzione esterna o interna) è chiamato a risolvere le questioni nel rispetto di norme di legge e contratti individuare la situazione più corretta per l’azienda ,evitando alla stessa inutili ovvero dannosi oneri impropri derivanti da CCNL più onerosi rispetto all’ effettiva attività specifica.

 

Nel caso di specie esaminato  ,l’azienda già operativa nel settore terziario ,nell’attività di nettezza urbana, deve gestire separatamente da quest’ultima l’attività di pulizia di uffici comunali , talchè provvederà ad assumere personale esclusivamente per detta attività , tenendo per le due attività medesime contabilità separate  .

I dipendenti dell’una non potranno né dovranno confluire nell’altra stante la diversità/distinzione e la conseguente diversa regolamentazione giuslavoristica  e di sicurezza sui luoghi di lavoro .

 

La distinzione e l’autonomia si  dovranno  altresì estrinsecare formalmente e sostanzialmente  con gestioni distinte e con modularità organizzative autonome .

 Pertanto ,  in  capo allo stesso soggetto giuridico,vi saranno  due divisioni ( ovvero due  Business Units ) che riportano  allo stesso soggetto giuridico , a cui i preposti  rispondono disciplinarmente e produttivamente in quanto da esso stesso dipendenti .

Queste stesse divisioni,ovvero distinte unità organizzative e gestionali  hanno disciplina contrattuale distinta  l’una dall’altra.

 E ciò, si sottolinea,non ha alcun limite ostativo di carattere legale e/o sindacale.

Sarebbe ,tra l’altro, abbastanza curioso e , sicuramente, non in linea con una ratio giuridica ed economica, basata sull’autonomia imprenditoriale,  voler pretendere ,ad esempio, l’applicazione di un CCNL il cui campo di applicazione non è assolutamente coerente con la nuova e diversa attività che viene a svolgere l’Azienda  per effetto di un nuovo affidamento convenzionale  da parte della Committenza Pubblica.

E ‘proprio tale nuova e diversa attività  che ingenera ed obbliga all’esigenza di dotarsi di autonoma e distinta organizzazione in quanto una cosa è il pulimento civile ed industriale di aziende di pulizia e  multiservizi ,ben altra  è la nettezza urbana

 

Se così non fosse non ci sarebbe sicuramente una diversa contrattazione collettiva : un pulitore potrebbe fare l’attività di un  netturbino , ed un’attività di pulizie in nulla si differenzierebbe da quella delle spazzamento delle strade e della raccolta dei rifiuti.

 

Certo una doppia posizione assicurativa e previdenziale, un doppio CCNL, una duplice organizzazione creano sicuramente  maggiori oneri lavorativi applicativi e gestionali per gli addetti ai lavori interni/esterni ,ma se ben gestiti assicurano maggiori benefici in termini di conto economico non creando alcun torto sul piano del diritto del lavoro e sindacale sostanziali : ad ogni prestatore viene assicurato  quanto dovutogli in base al proprio CCNL  per l’ attività effettivamente prestata  .

Né si potrà pretendere di riconoscere per il c.d. principio di non discriminazione,  a giudizio di chi scrive in tal caso distorto,che il lavoro espletato presso un’attività diversa,nuova e distinta debba avere lo stesso e migliore trattamento economico-normativo di un’altro oggettivamente  più oneroso ed a maggior rischio. In tal caso,il netturbino sarebbe “discriminato” .

 

Pertanto, sarà compito di chi  gestisce individuare e comunicare  alle  parti sociali (OO.SS.) le giuste e valide motivazioni imprenditoriali tendenti a validare il ricorso a quel  CCNL coerente con l’attività effettivamente svolta ; evidenziando con la categoria sindacale di riferimento, nella fattispecie quella delle pulizie,l’effettiva individuazione del campo di applicazione.

 

Michele Regina Direttore RR.UU.Jacorossi Imprese Spa

 

 

 

 

Dr. Michele Regina

Direttore del Personale

Jacorossi Imprese Spa

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michele.regina@jacorossi.it