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Oggetto : l’ applicazione di due e
diversi CCNL in capo allo stesso datore di lavoro: un caso concreto di
applicazione nell’igiene urbana e pulimento .
L’applicazione
di contratti collettivi distinti , l’uno per i dipendenti addetti all’attività
di nettezza urbana ,l’altro per i dipendenti
addetti alle pulizie delle scuole e/o uffici comunali e/o di pertinenze
pubbliche,ancorché facciano capo allo stesso imprenditore ,è legittimata sia
dall’art.2070 c.c. ,sia da pronunce di giurisprudenza di merito. L’applicazione
di uno o più CCNL ,di fatto,deriva dalla autodefinizione
e dalla effettiva volontà delle parti.
Il
doppio o l’ennesimo CCNL in capo ad una
stessa azienda non è ,quindi ,una libera
discrezionalità unilaterale . Si riporta norma codicistica di riferimento:
Art. 2070 c.c.
L'appartenenza alla categoria professionale,
ai fini dell'applicazione del contratto collettivo, si determina secondo
l'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
Se l'imprenditore esercita distinte
attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di
lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività.
Quando il datore di lavoro esercita
non professionalmente un'attività organizzata, si applica il contratto
collettivo che regola i rapporti di lavoro relativi alle imprese che esercitano
la stessa attività.
Ed Inoltre
Per il contratto collettivo di
diritto comune, che è disciplinato dal diritto privato, vige il principio della
c.d. "autodefinizione della categoria professionale", in forza del
quale spetta unicamente alle organizzazioni stipulanti definire il campo di
applicazione del contratto collettivo, senza possibilità alcuna, in base al
principio di libertà (artt. 18, 39, 41 Cost. ), né di sindacato del giudice né
di imposizione eteronoma, non avendo più l'art. 2070 c.c. natura pubblicistica
(Trib. Milano 18/9/00, est. Negri della Torre, in Orient. giur. lav. 2000, pag.
610) ( da rassegna Diritto del Lavoro)
Ed ancora
Nel vigente ordinamento del rapporto
di lavoro subordinato, regolato da contratti collettivi di diritto comune,
l'individuazione del contratto collettivo che regola il rapporto di lavoro va
fatta unicamente attraverso l'indagine della volontà delle parti risultante,
oltre che da espressa pattuizione, anche implicitamente dalla eventuale
protratta e non contestata applicazione di un contratto collettivo determinato.
Il ricorso al criterio della categoria economica di appartenenza del datore di
lavoro, fissato dall'art. 2070 c.c., è consentito al solo fine di individuare
il parametro della retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., …, e sia dedotta
l'inadeguatezza della retribuzione contrattuale ex art. 36 Cost. rispetto alla
effettiva attività lavorativa esercitata (nel caso di specie, la Corte ha
cassato la sentenza di appello che aveva ritenuto insufficiente la retribuzione
prevista da un contratto collettivo applicato dalle parti rispetto a quello
oggettivamente applicabile ex art. 2070 c.c.) (Cass. 29/7/00, n. 10002, pres.
Dell'Anno, est. Lupi, in Riv. it. dir. lav. 2001, pag. 395, con nota di
Manganiello, La Sezione Lavoro riapre il contrasto sulla inapplicabilità
dell'art. 2070 c.c. al contratto collettivo di diritto comune) ( da rassegna Diritto del Lavoro)
Ovviamente
,è compito di chi( funzione esterna
o interna) è chiamato a risolvere le
questioni nel rispetto di norme di legge e contratti individuare la situazione più corretta
per l’azienda ,evitando alla stessa inutili ovvero dannosi oneri impropri
derivanti da CCNL più onerosi rispetto all’ effettiva attività specifica.
Nel
caso di specie esaminato ,l’azienda già
operativa nel settore terziario ,nell’attività di nettezza urbana, deve gestire
separatamente da quest’ultima l’attività di pulizia di uffici comunali , talchè
provvederà ad assumere personale esclusivamente per detta attività ,
tenendo per le due attività medesime contabilità separate .
I
dipendenti dell’una non potranno né
dovranno confluire nell’altra stante
la diversità/distinzione e la conseguente
diversa regolamentazione giuslavoristica
e di sicurezza sui luoghi di lavoro .
La
distinzione e l’autonomia si dovranno altresì estrinsecare formalmente e
sostanzialmente con gestioni distinte e
con modularità organizzative autonome .
Pertanto ,
in capo allo stesso soggetto
giuridico,vi saranno due divisioni ( ovvero due Business Units ) che riportano allo stesso soggetto giuridico , a cui i
preposti rispondono disciplinarmente e
produttivamente in quanto da esso stesso dipendenti
.
Queste
stesse divisioni,ovvero distinte unità organizzative e gestionali hanno disciplina
contrattuale distinta l’una dall’altra.
E ciò, si sottolinea,non ha alcun limite
ostativo di carattere legale e/o sindacale.
Sarebbe
,tra l’altro, abbastanza curioso e ,
sicuramente, non in linea con una ratio giuridica
ed economica, basata sull’autonomia imprenditoriale, voler pretendere ,ad esempio, l’applicazione
di un CCNL il cui campo di applicazione non
è assolutamente coerente con la nuova
e diversa attività che viene a
svolgere l’Azienda per effetto di un
nuovo affidamento convenzionale da parte
della Committenza Pubblica.
E
‘proprio tale nuova e diversa attività
che ingenera ed obbliga all’esigenza di dotarsi di
autonoma e distinta organizzazione in quanto una cosa è il pulimento civile ed
industriale di aziende di pulizia e
multiservizi ,ben altra è la nettezza urbana
Se
così non fosse non ci sarebbe sicuramente una diversa contrattazione collettiva
: un pulitore potrebbe fare l’attività di un
netturbino , ed un’attività di pulizie in nulla si differenzierebbe da
quella delle spazzamento delle strade e della raccolta dei rifiuti.
Certo
una doppia posizione assicurativa e previdenziale, un doppio CCNL, una duplice
organizzazione creano sicuramente
maggiori oneri lavorativi applicativi e gestionali per gli addetti ai
lavori interni/esterni ,ma se ben gestiti assicurano maggiori benefici in
termini di conto economico non creando alcun torto sul piano del diritto del
lavoro e sindacale sostanziali : ad ogni prestatore viene assicurato quanto dovutogli in base al proprio CCNL per l’ attività effettivamente prestata .
Né
si potrà pretendere di riconoscere per il c.d.
principio di non discriminazione, a
giudizio di chi scrive in tal caso distorto,che il lavoro espletato presso
un’attività diversa,nuova e distinta debba avere lo stesso e migliore
trattamento economico-normativo di un’altro oggettivamente più oneroso ed a maggior rischio. In tal
caso,il netturbino sarebbe “discriminato” .
Pertanto,
sarà compito di chi gestisce individuare
e comunicare alle parti sociali (OO.SS.) le giuste e valide
motivazioni imprenditoriali tendenti a validare il ricorso a quel CCNL coerente con l’attività effettivamente
svolta ; evidenziando con la categoria sindacale di riferimento, nella
fattispecie quella delle pulizie,l’effettiva individuazione del campo di
applicazione.
Michele Regina Direttore RR.UU.Jacorossi Imprese Spa
Dr. Michele Regina
Direttore del Personale
Jacorossi Imprese Spa
065074164