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Oggetto : le ferie dei  dirigenti industriali.

 

L’art. 10 del D.Lgs 66/03  ha fissato il periodo delle ferie in misura non inferiore a quattro settimane .

Di queste almeno   due, consecutive se richieste dal dipendente ,  devono essere godute nell’anno di maturazione e le restanti nei 18 mesi successivi come disciplinato dallo stesso articolo che si riporta :

 

Omissis

 

Art. 10

(Ferie annuali)

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione (1).

2. Il predetto periodo minimo di 4 settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi dell'art. 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e modalità di regolazione.

 

 

Tale periodo minimo non  può essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva  eccezion fatta per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro  o  di scadenza del termine nei rapporti a tempo determinato .

 

La scelta del Legislatore italiano di spacchettare la fruizione del periodo feriale in due periodi non sembrerebbe trovare traccia nella Direttiva Comunitaria  n. 104/93  recepita nell’ordinamento italiano   .

In vero vi sono contratti collettivi , come ad esempio quello dei Dirigenti Aziende Industriali , che  all’art. 7 rinviano il secondo periodo entro 24 mesi successivi all’anno di  maturazione  , in luogo del termine legale dei 18  .

Si riporta per completezza di esposizione l’articolo del contratto collettivo :

 

 

Art. 7

(Ferie)

 

(Vedi accordo di rinnovo in nota)

 

A partire dal 1º gennaio 1980, il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, non inferiore a 35 giorni.

Nel calcolo del predetto periodo di ferie saranno escluse le domeniche ed i giorni festivi infrasettimanali considerati tali dalla legge.

In ogni caso il dirigente conserva il diritto di beneficiare dell'eventuale maggior periodo di ferie maturato come impiegato.

Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente queste ultime non risultino comunque fruite, in tutto o in parte, entro il 1º semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto una indennità pari alla retribuzione spettante, da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.

In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità aziendali, le spese sostenute dal dirigente sono a carico dell'azienda.

La risoluzione del rapporto per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

In caso di risoluzione nel corso dell'anno, il dirigente ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato, si darà luogo al pagamento dell'indennità sostitutiva.

 

Dichiarazione a verbale

 

Le parti si danno reciprocamente atto che la misura delle ferie, come stabilita nel presente articolo, assorbe fino a concorrenza eventuali giornate di riposo, comunque aggiuntivamente attribuite nel corso di vigenza del c.c.n.l. 4 aprile 1975 e successivamente fino alla data di sottoscrizione del c.c.n.l. 9 ottobre 1979, o gli eventuali trattamenti economici sostitutivi, corrispondenti ai predetti riposi

 

 Nota  

 

(Ferie)

Considerato quanto previsto dal D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 come modificato dal D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213, le parti convengono di modificare e integrare l'art. 7 del c.c.n.l., in materia di ferie, come di seguito indicato.

Il comma 1 viene integrato con il seguente periodo:

"Fermo restando quanto previsto dall'art. 2109 del codice civile, il predetto periodo di ferie va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del dirigente, nel corso dell'anno di maturazione e per ulteriori due settimane nei 24 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.".

Il comma 4 viene così sostituito:

"Fermo restando il principio dell'irrinunciabilità delle ferie, qualora eccezionalmente il periodo eccedente le 4 settimane di cui al precedente comma 1, non risulti comunque fruito, in tutto o in parte, entro il primo semestre dell'anno successivo, verrà corrisposta per il periodo non goduto un'indennità pari alla retribuzione spettante da liquidarsi entro il primo mese del secondo semestre di detto anno.".

Restano confermate le disposizioni contenute nei commi 2, 3, 5, 6, 7 e 8.

 

 

Sull’argomento del rinvio ad un periodo successivo ulteriore  ancora non vi è giurisprudenza comunitaria e sarà interessante vedere i relativi sviluppi, ove ci fosse tale pronunciamento,   nel senso di verificare se verrà confermato l’orientamento italiano, ovvero quello più restrittivo della Direttiva Comunitaria. In quest’ultimo caso non pochi problemi d’ordine legale e previdenziale si porrebbero , a parere di chi scrive.

 

Non appare ipotizzabile, inoltre,   considerare che le quattro settimane di  ferie non godute  non possano essere fruite oltre la scadenza legale , ovvero contrattuale . Vero è che recentemente nel 2006  in sede europea è stata confermata la tesi delle fruibilità delle ferie oltre la  scadenza  legale  in quanto è prioritario il diritto al ristoro fisico del lavoratore in termini di tutela alla salute ed alla sicurezza.

Pertanto , non potrebbe essere , neppure ai dirigenti, negato tale diritto alla fruizione  oltre la scadenza.

 

Il CCNL dei Dirigenti Industriali  nell’articolo riportato  ammette la monetizzazione delle ferie eccedenti le quattro settimane  , di derivazione contrattuale , entro il primo semestre dell’anno successivo a quello di maturazione. Tale facoltà è del resto prevista anche per il CCNL dei Dirigenti del Terziario.


Fermo rimanendo la irrinunciabilità  legale delle quattro settimane  anche nei confronti, a parere  di chi scrive , dei c.d. dirigenti apicali ,  per quanto concerne la liquidazione delle ferie eccedenti  il minimo  di legge  queste possono essere monetizzate , come da disciplina contrattuale, ove non fruite nel primo semestre successivo all’anno di maturazione. Questa soluzione , ovviamente , non precluderebbe la strada ad  accordi individuali con il datore di lavoro per la fruizione in epoca successiva.

 

 

Michele Regina