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La Circolare
15/e del 16 marzo 2007 dell’Agenzia dell’Entrate sulle nuove aliquote Irpef.
L’Agenzia dell’
entrate il 16 marzo u.s. ha diramato istruzioni relativamente alle nuove
disposizioni fiscali fissate con L.296/07 ( legge finanziaria per il 2007 ) .
Con tale
documento di prassi l’Agenzia si
sofferma su:
In
particolare per quanto concerne le
aliquote fiscali le stesse sono così modulate per il 2007 :
23 % per redditi fino a
15.000, 00 annui
27 % per redditi oltre
15.000,00 fino a 28.000,00 annui
38 % per redditi oltre
28.000,00 fino a 55.000,00 annui
41 % per redditi oltre
55.000,00 fino a 75.000,00 annui
43 % per redditi oltre
75.000,00 annui
Pertanto,
le aliquote diventano 5 in luogo delle 3 precedenti al 31.12.06 (
4 considerando anche il c.d. contributo di solidarietà oltre i
100.000,00 , ora cassato) .
Come
si evince dalla disposizione di legge , oltre al numero delle aliquote , varia
sostanzialmente la modulazione degli scaglioni dei redditi incisi
da imposta con aggravi per i redditi medio-alti.
Per
le detrazioni , reintrodotte per
effetto dell’abolizione della no tax family area, relative al coniuge la
Circolare chiarisce alcuni concetti importanti
che nell’assetto normativo non erano del tutto espliciti .
Per
quanto concerne la detrazione aggiuntiva ( a seconda dei casi da 30,00 €
a 10,00 € ) per il coniuge a carico e per i redditi compresi tra 29.000,00 € e
35.200,00 l’Agenzia chiarisce che tali
importi non devono essere ragguagliati ai periodi di paga , bensì assunti per
intero .
Per
i figli a carico l’Agenzia chiarisce che
ai fini del calcolo per determinare la
relativa detrazione , scaturente
dal rapporto [ (95.000,00-RC) /95.000,00]
, nel caso di figli ulteriori dopo il primo
è necessario inserire tanto al numeratore quando al denominatore
l’importo di 15.000,00 a figlio ulteriore
a prescindere dal periodo effettivo
di carico .
Stesso
criterio vale per l’ulteriore detrazione
di € 200, 00 per il figlio oltre
il 3°.
Per
quanto concerne le altre detrazioni
l’ulteriore detrazione per redditi da 23.000.00 a 28.000,00 non deve
essere rapportata al periodo lavorativo ma riconosciuta per intero.
Per
le detrazioni per i redditi fino a 8.000,00 annui per i rapporti a tempo indeterminato o a termine pari
rispettivamente a 690,00 € ovvero a 1380,00 le stesse sono applicate su
richiesta dei lavoratori .
La
finanziaria per il 2007 ha introdotto , oltre al panorama delle addizionali
, che rispetto al 31.12.06 non
hanno più le deduzioni per i carichi
familiari , l’acconto per l’addizionale comunale pari al 30 % .
Il
calcolo è determinato sul reddito dell’anno precedente con riferimento all’aliquota stabilita dal
comune entro il 15.2 dell’anno in corso , o in assenza a quella del 31.12
dell’anno prima ,e con riferimento , novità , al domicilio fiscale del
lavoratore al 1.1. , diversamente da
quanto accade per l’addizionale regionale.
L’Agenzia
riguardo ai dubbi delle prima ora chiarisce che in caso di risoluzione in corso
d’anno l’acconto non deve necessariamente combaciare con quanto dichiarato in
CUD: infatti l’addizionale che si deve calcolare in caso di cessazione è
ricalcolata sul reddito imponibile ai fini IREPF effettivo dando luogo , quindi , a saldi a debito o a
credito se l’acconto calcolato e trattenuto sia stato inferiore o maggiore al
dovuto.
Per
quanto riguarda i redditi a tassazione separata TFR ed equipollenti viene
confermato il principio che vale la tassazione più favorevole ai fini
dell’effettiva tassazione.
Pertanto
se il metodo di tassazione al 31.12.06 ,
dal calcolo effettuato dal sostituto in via provvisoria ovvero dall‘
amministrazione finanziaria in via definitiva , risultasse più positivo per il sostituito
rispetto ai nuovi calcoli decorrenti dal 2007
si dovrà riconoscere a
quest’ultimo la c.d. clausola di salvaguardia con riconoscimento della
tassazione meno onerosa.
Michele
Regina
Roma
22.3.07