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Recentemente  , tra le altre novità  in tema di lavoro , vi sono state  alcune  particolarmente rilevanti  per prassi  amministrativa.

 

Si passa brevemente alla relativa disamina  per ordine per  quanto d’interesse.

 

Stabilizzazione nelle PPAA e EE.LL: note di conferma per esclusione interinali  .

 

Il 24 marzo  2007 il Ministero della Funzione Pubblica ha reso noto una bozza di circolare con la quale si forniscono note di indirizzo in merito alla stabilizzazione dei c.d. precari , previsto dalla Legge finanziaria per il 2007 .

La nota , oltre ad escludere dalla stabilizzazione i rapporti  flessibili di  natura politica , legati al soggetto politico che ne ha promosso la costituzione, esclude  per chi avesse  ancora dei  residuali dubbi a riguardo  anche i rapporti di lavoro temporaneo avviati  per il tramite di contratti di somministrazione.  “Sono altresì esclusi i lavoratori in somministrazione utilizzati dalla p.a. in quanto il contratto di lavoro ,…., è stipulato con la ApL di somministrazione della quale sono dipendenti “ ( estratto nota) .

Sulla stessa falsariga, e non poteva essere diversamente da una attenta lettura della norma introdotta dalla Finanziaria per il 2007 , si muove l’ANCI che contemporaneamente emana una direttiva tecnica .

La stessa  direttiva esclude per le stesse ragioni dalla stabilizzazione i c.d. interinali.

“….il requisito imprescindibile per poter essere stabilizzati è certamente l’avere – o l’avere avuto – rapporto di lavoro subordinato con l’Ente : è dunque escluso da tale operazione il personale con contratto cococo …..  ed il personale messo a disposizione dalla agenzie di somministrazione …..” ( estratto nota).

 

 

Dietrofront  ed altro dal Ministero delle Finanze .

 

a)Il MEF ( Ministero delle finanze) il 13 aprile  u.s. , quasi in concomitanza con la scadenza del 16.4.07 , ricorda ai Sostituti che, nelle more di adottare il provvedimento  per il versamento diretto ai Comuni delle addizionali a saldo ed in acconto , si deve far riferimento alla modalità già in essere mediante modello F24. Per quanto riguarda gli EELL, che non utilizzano F24, gli stessi tratterranno gli importi a debito con versamento  diretto al Ministero dell’Interno.

 

b)Il 16.4.07 Agentrate , precisa ai Sostituti che  le addizionali comunali in acconto non devono essere versate laddove si riscontri , in relazione ai regolamenti comunali, l’esistenza di fasce di esenzione stabilite dagli EE.LL. .

Nei casi in cui non si sia tenuto conto di tali fasce nella determinazione dell’imposta il sostituto deve restituire , mediante rideterminazione , quanto trattenuto.

Nel caso in cui nel corso d’anno il reddito dovesse essere superiore, e quindi superare la fascia di esenzione,  l’imposta sarà versata dal contribuente o dal sostituto senza applicazione di sanzioni o interessi .

 

c)Dopo un comunicato stampa  precedente  del MEF del 21.3.07, l’Agentrate ritorna indietro  rispetto al normativa fiscale e contributiva dei fringe benefit per uso promiscuo delle auto , innovata con L.262/06 , con propria Circolare 21/E del 17.4.07.

 

Come è noto, per effetto della normativa Iva relativa ed al fine di aver un  gettito compensativo  delle perdite dovute alla diversa detraibilità sul valore aggiunto  , il Legislatore aveva rapportato  il reddito imponibile ( e deducibile ai fini del relativo costo )  per tale fringe benefit al 50 % , e non più al 30 % in essere nel 2006  , del risultato rinveniente dal prodotto = 15.000 KM per 50 % * tariffa ACI dell’autovettura.

Tale risultato costituiva reddito imponibile ai fini previdenziali e fiscali  con aggravio per il sostituto ed il sostituito dei relativi oneri , di costo del lavoro per l’uno e di maggiori ritenute fiscali e previdenziali per l’altro.

 

Nella more di avere notizie , auspicabilmente  di origine normativa , quanto prima sull’impatto fiscale ai fini IVA  e di costi  effettivi deducibili per le aziende, l’Agenzia ricorda ai sostituti che il coefficiente di determinazione precedente  , più favorevole , del 30 % deve trovare applicazione anche nel 2007 per i percettori di reddito di lavoro dipendente ed assimilato ( cococo, cocopro) .

 

Pertanto nei confronti di chi ha subito maggiori trattenute,  a parere di chi scrive per effetto di una chiarezza non sempre cristallina e tempestiva  da parte dell’Amministrazione  Centrale finanziaria  , è necessario porre in essere le azioni di recupero con la restituzione delle maggiori ritenute, anche nei confronti di coloro i quali fossero già cessati prima della data di pubblicazione della Circolare 21/E.

 

Dall’Inps .

 

Con Circolare 76 del 16.4.07 ,l’INPS ricorda la disciplina innovata dalla Finanziaria del 2007, per il trattamento di malattia per cococo da richiedere all’Ente con la nuova modulistica presente sul sito.

In particolare cococo e cocopro hanno diritto al trattamento di che trattasi per un periodo non superiore ad 1/6  della durata del relativo rapporto di collaborazione.

Ciò vuol dire che per tale categoria  , a fronte di un rapporto di 365 gg nell’anno precedente l’evento ,  il collaboratore ha diritto ad un massimo di 61 gg indennizzabili .

Le giornate indennizzabili, valorizzate al 50 % della degenza ospedaliera ,  hanno, comunque , un minimo di almeno 20 gg  in caso di periodi lavorati  precedenti  inferiori a 120 gg .

Le giornate indennizzabili  danno diritto a :

-         € 9,55  giornaliere per periodi da 3 a 4 mesi di contribuzione

-         € 14,33 giornaliere per periodi da 5 a 8 mesi di contribuzione

-         € 19,11 giornaliere per periodi da 9 a 12 mesi di contribuzione

 

Tali importi sono dovuti sempre che nell’anno precedente ( 2006 per il 2007 ) non vi sia stato un reddito superiore ad € 59.834,60  , pari cioè al 70 % del massimale per il 2006.

 

Michele Regina

Direttore del Personale

Tempor Spa ApL

 

22.4.07